Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19790 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. II, 12/07/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 12/07/2021), n.19790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12081-2016 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI

PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIALLORETO, DUILIO

CRISCI;

– ricorrente –

contro

S.E., rappresentato e difeso dall’avv. MAURIZIO CIOCCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1238/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. CAPASSO LUCIO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– S.E. citò in giudizio G.M. perché il convenuto fosse condannato a ripristinare il diritto di passaggio dell’attore, che era stato a costui attribuito con il contratto di acquisto del proprio immobile, essendosi pattuito con il venditore ( D.G.C.): ” E’ compresa altresì nella vendita il diritto di passaggio a pedoni sul marciapiede che costeggia il fabbricato dalla parte del giardino attribuito al venditore con la predetta divisione, fino a raggiungere il confine con il terreno degli eredi di D.G.A., è ciò ai fini di eventuali necessità per il recupero di cose cadute dall’appartamento ed anche ai fini di raggiungere il piccolo appezzamento di terreno di proprietà degli eredi di D.G.A. che gli odierni acquirenti (oltre al S. la di lui moglie) hanno progettato di acquistare”;

– il Tribunale rigettò la domanda e, per contro, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, accolta l’impugnazione del S., in riforma della decisione di primo grado, dichiarò “in capo all’appellante il diritto di accesso e di passaggio sulla proprietà dell’appellato con le modalità previste nel contratto di compravendita (…) e, per l’effetto, dispone che l’appellato consenta, attraverso la consegna di copia delle chiavi del cancello apposto”;

ritenuto che G.M. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che l’intimato resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4″ assumendo che la Corte locale aveva violato la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto:

– con l’atto di citazione il S. aveva prospettato di essere titolare del diritto di passaggio in virtù del contratto di compravendita; con la memoria ex art. 183 c.p.c. aveva modificato la domanda, precisando che, in via principale, intendeva tutelare il diritto di accesso e passaggio di cui all’art. 843 c.c., comma 3, e, in via subordinata, accertare la sussistenza della servitù di passaggio avente fonte negoziale;

– con l’appello il S. aveva ribadito la domanda principale di declaratoria del diritto di accesso e passaggio ex art. 843 c.c., comma 3, e concluso nei termini seguenti: “in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare in capo ad esso appellante, in revoca a quanto precedentemente pronunciato, il diritto di accesso e passaggio sulla proprietà di parte convenuta appellata, con le modalità già previste in virtù di contratto di compravendita (…); per l’effetto, condannare l’appellato al ripristino del libero esercizio, come già in precedenza esercitato indisturbatamente, di tale diritto in favore dell’appellante, anche attraverso la rimozione di opere e/o manufatti che lo limitino o impediscano”;

– la domanda principale, a seguito della precisazione di primo grado, non si era incentrata, pertanto, sul riconoscimento di un diritto contrattuale, ma sul diritto previsto dall’art. 843 c.c.;

– la Corte d’appello, nonostante ciò, aveva fondato la propria decisione sulla clausola negoziale, che avrebbe integrato “una sorta di obbligazione propter rem, laddove l’obbligo gravante sul proprietario del fondo, di consentire l’ingresso in virtù della norma ex art. 843 c.c., si fonda su pattuizione obbligatoria e non legale”;

– di conseguenza la decisione aveva statuito “ultra o extra petita”, avendo la controparte agito ai sensi dell’art. 843 e, in subordine, prospettando un diritto reale di servitù;

considerato che la doglianza può essere accolta, valendo quanto segue:

– la sentenza impugnata, a pag. 2, esordisce affermando che il S. “all’inizio della introduzione del giudizio aveva agito per il riconoscimento di vera e propria servitù sul fondo del confinante, al fine di accedere per il recupero di cose e/o animali, per poi modificare la domanda in diritto di passaggio ex art. 843 c.c.”; conclude precisando che “detto diritto di passaggio era stato convenzionalmente stabilito nel contratto di compravendita del 10.10.1975, con le modalità ivi indicate (…); ma, detto diritto di passaggio, nelle condizioni contrattuali, non appare subordinato né vincolato alla previa autorizzazione all’accesso da parte del proprietario del fondo”; ulteriormente chiarendo che il potere d’accesso così come ricostruito trovava scaturigine nell’autonomia negoziale delle parti, le quali sono libere di “convenzionalmente stabilire le modalità di tale diritto, nonché eventualmente la durata temporale dello stesso”;

– se è pur vero che in sede d’appello il S. ha tardivamente, e, quindi, inammissibilmente, rimescolato la domanda, in sede di precisazione della stessa davanti al Tribunale aveva rivendicato il diritto delineato dall’art. 843 c.c., comma 2, che non è sovrapponibile a quello pattuito convenzionalmente (in particolare, la previsione codicistica assegna al proprietario del fondo la facoltà di consegnare egli la cosa accidentalmente caduta o l’animale fuggito al legittimo proprietario, così impedendo al richiedente di accedere direttamente; inoltre, nella statuizione negoziale era incluso il diritto dei coniugi S. di raggiungere un piccolo fondo di terzi, che costoro avevano dichiarato di avere in mente di acquistare, ovviamente laddove l’acquisto si fosse realizzato);

– la decisione della Corte locale, pertanto, contrasta con l’art. 112 c.p.c., avendo assegnato all’appellante un diritto diverso e di maggiore estensione rispetto a quello dal medesimo rivendicato;

considerato che l’accoglimento del motivo teste’ esaminato assorbe gli altri, con i quali il ricorrente, ha lamentato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345,184 e 189 c.p.c. e degli artt. 132,161 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Diritto

CONSIDERATO

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila, altra composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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