Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1979 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1979 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA
sul ricorso 17819-2016 proposto da:
COMUNE DI PALERMO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELA PROVENZANI
(avviso postale ex art. 135);
– ricorrente contro

IMMOBILIARE TIRRENICA DI D’AMATO NICOLO’ & C. SNC;

intimato

avverso la sentenza n. 22/2016 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata 1’08/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO.

Data pubblicazione: 26/01/2018

R.G. 17819/2016
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Immobiliare Tirrenica s.n.c. di D’Amato Nicolò e C. impugnava l’iscrizione a
ruolo e la cartella di pagamento con la quale il Comune di Palermo aveva richiesto la
corresponsione della Tarsu relativa all’anno 2010. La commissione tributaria provinciale di
Palermo accoglieva parzialmente il ricorso stabilendo che al 91% della superficie dell’albergo
doveva applicarsi la tariffa prevista per le abitazioni. Proponevano appello il Comune di
Palermo ed appello incidentale la contribuente. La commissione tributaria regionale della Sicilia

distinto, ai fini tariffari, le varie parti dell’albergo in relazione alla maggiore o minore
produttività di rifiuti. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello incidentale sul rilievo che la
delibera della giunta comunale afferente la determinazione delle tariffe Tarsu per l’anno 2006
era stata annullata dal TAR e che le delibere adottate per gli anni seguenti, in quanto
riproducevano il contenuto di quella annullata, dovevano essere disapplicate in quanto
anch’esse illegittime. Inoltre la delibera in materia di determinazione delle tariffe Tarsu per
l’anno 2010 era stata adottata dalla giunta comunale e non dal consiglio, per il che era
illegittima.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Palermo
affidato a tre motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 68 e 69 del d. Igs. 507/93. Sostiene che
ha errato la CTR nel ritenere l’illegittimità della delibera afferente la determinazione delle
tariffe Tarsu in quanto essa non distingueva le varie aree che componevano l’albergo giacché il
Comune ha adottato la delibera determinativa delle tariffe differenziate per gli alberghi e per le
società rispetto a quelle per le abitazioni tenendo conto della non omogeneità nella produzione
dei rifiuti e dei costi del servizio.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 64 del d. Igs. 507/93. Sostiene che ha errato la CTR
nel ritenere che dall’annullamento della delibera della giunta municipale numero 165/2006, con
la quale erano state determinate le tariffe Tarsu relative all’annualità d’imposta 2006, derivava
anche la nullità della delibera numero 121 del 29 giugno 2010 relativa alle tariffe Tarsu per il
2010. Invero si trattava di provvedimenti distinti ed autonomi e la delibera del 2010 non
risultava essere stata annullata.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., in relazione all’articolo 49 dello statuto del Comune di Palermo, all’articolo 4
della legge 142/90 recepita in Sicilia con l’articolo 1, lettera a, della legge regionale numero
48/1991. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che il provvedimento della giunta
municipale con cui erano state variate la tariffa e le aliquote Tarsu era illegittimo in quanto
adottato dalla giunta e non dal consiglio comunale. Ciò in quanto lo statuto del Comune di
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rigettava l’appello principale sul rilievo che la delibera comunale era illegittima per non aver

Palermo aveva contemplato tra le competenze della giunta della di procedere a variazione delle
tariffe e aliquote dei tributi comunali.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte di legittimità ha
affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di
approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi

notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime, in quanto la maggiore capacità
produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di
comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia,
ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal
d.lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il
quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla
discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma 2, del
d.lgs. n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno
d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla
relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione
economica ( Cass. n. 16175 del 03/08/2016; Cass. n. 15861 del 22/06/2011; Cass. n. 302 del
12/1/2010; Cass. n. 5722 del 12/03/2007 ). Nel caso che occupa la delibera comunale ha
stabilito la tariffa in relazione alla categoria alberghiera e, trattandosi di un atto amministrativo
di carattere generale in quanto rivolto ad una pluralità di destinatari, non necessitava di
motivazione con particolare riguardo alle varie aree alberghiere in cui può differenziarsi in
concreto l’idoneità a produrre rifiuti, costituendo onere del contribuente dichiarare le
circostanze che giustificano l’eventuale esenzione o riduzione della tariffa stessa per l’inagibilità
di determinati locali.
2. Il secondo motivo è parimenti fondato. Invero non può affermarsi la nullità della
delibera Tarsu afferente l’anno 2010 sulla base del fatto che essa recepiva il contenuto della
delibera adottata per l’anno 2006 che era stata annullata. Ciò in quanto l’adozione della
delibera numero 121 del 29 giugno 2010 è frutto di una nuova volontà procedinnentale che si
concretizza per ogni anno solare di imposta sicché ogni deliberazione tariffaria costituisce
nuova regolamentazione della materia giuridicamente autonoma rispetto alle determinazioni
assunte negli anni precedenti.
3. Il terzo motivo è fondato in quanto nella Regione Siciliana, dotata di competenza
esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali ( art.14 e 15 Statuto regione Siciliana
approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2 ) trova applicazione la riserva contenuta nell’art.4 1.n.142/1990, recepita a livello
regionale dall’art I, lett. a, I.r. siciliana n.48/1991, secondo la quale lo statuto nell’ambito dei
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alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa

principi fissati dalla legge stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e in
particolare determina le attribuzioni degli organi. Pur dovendosi ritenere che il T.U. enti locali
(d.lgs.n.267/2000, abrogativo della 1.n.142/1990) non è stato recepito nella regione
siciliana(Cass.n.10230/2012, Cass.n.11396/2011;Cass.n.18563/2009), è decisiva la
circostanza che ai sensi dell’art.49 dello Statuto del comune di Palermo la Giunta, all’interno
delle competenze ad essa riservate, contempla quella di adottare variazioni delle tariffe e
aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti
indicati dalla legge o dal Consiglio comunale ( Cass. n. 913 del 25.11.2015 ). In ogni caso

tema di TARSU, nella vigenza dell’art. 32, comma 2, lett. g), della legge 7 giugno 1990, n.
142, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi
(nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è
di competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla
“disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole
“istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri
economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione, e, inoltre, i
provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma
sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in
un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla
materia tributaria ( Cass. n. 8336 del 24/04/2015; Cass. n. 360 del 10/01/2014 ).
2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che, adeguandosi ai
principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese
di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del giorno 19 dicembre 2017.

mette conto considerare che, la Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, in

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