Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19791 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/08/2017), n. 19791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16265-2012 proposto da:
UNIVERSITA’ DI MILANO “BICOCCA”, C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
A.C. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
– controricorrenti –
e contro
R.E., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 727/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 18/05/2012 R.G.N. 1255/2009.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza in data 18.5.2012 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale del medesimo luogo, respingendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha accolto la domanda degli attuali controricorrenti – medici iscritti a corsi di specializzazione in medicina – proposta per il riconoscimento dell’adeguamento dell’ammontare della borsa di studio percepita durante i rispettivi suddetti corsi frequentati presso l’Università di Milano Bicocca ed ha condannato l’ateneo (unico ente convenuto in giudizio) al pagamento delle relative somme differenziali;
che avverso tale sentenza l’Università ha proposto ricorso affidato a due motivi;
che parte degli originari ricorrenti hanno resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che l’Università, nel denunciare plurime disposizioni di legge e di direttive comunitarie, deduce il difetto di legittimazione passiva dell’ateneo (avendo preteso, i medici, l’adempimento di un obbligo che dichiaratamente non gravava sull’ente stesso) ed assume, nel merito, l’insussistenza del diritto all’adeguamento della borsa di studio;
che ritiene il Collegio si debba accogliere il primo motivo di ricorso perchè, in tema di titolarità dei rapporti con i medici specializzandi, le Sezioni Unite di questa Corte (nn. 9147 e 6316 del 2009 e 8486/2011), successivamente confermate dalle Sezioni semplici (da ultimo, sentenza n. 18710/2016) hanno statuito che “in tema di borse di studio per i medici specializzandi, e relativi meccanismi di rivalutazione automatica, istituite dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e finanziate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un decreto interministeriale adottato dal MIUR e dai Ministri della Salute e dell’Economia, sussiste carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale dell’Università degli Studi che ne provvede alla mera corresponsione materiale, senza che le possa essere imputato alcun comportamento inerte in tema di violazione degli obblighi di attuazione e recepimento delle direttive comunitarie in materia”.
che trattandosi – come statuito dalle Sezioni di questa Corte (sentenza n. 2951/2016) – di questione attinente alla titolarità del rapporto controverso, rilevabile anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio, fermi i limiti del giudicato, qualora detto ente sia stato l’unico soggetto convenuto in giudizio, l’azione è improseguibile; che le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate fra le parti con riguardo ai due gradi di merito di giudizio, in considerazione della natura delle questioni trattate, mentre le spese del presente giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza;
che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Università di Milano Bicocca. Compensa tra le parti le spese processuali con riguardo ai due gradi di merito del giudizio. Condanna tutti gli originari ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017