Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1979 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUNALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.I.A., residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso,

giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. Russo Egidio nel

cui studio, in Roma, Via Federico Confalonieri, 1 è elettivamente

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/63/05 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 63 in data

05/12/2005, depositata il 3 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

15 dicembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attività libero professionale, ricorreva avverso il silenzio rifiuto, dell’Amministrazione, sulla domanda volta a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni dal 1998 al 2000.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato il 14-22 febbraio 2007, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

Con istanza 15.01.2008, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 2006, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, artt. 2222 e 2229 cod. civ., nonchè per omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale; Considerato che i Giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello dell’Agenzia, la quale deduceva che il presupposto impositivo dovesse ritenersi insito nell’esercizio stesso dell’attività professionale, nella considerazione della insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione;

Considerato che per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n. 3678/2007), “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 TUIR (nella versione vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1 del medesimo TUIR (nella versione vigente dall’1.01.2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”;

Considerato che, nell’occasione, è stato, pure, precisato che “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”;

Considerato che è stato, altresì, ivi chiarito che “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta, asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”; (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n. 3678/2007);

Considerato che la decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo rigettato l’appello dell’Agenzia, in quanto affidato ad un principio erroneo e contrario a quello dianzi trascritto;

Considerato, altresì, che le doglianze risultano formulate genericamente ed in contrasto con la citata pronuncia e con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di imponibilità Irap, giacchè l’Agenzia, per un verso, non ha contestato specificamente la realtà fattuale dedotta dal contribuente e presa in considerazione dai giudici di merito (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) e, d’altra parte, non ha criticato la ratio della decisione, limitandosi a sostenere che tutti gli esercenti arti o professioni, essendo la loro attività caratterizzata dall’auto- organizzazione, sono assoggettati ad Irap, a prescindere dalla sussistenza o meno degli elementi indice, quali indicati da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, senza, peraltro, indicare concreti elementi, in ipotesi idonei a sostenere una diversa decisione;

Considerato che il ricorso va, dunque, rigettato e che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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