Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19790 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9417/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

CENTRO SUD SPEDIZIONI s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 40/21/2012, pronunciata il 31 gennaio 2012 e depositata il 20

febbraio 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2020

dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 276/41/2009 emessa dalla CTP di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di avviso di accertamento per rettifica delle operazioni imponibili dichiarate ai fini IVA per l’anno 2000.

2. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte emerge che il contribuente in primo grado eccepì di aver proposto istanza L. n. 289 del 2002, ex art. 15 di definizione delle violazioni di cui al PVC (redatto dall’Agenzia delle Dogane) sul quale si fondava anche l’avviso di accertamento impugnato (producendo il relativo versamento). A fronte della detta eccezione l’A.E. dedusse l’intervenuto pagamento di soli 4.267,00 Euro in luogo dei previsti 10.409,00. La CTP accolse l’impugnazione ritenendo che il diniego dell’istanza di definizione in oggetto dovesse essere esplicito e che l’eventuale errore sul versamento dovesse essere rilevato con apposita cartella di pagamento.

3. La CTR confermò la statuizione di primo grado ritenendo che della L. n. 289 del 2002, ex art. 15, comma 5, l’omesso o non integrale versamento non impedisse il perfezionarsi della definizione agevolata in oggetto.

4. Contro la sentenza d’appello l’Amministrazione ricorre con due motivi e la contribuente, correttamente intimata, non si difende.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il secondo motivo di ricorso merita accoglimento, con assorbimento del primo.

2. I due motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15. La CTR, in particolare, avrebbe errato nel ritenere perfezionatasi la procedura di definizione agevolata nonostante il versamento di soli 4.267,00, in luogo dei previsti 10.409,00 Euro, quindi in violazione della detta L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 5 (trattandosi di importo dovuto da parte di una persona giuridica e superiore a 6.000,00 Euro).

A quanto innanzi si aggiunge la circostanza per la quale la Commissione avrebbe falsamente applicato la disciplina della definizione agevolata in oggetto a fattispecie non prevista dalla stessa. L’istanza di definizione del PVC (redatto dall’Agenzia delle dogane) L. n. 289 del 2002, ex art. 15, a detta del ricorrente, si sarebbe difatti riferita esclusivamente all’aspetto sanzionatorio e non anche all’imposta (non rientrante nella competenza dell’Agenzia delle Dogane), così non precludendo il potere dell’A.E. di procedere al recupero dell’IVA con avviso di accertamento (ancorchè fondante sul detto PVC).

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, antecedente alla sostituzione apportata ad opera del D.L. n. 83 del 2012), si deducono insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato proprio nella circostanza per la quale l’istanza di definizione in esame avrebbe ad oggetto solo l’aspetto sanzionatorio e non anche l’imposta da recuperare, in quanto il PVC emesso dall’Agenzia delle Dogane non avrebbe potuto recuperare VIVA (trattandosi di attribuzione dell’A.E.).

2.2. Il secondo motivo di ricorso, da considerarsi preliminarmente per ragioni logiche, è fondato, con assorbimento del motivo n. 1.

Dalla sentenza impugnata emerge difatti l’assoluta pretermissìone della considerazione del fatto per il quale l’istanza di definizione in esame avrebbe ad oggetto solo l’aspetto sanzionatorio e non anche l’imposta da recuperare, in quanto il PVC emesso dall’Agenzia delle Dogane non avrebbe potuto recuperare VIVA (trattandosi di attribuzione dell’A.E.). La CTR si limita invece a ritenere che l’omesso o non integrale versamento di quanto dovuto in ragione della procedura definitoria in oggetto non impedirebbe il perfezionarsi della stessa, così non considerando un fatto non solo controverso ma tale da mostrarsi decisivo ai fini del giudizio.

3. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di gravame (con assorbimento del motivo n. 1), la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese inerenti il presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il motivo n. 2 di ricorso, con assorbimento del motivo n. 1, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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