Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1979 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12052-2014 proposto da:

EMMESSE 093 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LARGO BACONE N. 13 presso il

Dott. SATRIANO MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIERLUIGI ARIGLIANI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, SCIPLINO ESTER ADA,

CARLA D’ALOISIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6196/2013 della CORTE. D’APPELLO di NAPOLI del

07/10/2013, depositata il 22/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE, delega verbale dell’Avvocato SGROI

ANTONINO, difensore del controricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6 luglio 2009 dinanzi al Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro la Emmesse 093 s.r.l. proponeva opposizione avverso cartella esattoriale, notificatale il 25.11.2002, avente ad oggetto il pagamento di somme per contributi previdenziali omessi e relative sanzioni.

Il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile in quanto proposta in violazione del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5. La statuizione di inammissibilità era confermata dalla Corte di appello che respingeva la impugnazione della società avverso la decisione di primo grado.

Il giudice di appello, premesso che era documentalmente provato, oltre che incontroverso, che la cartella impugnata era stata notificata il 25.11.2002 e che il ricorso in opposizione alla stessa era stato depositato in data 6 luglio 2009, ha ritenuto ininfluente sulla perentorietà del termine stabilito dall’art. 24, comma 5 D.Lgs. cit. la circostanza della sopravvenuta sospensione della riscossione della cartella esattoriale disposta dall’INPS con provvedimento del 3.1.2003; ha inoltre escluso che nella specie ricorressero i presupposti per la rimessione in termini dell’opponente.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, affidato a due motivi, la società. L’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Ha sostenuto che la notifica della cartella esattoriale era nulla non avendo l’agente postale, in violazione di quanto previsto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 poter nel testo integrato dalla legge di conversione n. 31 del 2008, provveduto all’invio della raccomandata informativa, come prescritto nell’ipotesi di notificazione effettuata mediante consegna del plico a persona diversa dal destinatario.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 2 e 3 deducendo la illegittimità della condotta dell’INPS il quale aveva omesso di motivare il provvedimento con il quale era comunicata la revoca della sospensione; ha, inoltre, evidenziato che il provvedimento di revoca della sospensione era intervenuto oltre il termine del triennio decorrente dall’adozione dell’atto amministrativo di sospensione e, quindi, in violazione del termine prescritto dalla L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 136.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso. Il Collegio condivide tale valutazione non inficiata dalle deduzioni svolte nella memoria depositata da parte ricorrente.

Invero, quanto al primo motivo si premette che nella sentenza impugnata non risultano in alcun modo affrontate le questioni poste con il motivo in esame. La decisione prescinde, infatti, da ogni specifica verifica relativa alla ritualità della notifica della cartella esattoriale la cui idoneità a determinare il decorso del termine D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5 per la proposizione della opposizione risulta implicitamente presupposta, come fatto incontroverso, dal giudice di appello.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema (cfr., tra le altre, Cass. 1435 del 2013, n. 20518 del 2008, n. 22540 del 2006, n. 14590 del 2005 n. 6254 del 2004) ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Parte ricorrente si è sottratta agli oneri prescritti per la valida censura della decisione posto che in ricorso non è in alcun modo allegato se ed in che termini la questione relativa alla irritualità della notifica della cartella esattoriale era stata prospettata in primo ed in secondo grado. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

La questione attinente alla legittimità del provvedimento di revoca della precedente sospensione da parte dell’INPS, posta con il secondo motivo, non è pertinente alle ragioni alla base del decisum di secondo grado, risultando la stessa, già prima facie, del tutto estranea alla materia del contendere di secondo grado, incentrata esclusivamente sulla tardività della opposizione proposta.

Questa Corte ha chiarito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. (cfr., tra le altre, Cass. n. 21490 del 2005, n. 7375 del 2010).

A tanto consegue la inammissibilità del ricorso. Le spese di lite sono regolare secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.130,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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