Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19789 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 23/07/2019), n.19789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14565/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

PLASCO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta procura ad litem depositata in data 22

settembre 2016 dall’avv. prof. Stefano Zunarelli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 348/17/12 depositata il 14/12/2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

23/1/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della società contribuente e quindi annullato l’avviso di accertamento per dazi doganali riferiti a operazioni compiute nell’anno 2009;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e del D.Lgs. n. 374 del 2000, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto applicabile al caso di specie la previsione di cui all’art. 12, comma 7, sopra indicato dalla cui inosservanza deriva lesione del diritto di difesa e conseguentemente l’illegittimità dell’atto impugnato;

– il motivo è fondato;

– premette la Corte che va qui ribadito il principio secondo cui, in materia di accertamento di tributi doganali, non costituisce violazione dello Statuto dei diritti del contribuente l’emissione dell’avviso di accertamento suppletivo prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 12, comma 7, per la presentazione di osservazioni e richieste dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dell’organo impositore. Infatti, la specifica normativa sul riordino degli istituti doganali di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, prevede una serie di garanzie peculiari per il contribuente (contestazione, osservazioni, reclami, controversia), atte a garantire il contraddittorio che analogamente lo Statuto in parola intende tutelare. Sicchè il sistema doganale, complessivamente: (a) da un lato è pienamente rispettoso dei criteri generali e sistematici dettati dallo Statuto del contribuente in virtù del principio di leale collaborazione tra amministrazione delle dogane e contribuente medesimo (Cass. 13890/08), (b) dall’altro costituisce corretta esecuzione al principio comunitario (del quale anche lo Statuto è attuazione e garanzia) secondo cui l’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate e contabilizzato “non appena possibile” (art. 221 CDC; v. la novella della cit. “ex lege” n. 27 del 2012, art. 12). Ciò vale anche per le contestazioni circa l’origine della merce (v. TULD, art. 65), e per le connesse violazioni in materia di IVA (D.Lgs., art. 70 e TULD, art. 34), (conf. Cass. 12333/01, 24451/2013); – in particolare, sul rilievo della specificità della materia doganale rispetto al tema del contraddittorio procedimentale, questa Corte (cfr. Cass. n. 6621/13) ha poi ripetutamente affermato che il rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa pur non essendo esplicitamente richiamato dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992, (codice doganale comunitario) nondimeno si evince dalle previsioni espresse dal D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, e costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo. Ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell’Amministrazione capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto, l’inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale;

– osserva anche la Corte che con sentenza n. 8399/13 la stessa ha affermato che in tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile la L. 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo jus speciale di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, – nel testo utilizzabile ratione temporis preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio del suddetto avviso; in termini sono conformi ulteriori pronunce (Cass. nn. 10070114, 9799/14, 9800/14, 9801 e 9802/14, 9803/14, 10070/14, 15032/14, 15033/14, 15034/14, 15035/14, 15036/14, 15037/14, 2592/14, 25973/14, 25074/14, 25975/14);

– alla luce di ciò questa Corte, dando continuità ai principi espressi da Cass. n. 8399/2013, ha ribadito l’inapplicabilità alla materia doganale della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e chiarito ulteriormente che i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dal TU, art. 66 e ss, delle Disp. legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ai quali rinvia il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, consentono la instaurazione, in via preventiva, del pieno contraddittorio con il contribuente, atteso che: a) il TU n. 43 del 1973, art. 66, prevede che l’operatore presenti ricorso gerarchico avverso l’avviso di rettifica “producendo i documenti ed indicando i mezzi di prova ritenuti utili”; b) dal combinato disposto dell’art. 70, u.c., e del TU n. 43 del 1973, art. 76, comma 1, emerge che solo all’esito dell’indicato procedimento amministrativo contenzioso – nel caso di decisione parzialmente o totalmente sfavorevole al ricorrente gerarchico – si determina la “definitività” dell’avviso di accertamento in rettifica ed il contribuente è legittimato ad esperire il ricorso giurisdizionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, avverso l’atto impositivo;

– il procedimento amministrativo in questione, secondo questo indirizzo, è preordinato a garantire un contraddittorio che risulta quindi pieno, in un momento anticipato rispetto all’impugnazione in sede giurisdizionale dell’atto, nel corso del quale il contribuente era posto in grado di esporre tutte le ragioni difensive ed allegare nuovi fatti, deducendo le prove opportune, al fine di sollecitare l’attivazione dei poteri di autotutela dell’Amministrazione doganale e quindi l’annullamento o la revoca dell’avviso di rettifica (cfr. anche Cass. n. 15032/2014); nel caso in esame non risulta quindi applicabile o Statuto del contribuente, art. 12, comma 7, contrariamente a quanto ritenuto della Commissione Regionale;

– invero, la CTR ha fatto riferimento, in motivazione, all’ampia e nota giurisprudenza della Corte Unionale in materia di contraddittorio, di guisa che il mezzo non appare del tutto coerente con la ratio decidendi; nondimeno, esso va accolto anche se per ragioni di diritto diverse da quelle dedotte;

– il ricorso merita accoglimento con le precisazioni di cui si è detto; la sentenza va di conseguenza cassata con rinvio al giudice di seconde cure.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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