Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19791 del 04/10/2016
Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 04/10/2016), n.19791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8456/2012 proposto da:
AGENZIA DEL DEMANIO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.L.A.M., C.F. (OMISSIS) EREDE DI
M.P., M.V. C.F. (OMISSIS), M.V.M. C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERETO TRIONFI 9
SC. A INT. 20, presso VALERIO MICELI, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANDREA FAVATA;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il
24/01/2012; (1284149tt/2″(,)).
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato BACHETTI MASSIMO difensore della ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. BELLINI GIULIO con delega orale per L’AVV. FAVATA ANDREA
difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine,
il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palermo del 30.1.11 i sigg. Vita Maria, Pasqualina e M.V. – premesso di essere proprietari di un immobile in (OMISSIS) confinante col complesso immobiliare denominato (OMISSIS), appartenente al demanio storico e artistico dello Stato – lamentavano il degrado manutentivo di detto complesso immobiliare e proponevano un’azione di danno temuto ex art. 1172 c.c., nei confronti dell’Agenzia del Demanio e del Fondo Edifici per il Culto; il tribunale, in composizione monocratica, rigettava la domanda, affermando il difetto di legittimazione passiva dei resistenti; con ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., lo stesso tribunale, in composizione collegiale, concesse, nei confronti della sola Agenzia del Demanio, la cautela richiesta, ordinando a detta Agenzia di eseguire gli interventi manutentivi descritti nella c.t.u. disposta nel corso del procedimento.
L’Agenzia del Demanio – qualificata tale ordinanza come sentenza in senso sostanziale, in ragione della mancata fissazione di termine per l’introduzione del giudizio di merito e della regolazione delle spese ivi contenuta – ha proposto ricorso per la cassazione della stessa sulla scorta di due motivi, entrambi riferiti al vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 113 e 115 c.p.c. e al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
M.V.M. e V., nonchè D.L.A., quale erede di M.P., si sono costituiti con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.5.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell’Agenzia del demanio (ora Agenzia delle entrate) va giudicato inammissibile, in quanto proposto nei confronti di una ordinanza emessa dal tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..
Al riguardo va sottolineato che, con l’ordinanza n. 4904/15, questa Corte ha già chiarito che i procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l’emissione di un’ordinanza che concede o nega la tutela interinale, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull’effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata; e che, pertanto, non è ricorribile per cassazione l’ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento reso all’esito della fase cautelare, avendo essa i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest’ultimo, ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale, che sostanziale.
Il Collegio non vede ragioni per discostarsi da detto orientamento, nè il provvedimento impugnato presenta specifiche caratteristiche che inducano a qualificarlo come sentenza in senso sostanziale. A prescindere dal rilievo, di per se stesso tranciante, che anche in tale ultima ipotesi il ricorso per cassazione risulterebbe inammissibile, perchè l’impugnativa contro detto provvedimento andrebbe allora individuata nell’appello e non nel ricorso per cassazione, va comunque sottolineato che il fatto che l’ordinanza impugnata abbia regolato le spese dei due gradi della fase cautelare e non abbia assegnato termini per la fissazione del giudizio di merito risulta coerente con il disposto dell’art. 669 octies c.p.c., commi 6 e 7, come novellati dal D.L. n. 35 del 2005 e dalla L. n. 69 del 2009 (il richiamo della difesa erariale al precedente di questa Corte n. 7076/04 risulta dunque non pertinente, trattandosi di pronuncia superata dalla successiva evoluzione normativa).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016