Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19790 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19790 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12503-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.1′. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO)
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
RICCIARDI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DEL
GROSSO;

– contro ricorrente –

G3′

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso la sentenza n. 10168/18/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 15/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON e disposta la motivazione semplificata.

Con sentenza in data 13 settembre 2016 la Commissione tributaria
regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da Ricciardi
Antonio avverso la sentenza n. 118/3/15 della Commissione tributaria
provinciale di Benevento che ne aveva respinto il ricorso contro la
cartella di pagamento IVA 2010. La CTR osservava in particolare che,
trattandosi di credito IVA maturato nel 2007 ed inserito nella
dichiarazione annuale correlativa, poi non riportato nelle due
successive, ma nuovamente inserito in quella per il 2010, dovendosi
considerare tale dichiarazione di periodo la “prima utile” successiva a
quella della prima dichiarazione attestante il credito medesimo, esso
doveva considerarsi sussistente e perciò infondata la pretesa
recuperatoria erariale esercitata con l’atto riscossivo impugnato.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha
depositato una memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 28, 30, d.P.R. 633/1972, 36 bis, d.P.R.
600/1973, poiché la CTR ha ritenuto la sussistenza del credito IVA
oggetto della pretesa azionata in executivis con la cartella esattoriale
impugnata, nonostante che la dichiarazione rettificata mediante
Ric. 2017 n. 12503 sez. MT – ud. 21-06-2018
-2-

Rilevato che:

cOrittòiiò Atitornati7.7.at< -5 sia quella per il 2010, essendo il credito maturato nel 2007 e dichiarato, regolarmente, nella dichiarazione annuale correlativa. La censura è fondata. Va ribadito che «In tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un dichiarazione annuale, non perde il diritto alla sua detrazione se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo, atteso che la decadenza è comminata, giusta l'art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" vigente), soltanto per il caso in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile, sempre che la detrazione sia esercitata, ex art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui in diritto è sorto» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1627 del 20/01/2017, Rv. 643196 - 01). La sentenza impugnata contrasta con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale. Infatti risulta incontestato che il credito IVA de quo è maturato nell'annualità fiscale 2007 ed è stato regolarmente inserito nella dichiarazione di periodo correlativa, ma anche che se ne è omesso il riporto nelle successive due dichiarazioni IVA annuali, "riemergendo" il credito stesso nella dichiarazione IVA annuale per il 2010, quindi quella del terzo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Ne consegue che la pretesa recuperatoria erariale portata dalla cartella di pagamento impugnata è fondata. La memoria del contribuente non induce a diverse considerazioni/statuizioni. Ric. 2017 n. 12503 sez. MT - ud. 21-06-2018 -3- credito d'imposta per un determinato anno e lo esponga nella Il ricorso va dunque accolto in relazione al dedotto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato il ricorso introduttivo della lite. Stante l'esito alterno delle fasi processuali, le spese dei gradi di merito legittimità vanno ascritte secondo il generale principio della soccombenza. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, 21 giugno 2018 possono essere compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di

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