Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1979 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n. 10923/2019 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato a Milano c.so Venezia 24

presso lo studio dell’Avv.to Filippo Bersani, dal quale è

rappresento e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Brescia, n.

283/2019, pubblicata il 14.02.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18.11.2020 dal consigliere Dott.ssa Balsamo Milena.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Brescia con sentenza n. 283/2019, respingeva il ricorso proposto da U.S., cittadino della (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso il provvedimento con il quale il tribunale di Brescia aveva respinto il ricorso, avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

La Corte d’appello di Brescia riteneva che le dichiarazioni rese dal richiedente non fossero attendibili e che la Commissione prima ed il tribunale dopo avessero correttamente valutato l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle situazioni soggettive invocate per ottenere la protezione internazionale.

Il richiedente aveva raccontato di vivere nell'(OMISSIS) e di aver assistito all’assassinio del padre da parte del vicino di casa, ex governatore di O.L., il quale voleva impossessarsi della proprietà del genitore, per ampliare la propria; riferiva che, avendo assistito al delitto, gli assassini lo avevano picchiato e; credendolo morto, lo avevano bendato, lasciandolo a terra, finchè non veniva soccorso da una persona, di nome Os., che lo portava con sè. Riferiva altresì di aver denunciato l’assassino alla polizia che invece di arrestare J., il vicino di casa, lo tratteneva per tre giorni, finchè il predetto Os. non pagava la cauzione. Infine, affermava che, pur essendosi rifugiato a (OMISSIS), veniva rintracciato dalla polizia che circondava la casa dove viveva e, non trovandolo, uccideva il cane da guardia.

La corte d’Appello di Brescia respingeva la domanda di protezione evidenziando le contraddizioni e l’incoerenza del colloquio nonchè la carenza dei presupposti della protezione umanitaria.

U.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

Il ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, 4 e 5, e degli artt. 5,6 e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; per avere il decidente escluso il riconoscimento della protezione internazionale, violando il principio secondo il quale il convincimento del giudice non può fondarsi sulla sola credibilità soggettiva del richiedente, sussistendo l’onere di verificare d’ufficio la credibilità delle dichiarazioni sulla base delle informazioni esterne relative alla situazione del paese di provenienza. Sosteneva, al contrario, la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni rese, mentre il collegio aveva valutato solo la contraddittorietà di alcuni elementi secondari (dettagli) della narrazione e le carenze del verbale riassuntivo dell’audizione, tanto da chiedere sin dal primo grado l’audizione del richiedente asilo, senza alcun esito.

Al riguardo deduce che l’audizione del richiedente asilo è un diritto riconosciuto dalla direttiva 2013/32/UE secondo la quale gli stati membri devono assicurare che il richiedente abbia diritto ad un ricorso effettivo.

3. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e art. 19 ex art. 360 c.p.c., n. 3; per avere il Collegio escluso sia la ricorrenza dei presupposti cui all’art. 14 cit., lett. a) e b) benchè sussistessero sia il grave pericolo di essere sottoposto alla pena di morte o a maltrattamenti disumani nel Paese di origine, sia i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) della citata disposizione. Assume che, nel caso all’esame, fonti internazionali descriverebbero la presenza di gruppi armati nella zona di provenienza del richiedente che attesterebbe la presenza di una. grave situazione di pericolo per la sua incolumità (citando oltre alla pronuncia del tribunale di L’Aquila, anche Amnesty international 2018 dove si descrive l’insurrezione della popolazione contro le compagnie petrolifere ed il governo.

4. Con la terza censura, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; per avere il tribunale escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, sulla base della non credibilità della versione fornita alla Commissione, mentre avrebbe dovuto considerare la situazione di elevata vulnerabilità del richiedente asilo esposto, in caso di reimpatrio, alle violenze del vicino e privo di tutela da parte delle autorità di polizia fortemente corrotte.

5. La prima e la seconda censura, quest’ultima con riferimento all’art. 14 cit., lett. a) e b) sono infondate.

Secondo un recente indirizzo di legittimità, inaugurato da Cass. 2954/2020 e seguito da Cass. n. 8810/2020 e da Cass. n. 11925 del 19/06/2020, cui il collegio presta convinta adesione, il dovere di cooperazione istruttoria, nelle due forme di protezione cd. “maggiori”, non sorge ipso facto sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma si colloca in un rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. Il principio che le inattendibili dichiarazioni del richiedente non richiedono approfondimento istruttorio officioso rileva ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il, riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Difatti è in relazione alla massima protezione ed ai casi disciplinati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) di “condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte” o “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente”, che la valutazione di credibilità soggettiva(all’esito di una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda; Cass. n. 21142/2019) costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento; sicchèle dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018) dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794). Salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è queSto il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, incombendo al giudice l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed. attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, al fine di accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Cass. n. 871 del 2017; Cass. n. 19716/2018).

Nel caso all’esame, il Collegio di secondo grado ha rilevato le incongruenze della narrazione del richiedente asilo e la complessiva inattendibilità del racconto, desunte non solo – come asserito dal ricorrente – dal fatto che non ricordasse il nome dell’aggressore(uomo politico noto), ma dalla circostanza riferita dal richiedente che, benchè lo credessero morto, sarebbe stato bendato dai suoi aggressori; risulta, altresì, che il soccorritore, che vive ad un’ora e mezza (con percorso in motorino) dal villaggio del ricorrente si sarebbe trovato in quel luogo per caso e lo avrebbe accudito; pagando poi la cauzione per farlo rilasciare dalla polizia.

Il Collegio quindi correttamente ha rilevato l’inverosimiglianza intrinseca del racconto attraverso le numerose contraddizioni in cui è incorso il ricorrente.

Pertanto, destituita di fondamento risulta la doglianza secondo la quale il giudice avrebbe affermato l’inattendibilità complessiva del richiedente asilo, rispetto ad alcuni secondari dettagli, violando il principio del beneficio del dubbio. Nella fattispecie, il giudicante ha, peraltro, operato correttamente, considerando non certamente l’inattendibilità dei profili marginali della vicenda narrata, ma considerando complessivamente l’inverosimiglianza della narrazione. A fronte di dette argomentazioni parte ricorrente si è limitata da un lato ad una generica affermazione di plausibilità della narrazione compiuta dal richiedente, dall’altro a minimizzare le contraddizioni evidenziate dal Tribunale, veicolando la critica sotto il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

5.1 In realtà, questa Corte (Cass. 16028/2019) ha precisato che il D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3 dispone che: “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.

Tuttavia, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull'”id quod plerumque accidit”, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese; non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a) medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza (cfr. Cass. n. 20580 del 31/07/2019)..

Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 6897/2019; 11925 del 19/06/2020), giacche la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda tutti gli aspetti significativi della domanda (art. 3, comma 1) e si riferisce, come risulta dall’art. 3, comma 3, lett. b), c), d) e comma 4 D.Lgs. cit., a tutti i profili di danno grave considerati dalla legge come condizionanti il riconoscimento della protezione sussidiaria.

5.2 Il che significa che solo se tale valutazione non deriva da un esame effettuato in conformità con i criteri stabiliti dalla legge è denunciabile in cassazione – con riguardo all’esame medesimo – la violazione delle relative disposizioni, la cui sussistenza viene ad incidere “a monte” sulle premesse della valutazione di non credibilità, travolgendola non per ragioni di fatto ma di diritto.

Qualora lo scrutinio risulti essere stato effettuato, come nel caso in esame, con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa di quella di origine UE e, quindi, in conformità della legge, essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340, n. 13944/2020; n. 11925/2020). Violazione che il ricorrente non può limitarsi ad allegare mediante un generale contrasto del giudizio complessivo formulato dal giudice di merito, dovendosi escludere che abbia rilievo l’ammissibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. n. Cass. n. 3340/2019; 33858 del 2019; n. 3340 del 2019; N. 8819 del 2020; Cass. n. 11924/2020).

5.3 Quanto alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo, si osserva quanto segue. Il tema della rinnovazione dell’interrogatorio avanti al giudice del merito va affrontato avendo riguardo alla normativa Eurounitaria, alla luce della quale va interpretata quella nazionale che ne costituisce recepimento. Secondo quanto precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, “la necessità che il giudice investito del ricorso ex art. 46 della direttiva 2013/32 proceda all’audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all’audizione del richiedente nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado”. Laddove invece il giudice – prosegue la Corte – “consideri che sia necessaria un’audizione del richiedente onde poter procedere al prescritto esame completo ed ex nunc, siffatta audizione, disposta da detto giudice, costituisce una formalità cui esso non può rinunciare”.

La Corte di giustizia ha quindi definito la questione pregiudiziale stabilendo che la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima; è rimesso, quindi, al giudice adito con il ricorso di disporre l’audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

5.4 Tale approdo, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è del resto coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa non prospetti questioni di fatto e di diritto che non possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Doryc. Suede, 37).

Deve quindi concludersi nel senso che il collegio investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente solo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il giudicante stesso abbia avuto la disponibilità del verbale dell’audizione; detta interpretazione era, del resto consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato come non sia ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 3003/2018; 5973 del 2019; n., 27073 del 2019; n.. 3029 del 2019; n. 8931 del 2020; in senso conforme Cass. 15318/2020).

6. Anche la seconda censura, relativa all’art. 14 cit., lett. c non appare meritevole di accoglimento.

Il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016; Cass. n. 15794 del 2019; n. 10286/2020). Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) la “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

La protezione sussidiaria, disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto. armato, il cui accertamento, condotto d’ufficio dal giudice in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, “deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente” (Cass. n. 8819/2020); l’indagine d’ufficio non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 5 1, 24/05/2019, n. 14283; Sez. 6-1, 25/07/2018, n. 19716; Sez. 6-1, 28/06/2018, n. 17069; Sez. 6-1, 16/07/2015, n. 14998.).

Come affermato da questa Corte “la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. Sez. 6-1, 17/04/2018, n. 9427; sez. I n. 2954/2020; n. 18306 e 9090 del 2019).

Con riferimento alla critica che attinge la valutazione operata dal primo collegio avente ad oggetto la situazione di pericolo in cui verserebbe il richiedente in caso di reimpatrio, vale osservare che lo stabilire quale sia il livello di violenza esistente nel paese di provenienza del richiedente (se basso, alto o “eccezionale”) è questione di fatto che deve essere “valutata dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda” (p. 43 della motivazione). Di conseguenza, lo stabilire in punto di fatto se in un determinato paese esista o non esista una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato che generi un grave pericolo per il ricorrente è un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’omesso esame di fatti, profilo nel caso di specie non prospettato. Il risultato di tale indagine può essere censurato, quindi, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018; Cass. n. 11936/2020).

Nel caso di specie, le fonti attinte dal giudice di merito, compiutamente indicate alla pag. 9 della sentenza impugnata, smentiscono il contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo quanto alla limitazione dei diritti fondamentali e alla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata; scongiurando l’eventualità dell’esposizione a pericolo per l’incolumità fisica del richiedente.

Infatti, risulta, al contrario dalle fonti informative menzionate dalla Corte d’appello, che nell’area sud della (OMISSIS) solo gli Stati di (OMISSIS) sono stati interessati da singoli attentati terroristici, ma non si palesa una situazione di violenza indiscriminata nè di conflitto armato interno.

7. L’ultima censura non merita accoglimento nei limiti che seguono.

In primo luogo, deve rilevarsi che la pronuncia delle S.U. 29459 del 2019 ha definitivamente affermato che alle domande (e, conseguentemente, ai giudizi) in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 si applica il sistema legislativo preesistente relativo alla tutela di carattere umanitario e non opera la sopravvenuta abrogazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019), che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

La Corte d’appello ha motivato il rigetto della domanda di protezione umanitaria sia sulla base della complessiva inattendibilità del, racconto del richiedente, inidoneo a dare adeguata contezza di uno sradicamento qualificato nel territorio di origine, tale da profilare una specifica situazione di vulnerabilità in caso di rientro, sia sulla assenza di fattori oggettivi di vulnerabilità (guerre civili, colpi di stato, rischi di tortura o trattamenti degradanti).

Tale soluzione, con riferimento alla inattendibilità della narrazione, si pone in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo il quale il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di “vulnerabilità”, da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi preupposti (Cass. n. 10922 del 18/04/2019, Cass. n. 21123 del 07/08/2019).

Di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che la alimentano. Si tratta di una enunciazione che riguarda diritti che non si prestano a catalogazioni, gli interessi protetti che ricevono tutela attraverso la nominata forma di protezione “non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicchè (…) l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni” (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, in motivazione, ove i richiami a Cass. 15 maggio.2019, n. 13079 e a Cass. 15 maggio 2019, n. 13096; sul tema cfr. già Cass. Sez. U. 9 settembre 2009, n. 19393, la quale rilevava, in motivazione, come “i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla. fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione, non solo per il valore del riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo in forza dell’art. 2 Cost., ma anche perchè, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nell’interpretazione”).

Inoltre, alfa luce del principio jura novit curia, il giudicante deve provvedere all’accertamento, ove pure la parte richiedente non abbia puntualmente indicato il diritto o i diritti fondamentali oggetto di compromissione, ma abbia comunque proceduto a una congrua allegazione dei fatti che li sottendano: condizione, quest’ultima, che segna il limite di ammissibilità della stessa domanda di protezione internazionale; è noto, infatti, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016; come precisato da Cass. 2 luglio 2020, n. 13573, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è in particolare necessario che il richiedente fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza; è il caso di rilevare, tuttavia, che i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, giacchè – appunto – compete al giudice qualificare detti fatti ai fini della riconduzione all’una o all’altra forma di protezione: Cass. 12 maggio 2020, n. 8819).

Tuttavia, nel caso all’esame, il Collegio di merito, nonostante l’errata premessa, ha provveduto comunque alla dovuta comparazione e all’accertamento delle condizioni attuali di vita e alla situazione socio-politica della (OMISSIS), pur in assenza di allegazione di ulteriori elementi per consentire di accertare le preesistenti condizioni di vita in cui si trovava quando viveva in (OMISSIS).

10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Non è luogo a provvedere sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto (S.U. n. 4315/2020).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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