Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19793 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18434/2009 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 3, presso lo

Studio Legale RAPPAZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAPPAZZO

ANTONIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza R.G. 37968/07 del TRIBUNALE di ROMA del 9.7.08,

depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per la controricorrente l’Avvocato Cipollaro Fabrizio (per

delega avv. Rappazzo Antonio) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

1. T.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza del 16 luglio 2008, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito da essa ricorrente di un’istanza di dichiarazione dell’estinzione ai sensi dell’art. 497 c.p.c. di una procedura esecutiva mobiliare nei suoi confronti introdotta dalla s.p.a. Carige Assicurazioni, ha dichiarato l’estinzione della procedura.

Al ricorso ha resistito con controricorso la detta s.p.a..

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(….) 3. – Il ricorso prospetta come unico motivo “violazione e falsa applicazione degli artt. 629 e 306 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″, sotto il profilo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulle spese della procedura esecutiva, ancorchè la creditrice si fosse opposta alla declaratoria di estinzione e nell’istanza la ricorrente avesse chiesto espressamente la liquidazione delle spese. Nel quesito che chiude l’illustrazione del motivo si sostiene che l’omissione del provvedimento sulle spese avrebbe comportato una compensazione delle spese, che, in presenza dell’opposizione della creditrice non si sarebbe potuta disporre.

Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento al quale non si può riconoscere, relativamente al punto in cui nulla ha detto sulle spese della procedura esecutiva, il valore di sentenza in senso sostanziale e, quindi, carattere di definitività e decisorietà agli effetti dell’accesso al rimedio del ricorso straordinario.

In tanto, il provvedimento, contrariamente a quanto – in contraddizione con la stessa ragione posta a fondamento dell’istanza di estinzione – assume la ricorrente non è un provvedimento dichiarativo dell’estinzione per rinuncia ai sensi dell’art. 629 c.p.c., bensì un provvedimento emesso sulla base di una situazione di inattività della parte creditrice, che non ebbe a depositare tempestiva istanza di vendita, dopo il pignoramento. Si tratta, dunque, di provvedimento assunto ai sensi dell’art. 630 c.p.c..

Da tanto discende che il modello che avrebbe dovuto regolare il decidere del Tribunale si sarebbe dovuto ispirare all’ultimo comma dell’art. 632 c.p.c., con la conseguenza che si sarebbe dovuto fare applicazione, giusta il rinvio operato da detto art. 310 c.p.c., u.c., secondo il quale le spese del processo estinto stanno a carico di chi le ha anticipate.

Ora, il Tribunale, nulla dicendo sulle spese, si è ispirato a detto modello ed ha proprio fatto applicazione della norma ora detta e, pertanto, correttamente nulla ha deciso sulle spese, per la semplice ragione che non aveva il potere di decidere, non ricorrendo, d’altro canto, la situazione di cui alla seconda proposizione dell’art. 632 c.p.c., comma 1, che, peraltro, lo avrebbe abilitato alla sola liquidazione delle spese (su di essa, si veda Cass. n. 5325 del 2003).

In tale situazione il provvedimento impugnato non ha alcun carattere decisorio idoneo a giustificare l’accesso al ricorso straordinario.

L’ordinanza avrebbe potuto rivestire quel carattere se al contrario avesse provveduto sulle spese, come chiedeva, del tutto infondatamente, la qui ricorrente (in termini, Cass. n. 23408 del 2007; n. 16711 del 2009).

Il ricorso appare, dunque, inammissibile”.

2. Il Collegio, lette le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le condivide integralmente, in quanto esse restano del tutto insensibili a quanto argomenta nella memoria parte ricorrente.

Infatti, nella memoria si asserisce che le argomentazioni svolte nella relazione sarebbero infondate, illegittime e in contrasto con gli artt. 629, 630 e 112 c.p.c., ma, quando si passa a spiegare tali asserti, non solo si citano precedenti dei quali non ci si preoccupa di dimostrare la pertinenza rispetto al caso di specie (ed infatti, essi riguardano casi nei quali il giudice ha pronunciato sulle spese in violazione delle regole risultanti dal combinato disposto del primo e dell’art. 632 c.p.c., u.c.), bensì si trascurano totalmente le argomentazioni prospettate nella relazione, che, quale progetto di sentenza su cui viene sollecitato il contraddittorio delle parti, esigerebbe che queste ultime – se non condivise – siano eventualmente criticate.

In tale situazione, essendo del tutto irrilevanti le argomentazioni della memoria, il Collegio nulla deve aggiungere a quanto prospettato nella relazione.

Le medesime ragioni escludono che abbia fondamento l’istanza di rimessione del fascicolo alle Sezioni Unite sulla base di un inesistente contrasto di giurisprudenza della Corte.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro ottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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