Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19789 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19789 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12332-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, Attivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
PIANESE FRANCESCO PAOLO, PIANESE PASQUALE, PARISI
PASQUALE, in proprio e nella qualità di legali rappresentati pro
tempore dello STUDIO PIANESE AFFILIO ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE TRA GLI AVVOCATI FRANCESCO PAOLO
PIANESE , PASQUALE PARISIPASQUALE PIANESE,
elettivamente domiciliati in ROMA, V/ IA DI NIONSERRATO 34,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DI FOGGIA,

63S

Data pubblicazione: 25/07/2018

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO PAOLO
PIANESE;

controri correnti

avverso la sentenza n. 11102/34/2016 della COMMISSIONE

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
iNIANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 29 novembre 2016 la Commissione tributaria
regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia
delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 16523/20/15 della
Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il
ricorso di Parisi Pasquale, Pianese Pasquale e Pianese Francesco Paolo,
in proprio e quali associati dello Studio Avv. Affilio Pianese,
associazione professionale, contro l’avviso di accertamento per II.DD.
ed IVA 2008. La CTR osservava in particolare che la sentenza
appellata era del tutto corretta in punto statuizione di invalidità
dell’atto impositivo impugnato perché emesso ante ternpus ossia prima
dello scadere del termine dilatorio, di 60 giorni dalla chiusura delle
operazioni di verifica/consegna del PVC, di cui all’art. 12, comma 7,
legge 212/2000, specificamente confermando il giudizio di non
fondatezza del motivo dell’approssimarsi del termine decadenziale di
emissione dell’atto impositivo medesimo, allegato dall’Ente impositore
quale ragione di urgenza derogatoria del primo termine.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resistono con controricorso i contribuenti.
Ric. 2017 n. 12332 sez. MT – ud. 21-06-2018
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 12/12/2016;

Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12,
comma 7, legge 212/2000, poiché la CTR ha escluso che l’imminente
scadenza del termine decadenziale di emissione dell’avviso di

termine dilatorio previsto da detta disposizione legislativa.
La censura è inammissibile.
Va premesso che «In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art.
360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e
con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume
in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria
d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, c.p.c.,
sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606
c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della
disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere
compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di
legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi
“inconsistenti”» (Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv. 643549
-01)
Va poi ribadito che «In materia di garanzie del contribuente sottoposto
a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate
dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del
termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in
elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e
fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in
alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine
decadenziale dell’azione accertativa» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22786 del

Ric. 2017 n. 12332 sez. MT – ud. 21-06-2018
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accertamento possa configurare un valido motivo di deroga del

09/11/2015, Rv. 637204; più in generale, v. Sez. U, Sentenza n. 18184
del 29/07/2013, Rv. 627474 – 01).
La censura non induce ad una rivalutazione di tale ultimo, consolidato,
principio di diritto, sicché se ne ingenera una causa di inammissibilità
“meritale” del ricorso agenziale.

giudice tributario di appello, la verifica fiscale de qua è iniziata il 19
aprile 2012 ed è terminata il 21 novembre 2013, senza che l’agenzia
fiscale abbia dato una ragionevole spiegazione di consimile durata e
quindi della non imputabilità alle disfunzioni organizzative
dell’apparato amministrativo tributario la concreta impossibilità di
rispettare il termine dilatorio in questione, tenuto conto della scadenza
del termine decadenziale per l’emissione dell’avviso di accertamento al
31 dicembre 2013.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01).
PONI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro
5.600 oltre euro 200 per esborsi, 159/0 per contributo spese generali ed
accessori di legge.

Ric. 2017 n. 12332 sez. MT – ud. 21-06-2018
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Basti in questo senso considerare che, come accertato in fatto dal

Così deciso in Roma, 21 giugno 2018

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