Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19789 del 28/08/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19789 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: UCCELLA FULVIO
PU
SENTENZA
sul ricorso 14512-2007 proposto da:
GENTILE
MARIO
GNTMRA41DO3D703J,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CASTRENSE 7, presso lo
studio dell’avvocato PORRONE DOMENICO, rappresentato
e difeso dall’avvocato MAURO RAFFAELE giusta delega
in atti;
– ricorrente contro
PULSONE ANTONIO PLSNTN59L29A930K, domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
1
Data pubblicazione: 28/08/2013
D’ORSI ATTILIO giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 121/2006 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 02/05/2006, R.G.N.
140/2004;
udienza del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del 4 ° motivo di ricorso, assorbiti
gli altri;
2
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Isernia in data 14 gennaio 2004 accoglieva, per
quel che interessa in questa sede, la domanda proposta da
Pulsone Antonio nei confronti di Gentile Mario e Di Blasio
Maria volta ad ottenere la revoca degli atti costitutivi di due
Gentile sull’ immobile oggetto di un preliminare di vendita di
un fabbricato in costruzione sito in Sessano del Molise e
sentenza ex art.2932 c.c..
Infatti, il Tribunale rigettava le domanda di risarcimento dei
danni e di risoluzione del preliminare con il conseguente
risarcimento dei danni commisurato al doppio della caparra,
pure proposte dal Pulsone.
Nel preliminare del 2 aprile 1997 era stato pattuito il prezzo
di lire 300 milioni, di cui 18 milioni versato alla stipula del
medesimo;ulteriori 18 milioni da versare entro il 30 aprile
1997 e lire 14 milioni entro il 30 giugno 1997, detratta la
somma necessaria per la cancellazione di ipoteca giudiziale
iscritta sull’ immobile in favore della Banca Nazionale del
Lavoro, contestualmente al definitivo che doveva essere
stipulato entro il 31 dicembre 1997: data .consensualmente
anticipata al 15 ottobre 1997.
Successivamente, per consentire alla Di Blasio il pagamento di
alcuni debiti il Pulsone accettava di versare alla stessa oltre
l’ acconto iniziale somme per un totale di lire 101milioni e
300 mila ed il 4 agosto 1997, quando le parti convennero di
3
ipoteche volontarie da parte della De Blasio a favore del
anticipare il definitivo, il Pulsone versò alla Di Blasio altri
80 milioni.
Alla data fissata per il definitivo la Di Blasio non manteneva
l’ impegno, ma risultò che ella costituì ipoteca volontaria
sullo stesso immobile a favore di Gentile Mario in data 15
successivamente, altra ipoteca in data 15 ottobre 1998 per
ulteriore somma di lire 125.000.000.
Nell’ occasione il Tribunale dichiarava la inefficacia e la
inopponibilità al Pulsone delle iscritte ipoteche perché poste
in essere per frodare il Peloso ed il trasferimento della
proprietà dell’ immobile, oggetto del preliminare, e condannava
le spese.
La sentenza, appellata dal Gentile, è stata confermata dalla
Corte di appello di Campobasso il 2 maggio 2006.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il
Gentile affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso il Pulsone.
Motivi della decisione
In merito al presente ricorso va esaminato per priorità logica
il
quarto motivo
di cui alla lettera e) dello stesso
(violazione e falsa applicazione degli artt.2901, 2902 c.c. e
102 c.p.c.) , seguito da corretto quesito, con il quale il
ricorrente si duole che erroneamente il giudice dell’ appello
non abbia disposto l’ integrazione del contraddittorio nei
4
settembre 1997 a garanzia di un debito di lire 210 milioni e,
confronti della Di Blasio cui non era stato notificato l’ atto
di appello.
Il motivo è fondato.
Di
vero,
è
ormai
Cass.n.19963/05) che
jus
receptum
v.Cass.n.11150/03;
nell’ azione revocatoria esiste
cui se il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di
tutte le parti necessarie o la sentenza sia stata impugnata nei
confronti di alcune soltanto di esse è necessario integrare il
contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse.
Nel caso di specie, poi, va posto in riApvo che, come si legge
nella parte narrativa della impugnata sentenza, fu lo stesso
Pulsone nel costituirsi ad eccepire nel rito la nullità
dell’appello stante la omessa notifica del gravame alla Di
Blasio ( p.4 sentenza impugnata ).
Ciò rilevato, tutti gli altri motivi restano assorbiti perché
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte
di appello in diversa composizione che provvederà anche sulle
spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli
altri, ed in relazione al motivo accolto cassa la sentenza
impugnata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio di cassazione.
5
litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo per
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno
2013.