Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1979 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12623/2008 proposto Da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CURATORE DEL FALLIMENTO CASEIFICIO F.LLI CICCARELLI DI CICCARELLI V.

& C. SNC;

– intimata –

sul ricorso 18426/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

FALLIMENTO CASEIFICIO F.LLI CICCARELLI SNC, in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso

lo studio dell’avvocato LA VIA ALESSANDRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SANGIOVANNI GIUSEPPE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI dell’11/06/07, depositata il 13/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. VERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Sangiovanni Giuseppe, difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Napoli nei confronti di Caseificio Ciccarelli s.n.c. di Ciccarelli V e C, con sentenza n. 101/28/07 confermando il diretto della società ad un rimborso IVA 1994, motivava la decisione in relazione ad un eccepita compensazione per maggior credito per sanzioni, ritenendo che l’avvenuta iscrizione a ruolo delle stesse comportasse che non potessero essere detratte dal credito da rimborsare.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza notificato il 26 maggio 2008 ed iscritto con il n. 12623/08 nel quale non è stato allegato il controricorso il Fallimento del Caseificio che è stato inserito in altro fascicolo n. 18426/08 nel quale si dava per non depositato il ricorso ed è stata redatta relazione di improcedibilità.

Accertata l’erronea apertura dei due fascicoli si redige la presente relazione che sostituisce la precedente e si riunisce il secondo fascicolo erroneamente aperto nel precedente.

La sentenza impugnata è stata notificata il 6 marzo 2008, il ricorso per cassazione risulta notificato il 26 maggio 2008, ma consegnato per la notifica il 2 maggio ed è pertanto ammissibile.

Con il ricorso l’Agenzia delle Entrate ripropone la questione della compensazione del credito IVA con un credito per sanzioni di maggiore importo formulando il quesito: se del D.Lgs. n. 478 del 1992, ex art. 23, comma 2, sia possibile all’Ufficio disporre e riconoscere l’avvenuta compensazione in presenza di un debito che nasce da una attività negoziale posta in essere dal fallito dopo il fallimento e dunque illegittimamente disposta.

Il motivo, precisato che la norma come risulta del motivo è del D.Lgs. n. 472 del 1997, è fondato. La definitività del credito con la sua iscrizione a ruolo non è ostacolo, ma presupposto della compensazione, in luogo della sospensione del rimborso di cui al comma 1, a sensi dell’art. 23, comma 2, che recita: In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del credito”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite, che il contribuente ha depositato memoria.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso. Infatti i rilievi di inammissibilità del medesimo sollevati con la memoria non sono fondati. L’eccezione di tardività del ricorso è smentita dal timbro di consegna all’ufficio postale per la notifica in data 2 maggio 2008, cfr. tra le tante Cass. 7312/06; l’eccezione di irritualità della notifica per omesso deposito dell’avviso di ricevimento è infondata in quanto il vizio è sanato dalla costituzione del fallimento con il controricorso nella quale si da atto dell’avvenuta notificazione dell’atto in data 26 maggio.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

L’intricata vicenda processuale è motivo per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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