Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1979 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 29/01/2020), n.1979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 1905/2013, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

A.S., rappresentato e difeso dall’avv. d’Ammando

Maurizio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to

Petrarchini Fabrizio, in Roma, via Circumvallazione Trionfale n.

145, come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 211/1/2011 della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, depositata il 24/11/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre

2019 dal Consigliere D’Angiolella Rosita.

Fatto

RITENUTO

Che:

A.S. impugnava la cartella con la quale l’Agenzia delle entrate richiedeva il pagamento di somme, iscritte a ruolo a titolo definitivo, derivanti da due avvisi di rettifica Iva, relativi all’anno 1990, impugnati dal contribuente e annullati dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito, per brevità, CTR), con sentenza cassata con rinvio, cui non aveva fatto seguito la riassunzione del giudizio.

Il contribuente impugnava l’atto di riscossione ottenendo ragione dal giudice di seconde cure, che, con la sentenza in epigrafe, affermava che la pretesa avanzata era illegittima per intervenuta prescrizione del credito tributario.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, art. 393 c.p.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 nonchè la falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, l’Amministrazione erariale evidenzia l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la CTR per non aver considerato che la definitività del provvedimento impositivo segue solo all’estinzione del giudizio a seguito della mancata riassunzione e che, pertanto, la prescrizione deve farsi decorrere da questo momento. Evidenzia, altresì, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la notifica della cartella di pagamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo. Assume, dunque che, nel caso in esame, in cui la cartella era stata notificata il 23 luglio 2008, il termine in parola era stato ampiamente rispettato, perchè l’accertamento si era reso definitivo il precedente 9 aprile 2008, ovvero dal momento in cui era spirato il termine per la riassunzione del giudizio a seguito della sentenza di cassazione con rinvio emessa nel giudizio riguardante l’atto impositivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La questione che si pone è agevolmente risolvibile alla luce degli esiti della giurisprudenza di questa Corte che, qui si riaffermano, secondo cui l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, giacchè quest’ultimo non è un atto processuale, ma l’oggetto dell’impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione (come quello di decadenza) della pretesa tributaria, incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione (ex plurimis, cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5044 del 28/03/2012, Rv. 622235-01; Sez. 5, Sentenza n. 556 del 15/01/2016, Rv. 638661-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 23922 del 23/11/2016, Rv. 641755-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9521 del 12/04/2017, Rv. 644710-01).

E’ stato, altresì, precisato che differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario l’estinzione conseguente all’omessa o tardiva riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione è rilevabile anche d’ufficio, ex artt. 45, comma 3, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento (da ultimo, cfr., Sez. 5, Ordinanza n. 32276 del 13/12/2018, Rv. 651789-01).

Alla luce dei principi esposti, non v’è dubbio che l’Amministrazione erariale ha ragione di dolersi per l’errore in cui è incorso il giudice di secondo grado, per non aver considerato che il termine di decadenza per la riscossione del credito tributario decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione davanti al giudice di rinvio e che, solo da tale momento, intervenuta la definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può far compiutamente valere il proprio credito attraverso la procedura di riscossione.

Nel caso di specie, essendo pacifico che il giudizio promosso avverso l’avviso di liquidazione si era estinto, per mancata riassunzione da parte del contribuente (parte interessata alla prosecuzione del giudizio) in data 9 aprile 2008 (per essere decorso inutilmente il termine di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza di rinvio dalla cassazione, avvenuta in data 23 febbraio 2007), deve ritenersi che l’azione di riscossione avviata dall’Amministrazione erariale con l’iscrizione a ruolo del 17 aprile 2008 e con la notifica della cartella di pagamento del 23 luglio 2008, è stata tempestivamente esercitata prima della scadenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c) (secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo).

Il ricorso incidentale condizionato è infondato.

A fronte dei principi esposti s’infrangono tutte le censure di cui al ricorso incidentale condizionato (in cui si assume la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115,116 e 167c.p.c., dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per le quali va ribadito che il termine a quo per l’emissione della cartella decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione davanti al giudice di rinvio, e che solo da tale momento, intervenuta la definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può far compiutamente valere il proprio credito attraverso la procedura di riscossione. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso principale accolto, con rinvio alla CTR dell’Umbria in diversa composizione, che è tenuta a provvedere ad un nuovo esame della controversia, in base ai principi di diritto su esposti, nonchè in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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