Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19793 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO – M. –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 797 del ruolo generale dell’anno 2015,

proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia:

– ricorrente –

contro

s.r.l. STAES Studio Applicazioni Energia Solare, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta

procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Marco Di

Gregorio e Carlo Carrese, elettivamente domiciliatosi presso lo

studio del primo in Roma, alla via Francesco Lemmi, n. 4;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 19 maggio 2014, n.

3303/38/14;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7

marzo 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

sentiti per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Subrani Francesca e per

la contribuente l’avv. Marco Di Gregorio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la società in epigrafe ricevette dapprima tre atti di contestazione e poi tre atti d’irrogazione di sanzioni, tutti scaturiti da avvisi di rettifica concernenti dichiarazioni doganali aventi a oggetto l’importazione, da parte della contribuente, di componenti per la realizzazione di impianti a energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria.

Secondo l’Ufficio, difatti, la società aveva erroneamente classificato la merce sotto la voce doganale (OMISSIS), anzichè sotto quella (OMISSIS) e conseguentemente aveva applicato un’aliquota ridotta del 10% in luogo di quella dovuta del 20%.

La società impugnò gli avvisi, nonchè gli atti di contestazione e d’irrogazione di sanzioni e la Commissione tributaria provinciale di Roma, dopo aver riunito i ricorsi, li accolse.

Quella regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia. E, nel farlo, ha richiamato e condiviso le considerazioni della sentenza di primo grado, ossia che gli avvisi fanno parte di un gruppo più ampio, del quale i restanti, in tutto analoghi a quelli superstiti oggetto del giudizio, sono stati annullati in autotutela, che la contribuente da oltre vent’anni importava e distribuiva impianti solari termici, applicando sempre, e senza contestazione alcuna da parte dell’Agenzia, l’aliquota agevolata e che la diversa classificazione non deriva dall’accertamento di un diverso impiego dei beni, sebbene dalla mera comparazione fra le bollette doganali e le voci e i codici di nomenclatura della TARIC.

Al cospetto di questi dati, ha osservato il giudice d’appello, l’Agenzia si è limitata a ripetere che la merce in questione debba essere inquadrata come scalda acqua.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, che articola in un motivo, cui la società replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del capitolo 84 della TARIC – voce (OMISSIS) – e del successivo capitolo 85 – voce (OMISSIS) – sostenendo che la merce in questione rientri nel novero degli “scaldacqua non elettrici a riscaldamento immediato o ad accumulazione”, utili alla realizzazione di impianti autonomi ad energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria.

Il motivo, benchè ammissibile, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal sostituto procuratore generale nel corso della discussione, non implica una rivalutazione dei fatti, ma richiede la valutazione della legittimità della classificazione doganale operata, è infondato.

2. – Riferisce il giudice d’appello che l’Agenzia non ha mai dubitato che la merce importata fosse utile per la realizzazione degli impianti solari; difatti anche in ricorso si sostiene che si tratti di “semplici scalda acqua solari”.

Ed è proprio il riferimento, sia pure ellittico, all’energia solare che esclude la correttezza della classificazione proposta dall’Agenzia.

3. – La voce (OMISSIS) della nomenclatura tariffaria dell’Unione Europea, così come illustrata dalle relative note esplicative, annovera gli:

“Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce (OMISSIS)), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione”.

4. – Di contro, quella (OMISSIS) applicata dalla contribuente si riferisce ai:

“Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule foto voltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati”, con la specificazione (sub (OMISSIS)) che:

“Questa sottovoce comprende cellule foto voltaiche montate in moduli o costituite in pannelli che incorporano diodi di bypass (ma non diodi di blocco). I diodi di bypass non sono elementi che forniscono l’energia direttamente utilizzabile, ad esempio, da un motore (cfr. note esplicative del SA, voci (OMISSIS) e (OMISSIS))”.

5. – Il tratto discriminante sta allora nell’idoneità alla produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di energia solare mediante sfruttamento dell’effetto fotovoltaico.

E la ratio della diversa classificazione, che si riverbera sull’applicazione dell’aliquota agevolata dell’iva, risiede nel favore per la produzione di energia pulita e rinnovabile.

6. – Nessuna violazione di legge è quindi ravvisabile nella sentenza impugnata, in cui si è appunto valorizzatq l’idoneità alla produzione di calore – energia e di energia elettrica da fonte solare – fotovoltaica o eolica.

Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia a pagare le spese, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfetarie, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA