Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19790 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21288-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

M.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO N. 221, presso la SEGRETERIA NAZIONALE

CONFSAL-COMUNICAZIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA

COGO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 715/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/09/2010 R.G.N. 537/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 1 settembre 2010, la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dalla società con M.S. per il periodo 22 ottobre – 31 dicembre 2002, accertato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla prima data e condannato la medesima società datrice alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal 21 ottobre 2005, oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con dodici motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1 e artt. 1175,1375 e 2697 c.c., per la sufficienza dell’inerzia della lavoratrice, di durata congrua (circa tre anni), ad integrare acquiescenza alla cessazione del rapporto (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, artt. 25, 2 e 74 CCNL 11 gennaio 2001, artt. 1363 e 1367 c.c., per la soggezione del contratto tra le parti al regime del CCNL e non del D.Lgs. n. 368 del 2001, per la vigenza del primo in base alla volontà delle parti sociali, correttamente interpretata, sulla base dell’art. 2 del CCNL, contenente la previsione di efficacia quadriennale della parte normativa e biennale di quella economica (secondo motivo); violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, artt. 1362 ss. e 1325 c.c., per la specificità delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative datoriali compiutamente indicate in quelle riorganizzative dei Centri di Rete Postale e di necessità di fronteggiare i maggiori flussi di traffico natalizio (terzo motivo); insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso dell'(in)idoneità del riferimento nel contratto ad uno specifico processo aziendale di riordino a livello nazionale dei Centri di Rete Postale, tra i quali il CPO di Ragusa, cui addetta la lavoratrice (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., per la contestazione da parte del lavoratore della sola regolarità formale del contratto ma non dell’effettiva ricorrenza delle ragioni a fondamento dell’assunzione (quinto motivo); insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto decisivo e controverso della mancata dimostrazione, invece data, della concreta ricorrenza delle ragioni giustificanti il ricorso del contratto a termine (sesto motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 4, comma 2 e artt. 115 e 116 c.p.c., per inesistenza di un onere probatorio a carico datoriale delle esigenze giustificanti l’assunzione a termine, previsto per la sola eventuale proroga, comunque comprovate sulla base degli accordi sulla mobilità e sull’attuazione dei processi di riordino dei centri di rete postale prodotti (settimo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,244 e 253 c.p.c. e art. 421 c.p.c., comma 2, per la mancata ammissione dei mezzi di prova orale dedotti in particolare ai capi 42) e 45) (ottavo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, per la mancata ammissione del capitolo di prova dedotto sub 44), relativo al maggior traffico postale del periodo natalizio, comunque ricavabile anche come fatto notorio (nono motivo); violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, art. 12 preleggi e artt. 1362 ss. e 1419 c.c., per erronea conversione del rapporto, anzichè nullità dell’intero contratto, in difetto di previsione di una norma imperativa sostitutiva della clausola nulla (decimo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1219,2094 e 2099 c.c.e L. n. 300 del 1970, art. 18 per la maturazione del diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni dal momento dell’effettiva ripresa del servizio, in carenza di sua prestazione lavorativa e non dalla data di notifica del ricorso introduttivo (undicesimo motivo); applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 quale ius superveniens, vigente anche per i giudizi in corso, in ordine alle conseguenze economiche della ritenuta conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, nella misura indennitaria prevista tra un minino di 2,5 mensilità a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (dodicesimo motivo);

che ritiene il collegio che il dodicesimo motivo debba essere accolto, con rigetto dei primi cinque e assorbimento degli altri;

che, infatti, il primo motivo è infondato, per l’inidoneità del solo decorso del tempo, in assenza di circostanze significative di una chiara e certa comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (Cass. 28 gennaio 2014, n. 1780; Cass. 1 luglio 2015, n. 13535; Cass. 22 dicembre 2015, n. 25844), neppure rilevando il semplice reperimento di altra occupazione, che, rispondendo ad esigenze di sostentamento quotidiano, non indica la volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti verso il precedente datore di lavoro (Cass. 9 ottobre 2014, n. 21310; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2732); trattandosi comunque di valutazione del significato e della portata del complesso di elementi di fatto di competenza del giudice di merito (Cass. 13 febbraio 2015, n. 2906) le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. 4 agosto 2011, n. 16932, con principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1), da escludere nel caso di specie;

che anche il secondo è infondato, posto che in materia di assunzioni a termine l’art. 74, comma 1, c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale data di scadenza dell’accordo: con la conseguenza che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 (che aveva previsto il mantenimento dell’efficacia delle clausole contenute nell’art. 25 del suddetto c.c.n.l., stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) e sono interamente soggetti al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti (Cass. 13 luglio 2010, n. 16424; Cass. 12 ottobre 2015, n. 20441);

che parimenti sono infondati il terzo e il quarto, congiuntamente esaminabili, per la mancata sussistenza, correttamente ravvisata dalla Corte territoriale, del requisito di specificità “almeno nella parte relativa alla prospettata sussistenza delle ragioni organizzative collegate alla riorganizzazione aziendale” per le ragioni congruamente e correttamente illustrate (in particolare sub 3.2. a pgg. 8 e 9 della sentenza), pure dato conto della possibilità di indicazione indiretta di dette ragioni, per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti, in esatta applicazione del criterio interpretativo più elastico adottato da questa Corte per le situazioni aziendali complesse (Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577), senza tuttavia che ciò si sia verificato nel caso di specie (penultimo capoverso di pg. 9 della sentenza);

che anche il quinto motivo è infondato, per la risultanza della contestazione della concreta sussistenza delle ragioni giustificanti l’assunzione a termine anche in base al D.Lgs. n. 368 del 2001 proprio dalla trascrizione del ricorso introduttivo della lavoratrice (in particolare ai punti sub 2.2. e 2.3, da pg. 28 a pg. 31 del ricorso);

che l’esame del motivi dal sesto al decimo, relativi alla prova ed alle conseguenze comportate dall’accertamento di genericità delle suddette ragioni, restano assorbiti dall’infondatezza dei primi cinque;

che è invece fondato il dodicesimo (evidentemente assorbito l’undicesimo), per la ritenuta corretta interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nel senso che la violazione di norme di diritto possa concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva: in tal caso essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta; neppure nel caso di specie sussistendo il limite del giudicato, precluso anche, qualora la sentenza si componga di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determini necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, dalla proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale, pur in assenza di impugnazione specifica della parte dipendente (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691);

che pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione al dodicesimo motivo, rigettati quelli dal primo al quinto ed assorbiti gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte controricorrente ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (per tutte: Cass. 10 luglio 2015, n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (per tutte: Cass. 17 febbraio 2016, n. 3062).

PQM

 

La Corte accoglie il dodicesimo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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