Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19791 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25833/2006 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 14

6, presso lo studio dell’avvocato VERALDI STEFANIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato IOELE LORENZO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 838/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/06/2006 r.g.n. 87/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’inammissibilità per

cessazione materia del contendere.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.5.2000, C.C. esponeva di avere lavorato alle dipendenze di R.L., titolare di un laboratorio di odontotecnico, dal 15.12.88 al 17.6.99, espletando mansioni – secondo un orario specificamente indicato – che, a norma del C.C.N.L. imprese artigiane odontotecniche, andavano inquadrate nel corso del rapporto nei livelli retributivi dal 5 al 1 del detto contratto collettivo.

Tanto premesso, chiedeva, in forza del menzionato vigente c.c.n.l.

imprese artigiane odontotecniche, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c., la condanna del R. della somma di L. 157.307.549 per differenze retributive, oltre a quella di L. 19.029.30 per differenza t.f.r., per un totale di L. 176.336.850 con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Si costituiva R.L. contestando sotto vari profili la domanda.

Con sentenza del 28 ottobre 2004, l’adito Tribunale di Nocera Inferiore, accertata la sussitenza del dedotto rapporto di lavoro, condannava il convenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 32.619,42 di cui Euro 6.197,48 (pari a L. 12.000.000) per t.f.r., oltre accessori di legge. Avverso tale decisione il R. proponeva appello con ricorso del 20.1.2005, censurando la sentenza impugnata, con articolate argomentazioni, cui resisteva il C..

Con sentenza del 24 maggio – 9 giugno 2006, la Corte di Appello di Salerno, in parziale accoglimento del gravame, condannava l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, della somma complessiva, equitativamente determinata, di Euro 18.334,00 (pari a L. 35.500.000), di cui Euro 4.648,00 (pari a L. 9.000.000) a titolo di t.f.r., con accessori di legge, da calcolarsi come dalla sentenza gravata; confermava nel resto l’impugnata sentenza e compensava per intero tra le parti le spese del grado di appello.

Per la Cassazione di tale pronuncia ricorre R.L. con due motivi.

C.C. non si è costituito.

Infine, è stata depositata copia del verbale di conciliazione, redatto in sede giudiziaria (opposizione all’esecuzione), dinanzi al Giudice del lavoro di Nocera Inferiore, concluso tra le parti in data 10 novembre 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge con riferimento anche a quanto dedotto nel presente giudizio. Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278). Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di Cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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