Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19792 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19792 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 4935-2017 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIELV DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A.
05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA ,OISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE NIATANO, ESTER ADA VITA SCIPL1NO;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 25/07/2018

BARTALESI VASCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE; rappresentato e
difeso dall’avvocato NIARIATERESA GRL\L\LDI;

– controricorrente –

FIRENZE, depositata il 10/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze
confermava la decisione del Tribunale in sede di accoglimento
dell’opposizione proposta da Vasco Bartalesi avverso l’avviso di
addebito col quale l’INPS aveva chiesto la contribuzione
asseritamente da esso opponente dovuta in qualità di socio della
B.N.B. di Becagli Pietro, Messeri e Bartalesi s.n.c. per gli anni 2013 e

2014 ( prima e seconda rata);
che la Corte di merito – per quello ancora di rilievo in questa sede osservava che la predetta società non esercitava un’attività
commerciale essendosi limitata a percepire il canone riveniente
dall’affitto del capannone di cui era proprietaria e, quindi, che
l’attività svolta dal Bartalesi quale socio illimitatamente responsabile
necessariamente non poteva aveva un minimo di consistenza e di
abitualità come attività commerciale;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’istituto, in
proprio e nella qualità di procuratore speciale della SCCI s.p.a.,
affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Bartalesi;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO

Ric. 2017 n. 04935 sez. ML – ud. 24-05-2018
-2-

avverso la sentenza n. 825/2016 della CORTE D’APPELLO di

che:
– con il primo motivo del ricorso viene dedotta violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1 L. 22 luglio 1966 n. 613, nonché degli artt. 1
legge 27 novembre 1960 n. 1397 come modificato dall’art.1, commi
203 e ss., legge 27 dicembre 1996 n. 662, 2 legge n. 1397/1960,
2291, 2298 e 2697 cod. civ. ( ex art. 360, primo comma, n.3, cod.

nella impugnata sentenza, il socio di una società in nome collettivo
era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in
nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione
Commercianti perché l’esercizio dell’attività commerciale in modo
abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e
direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della
società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di
immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio
immobiliare, aveva natura commerciale;
– con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione
degli artt. 1 , comma 202, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e 49,
comma 1, lett. D) L. 9 marzo 1989 n. 88 ( in relazione all’art. 360,
primo comma, n.3, cod. proc. civ.) in quanto, pur volendo accedere
all’ipotesi secondo cui la società in questione non svolgeva attività
commerciale, comunque, il socio della stessa, espletando attività di
lavoratore autonomo avrebbe dovuto essere iscritto nelle liste dei
commercianti esercitando una delle attività di cui all’art. 49 , comma
1, lett. D) cit. posto che quella della locazione di immobili era
un’attività ricompresa fra quelle d’intermediazione e prestazione di
servizi cui detta norma si riferisce;
che entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto
connessi, sono infondati in quanto presupposto imprescindibile per
l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla legge
23 dicembre 1996 n. 662 , art.

1

comma 203 – la prova dello

svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta
essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della
Corte territoriale supportato da una motivazione adeguata ed
Ric. 2017 n. 04935 sez. ML – ud. 24-05-2018
-3-

proc. civ.) assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto

immune dai denunciati vizi; nell’impugnata sentenza, infatti, è stato
rilevato che la B.N.B. di Becagli Pietro, Messeri e Bartalesi s.n.c. di
cui il Bartalesi era socio non svolgeva alcuna attività diretta
all’acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla
riscossione del canone relativo alla locazione del capannone di cui
era proprietaria;

Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività
destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i
relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini
previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più
ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione
immobiliare ( Cass. n.

3145 dell’Il febbraio 2013 e ribadito di

recente in Cass. n.17643 del 6 settembre 2016); peraltro, è evidente
che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività
commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;
che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono
liquidate nella misura di cui al dispositivo con attribuzione all’avv.
Maria Teresa Grimaldi per dichiarato anticipo fattone;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del
13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 1.000,00 per compensi, euro
200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15%, con attribuzione.
Ric. 2017 n. 04935 sez. ML – ud. 24-05-2018
-4-

che tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018

Il Presidente

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