Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19793 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19793 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 14881-2017 proposto da:
ci o;

FERINA PIERLUIGI, Attivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ;ANDREA CARONNA;
– ricorrente contro
I -NPS – ISTITUTO N\/.10N

DIU.LA

SO C I AI U 80078750587, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CI ‘,SARF. BVCCARLA 29,
presso

la sede dell’AVVOCVULT A dell’Istituto medesimo,

rappresentato) e difeso dagli avvocati

‘,NIENTIN A PULLI,

MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA
CAPANNOLO;
– controricorrente –

l ic o i

Data pubblicazione: 25/07/2018

4v(,■

avverso la sentenza n. 6/2017 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 09/01 -/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza del 9 gennaio 2017, il Tribunale di Palermo
dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, cod.
proc. civ. proposto da Pierluigi Ferina avverso le conclusioni del
consulente tecnico d’ufficio che aveva escluso la sussistenza del
requisito sanitario per la concessione dell’indennità di
accompagnamento;
che ad avviso del Tribunale erano inammissibili i mezzi di prova
articolati dal ricorrente in quanto tendenti a provare altro rispetto
all’errore medico-scientifico asseritamente commesso dal consulente
tecnico e le contestazioni mosse all’elaborato peritale erano
generiche avendo il ricorrente lamentato solo una riduttiva
valutazione del quadro clinico riconosciuto senza indicarne
specificamente i motivi;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Ferina
affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso l’INPS;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;
-CJASIDERATO

che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 195
cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.) in quanto il CTU dopo aver trasmesso la relazione peritale

alle parti in data 20 agosto 2016 l’aveva depositata il giorno
successivo in tal modo non rispettando il termine di quindici giorni
fissato dal giudice per dar modo alle parti di trasmettere all’ausiliare
le proprie osservazioni; con il secondo motivo viene dedotta
Ric. 2017 n. 14881 sez. ML – ud. 24-05-2018
-2-

RILEVATO

violazione dell’art. 112

cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360,

primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per non avere il Tribunale accolto
in parte la domanda del Ferina avendo il CTU ritenuto il predetto
invalido al 100% anche se non incapace di compiere autonomamente
gli atti del vivere quotidiano, dovendo ritenersi compresa nella
domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento quella

lamenta erronea e falsa applicazione dell’art. 445 bis cod. proc. cìv. e
dell’art. 1 legge n. 18 dell’Il febbraio 1980 ( in relazione all’art. 360,
primo comma, n.3, cod. proc. civ.) non avendo il giudicante
ammesso i mezzi di prova chiesti dal ricorrente laddove questi ultimi
erano intesi a dimostrare l’errore in cui era incorso il CTU nel valutare
la frequenza delle crisi epilettiche; con il quarto motivo viene
denunciata violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per avere
il Tribunale condannato il ricorrente alle spese di lite nonostante
avesse reso la dichiarazione di cui al menzionato art. 152;
che il primo motivo, è inammissibile in quanto non è stato trascritto
in che termini la questione relativa alla violazione della sequenza
procedimentale prevista dall’art. 195 cod. proc. civ. fosse stata posta
in sede di opposizione all’ATP ex art. 445 bis, sesto comma, cod.
proc. civ., in particolare, se fosse stata ritualmente eccepita la nullità
relativa della consulenza espletata, trascrizione ancor più necessaria
dal momento che di tale questione non vi è cenno alcuno nella
sentenza impugnata;
che il secondo motivo è infondato non potendo la domanda di
pensione di inabilità ritenersi compresa implicitamente in quella volta
al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (Cass. n.
29544 dell’Il dicembre 2017; Cass. n. 21209 del 14/10/2010; Cass.
n. 3679 del 24/02/2004);
il terzo motivo à inammissibile avendo il Tribunale motivato le
ragioni per le quali non ha ritenuto di ammettere i mezzi di prova
articolati con una valutazione di merito non sindacabile in questa
sede ragion per cui la contestazione finisce con il risolversi nella
inammissibile prospettazione di un preteso migliore e più appagante
Ric. 2017 n. 14881 sez. ML – ud. 24-05-2018
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intesa all’accertamento dell’invalidità del 100%; con il terzo motivo si

coordinamento dei dati acquisiti. Peraltro, non può non rilevarsi che
neppure risulta la decisività delle circostanze di cui alla prova
testimoniale articolata dal momento che il consulente aveva valutato
la frequenza delle crisi epilettiche nonché il diario clinico redatto dal
Ferina ( come si evince dalla trascrizione dell’elaborato peritale
contenuto nel ricorso);

stata trascritta la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att.
cod. proc. civ. nel ricorso introduttivo del giudizio sicchè questa
Corte non è stata posta nelle condizioni per verificarne la ritualità;

che, alla luce di quanto esposto ed in dissenso alla proposta del
relatore, il ricorso va rigettato;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio
avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att.
cod. proc. civ.;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del
13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso , nulla per le spese del presente giudizio di

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del a.p.R. n. 115 del 2002 dà atto
del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018
Il Presidente

che, infine, anche il quarto motivo è inammissibile non essendo

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