Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19792 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 04/10/2016), n.19792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9780/2012 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

32, presso lo studio dell’avvocato MARA CURI’, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANDREA ANDRICH, GIOVANNI MOLIN;

– ricorrente –

contro

V.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ONGARO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO TONETTO,

JACOPO FACCHINI;

– controricorrente –

e contro

V.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1671/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato INGARO Alessandro, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel (OMISSIS) V.O. convenne in giudizio le sorelle V.A. e N. per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sorta dopo il decesso del genitore E., avvenuto il (OMISSIS), che aveva ad oggetto un fondo sito in Comune di (OMISSIS) ed un appartamento in Comune di (OMISSIS), e la condanna della sorella A. al pagamento in favore della comunione dell’indennità per l’occupazione del fondo. V.A. rappresentò il proprio interesse a rilevare l’intero compendio – avendo già acquistato la quota della sorella N. -, di avere corrisposto al padre il ricavato del raccolto in luogo del canone per l’occupazione del fondo in (OMISSIS), e propose domanda riconvenzionale per l’accertamento del rapporto di affittanza e la determinazione del canone corrente, con accollo alla massa ereditaria delle somme eccedenti.

1.2. – Il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva n. 746 del 297, dichiarò lo scioglimento della comunione con assegnazione di tutti i beni ad V.A., condannò quest’ultima a versare all’attore, a titolo di conguaglio, l’importo di Euro 66.167,00, e dispose la prosecuzione della causa per la determinazione della redditività del fondo sito in (OMISSIS).

2. – Con sentenza depositata il 14 luglio 2011, la Corte d’appello ha rigettato il gravame proposto da V.A. avverso la sentenza non definitiva, rilevando l’inammissibilità delle questioni riguardanti presunti contrasti tra la CTU effettuata dal geom. R., su cui era basata la sentenza non definitiva, e la CTU del Dott. Vo., disposta dal Tribunale nel prosieguo del giudizio, peraltro concluso con la sentenza definitiva n. 1694 del 2008, che era passata in giudicato.

2.2. – Nel merito, la Corte d’appello ha rilevato che i motivi di gravame riguardanti la stima del terreno agricolo – sotto il profilo del mancato riconoscimento del vincolo pertinenziale tra il fondo agricolo e l’immobile, e del contratto di affitto – non erano stati oggetto di specifica attività istruttoria, e quindi mancava qualsiasi riscontro delle affermazioni dell’appellante, mentre le ulteriori questioni riguardanti la stima dei beni, come effettuata dal CTU, erano state esaurientemente esaminate e risolte dal Tribunale.

3. – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.A., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso V.O.. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Non ha svolto attività difensiva V.N..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2109 c.c. (recte art. 2909), art. 324 c.p.c., art. 24 Cost., artt. 101, 112, 182, 183 e 359 c.p.c., nonchè vizio di motivazione.

La ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame che richiamava la CTU a firma Dott. Vo., e nella parte in cui ha rilevato la preclusione da giudicato sull’accertamento della indennità dovuta da V.A. al fratello O. per l’occupazione del predetto fondo. In realtà, la contestazione dell’appellante verteva sulla determinazione del conguaglio, e le risultanze della CTU Vo. erano state richiamate a sostegno delle conclusioni già assunte dal CT di parte appellante riguardo alla non congruità della stima del terreno e del fabbricato agricolo, mentre il giudicato che si era formato sull’accertamento della indennità di occupazione non poteva incidere sul giudizio divisorio. La ricorrente lamenta, inoltre, che la questione della preclusione da giudicato non era stata sottoposta al contraddittorio delle parti, e ciò determinerebbe la nullità della sentenza, peraltro carente di motivazione, e comunque viziata per l’omessa pronuncia sul motivo di appello dichiarato erroneamente inammissibile.

1.2. – La doglianza è infondata.

Il nucleo della contestazione, come già in appello, è costituito dalla stima dei beni oggetto di divisione, effettuata dal CTU geom. R., su cui il Tribunale ha basato la pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria, adottata con sentenza non definitiva che ha attribuito l’intero compendio ad V.A., e disposto il conguaglio in favore di V.O..

La Corte d’appello ha ritenuto, con motivazione esaustiva e congrua, che la stima dei beni non potesse essere rimessa in discussione attraverso il richiamo alle valutazioni espresse dal CTU Dott. Vo. nell’ambito dell’accertamento disposto dal Tribunale dopo la pronuncia di scioglimento, in quanto si trattava di elementi sopravvenuti. E’ questa la ratio della decisione, alla quale la Corte d’appello ha affiancato ulteriori considerazioni evidenziando, per un verso, che la CTU Vo. non era pertinente alla stima del compendio immobiliare, essendo finalizzata ad accertare la redditività del fondo sito in (OMISSIS) nel periodo intercorso tra l’apertura della successione e la divisione, e, per altro verso, che eventuali contrasti tra le CTU avrebbero potuto costituire oggetto di gravame avverso la sentenza definitiva, con cui il Tribunale aveva condannato V.A. al pagamento dell’indennità di occupazione del predetto fondo, e che risultava passata in giudicato. Risulta evidente dalle considerazioni che precedono, che la motivazione della Corte d’appello non è fondata sul rilievo dell’intervenuto giudicato e di conseguenza perdono consistenza le censure connesse, di violazione del contraddittorio e di omessa pronuncia.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 191 c.p.c., art. 2697 c.c. e vizio di motivazione.

La ricorrente contesta la carenza di motivazione del rigetto delle doglianze ulteriori prospettate con l’atto di appello, che la Corte distrettuale aveva ritenuto prive di riscontro nella parte in cui ponevano la questione del mancato riconoscimento del vincolo pertinenziale (tra il fabbricato rurale e il fondo agricolo) e del contratto di affitto tra V.A. e suo padre, ovvero già esaminate dal Tribunale nella parte in cui riproponevano osservazioni e censure alla CTU R.. La Corte d’appello si era poi limitata a richiamare genericamente la decisione di primo grado, che non aveva accolto i rilievi critici alla CTU. Era dunque evidente il vizio motivazionale della sentenza, ai limiti tra l’omessa pronuncia e la motivazione apparente, tenuto conto che l’appellante aveva riproposto le istanze istruttorie finalizzate a provare la fondatezza della domanda riconvenzionale di accertamento del rapporto di affittanza e la determinazione del canone, che già il Tribunale aveva rigettato senza svolgere attività istruttoria.

3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione, e si contesta la decisione sotto il profilo della acritica e immotivata adesione alla stima dei beni oggetto di comunione effettuata dal CTU R., e posta alla base della sentenza oggetto di gravame. La ricorrente riporta il contenuto della CTU R. e della CTU Vo., e richiama le ragioni in base alle quali la stima del fabbricato rurale e del terreno agricolo era incongrua per eccesso.

3.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, sono infondate.

Si deve innanzitutto rilevare che la valutazione della CTU Geom. R., riguardante la stima del compendio oggetto di divisione, attiene al merito della controversia e non può essere sottoposta a riesame in questa sede, a fronte di motivazione esaustiva, seppure sintetica, e immune da vizi logici.

La Corte d’appello ha evidenziato che le contestazioni dell’appellante, sostanzialmente riproduttive delle osservazioni del CTP ai chiarimenti forniti dal CTU nel giudizio di primo grado, erano già state esaminate esaurientemente dal Tribunale. Non si ravvisa il vizio motivazionale denunciato dalla ricorrente, giacchè la Corte d’appello non era tenuta a ripetere l’accertamento già compiuto dal Tribunale (l’onere motivazionale specifico sorge in caso di osservazioni alla CTU disposta in grado di appello, ex piurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 4797 del 2007).

Priva di fondamento risulta anche la censura riguardante il mancato riconoscimento del vincolo pertinenziale tra il fabbricato rurale e il terreno, che la ricorrente assume ricavabile già dalla CTU R. (riportata in stralcio a pag. 43 del ricorso), salvo poi lamentare il mancato accoglimento della richiesta di “nuova” CTU (pag. 44 del ricorso). La Corte d’appello sul punto ha rilevato la mancanza di specifica attività istruttoria, volendo significare l’assenza di elementi di riscontro sul punto, ed ha implicitamente rigettato la richiesta di nuova CTU, che avrebbe dovuto acclarare l’esistenza del vincolo pertinenziale e, in definitiva, il minor valore dei beni immobili siti in Comune di (OMISSIS).

Allo stesso modo, la Corte d’appello ha ritenuto priva di riscontro l’asserita esistenza del contratto di affitto tra il de cuius e l’appellante, e non ha ammesso le richieste istruttorie formulate sul punto, con implicito giudizio di non indispensabilità. Il motivo è peraltro carente di autosufficienza con riguardo alla proposizione della prova nel giudizio di primo grado e alle ragioni della mancata ammissione.

4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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