Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19789 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1622/2013 R.G. proposto da:

IMPIANTI VALGAS s.r.l. (P. IVA: (OMISSIS)), con sede a (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Gaetano Michele Maria De Bonis, con domicilio

eletto presso Donatello Piccininni, in Roma, via del Mattonato n. 3;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 62/01/2012, pronunciata il 27 febbraio 2012 e

depositata il 30 aprile 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2020

dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. IMPIANTI VALGAS s.r.l. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 373/02/2010 emessa dalla CTP di Potenza. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento IVA, IRPEG e IRAP notificati il 9 dicembre 2009 ed emessi, con riferimento agli esercizi 2003, 2004, 2005 e 2006, per il recupero a tassazione di costi non deducibili ed IVA non detraibile con riferimento ad operazioni ritenute inesistenti.

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la CTR ritenne non decorso il termine per l’accertamento inerente l’esercizio 2003, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, in ragione de c.d. raddoppio dello stesso previsto dalla citata norma, essendo emerse violazioni comportanti obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. (per uno dei reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e nonostante la già intervenuta “ordinaria scadenza del termine accertativo”.

Con riferimento alle contestate fatturazioni (in favore della contribuente) ad opera della ditta individuale “Lopardo” per operazioni considerate oggettivamente inesistenti, la Commissione regionale ritenne raggiunta la prova del recupero a tassazione in forza di una molteplicità di elementi. Tra essi valorizzò l’omessa presentazione di dichiarazioni IVA e sui redditi, l’assenza di regolari scritture contabili nonchè l’assenza di beni strumentali e di organizzazione tale da giustificare le prestazioni fatturate, in assenza di “alcuna prova certa e concreta della relazione tra fatture registrate” e le relative prestazioni.

3. Contro la sentenza d’appello la contribuente ricorre con tre motivi e l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, commi 2 e 3 (conv., con modif., dalla L. 26 aprile 2012, n. 44). In particolare ci si duole della mancata applicazione (da parte della CTR e con la sentenza depositata il 30 aprile 2012) del relativo ius superveniens, nonostante la sua retroattività (sancita dal comma 3), per il quale non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati (comma 2).

2.1. Il motivo non merita accoglimento.

In merito, come già chiarito da questa Corte, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, atteso che non vi è simmetria, nè automatismo biunivoco tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati e che, ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, conv., con mod., nella L. n. 44 del 2012 (avente portata retroattiva, in quanto più favorevole del previgente della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, ed è applicabile anche d’ufficio), i componenti positivi direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese (ex plurimis, Cass. sez. 5, 20/04/2016, n. 7896, Rv. 639570-1, e, Cass. sez. 5, 98/10/2014, n. 21189, Rv. 632453-01), con la conseguenza che spetta al contribuente provare la diretta afferenza tra ricavi e costi attinenti a beni non effettivamente scambiati (Cass. sez. 5, n. 17/07/2018, Rv. 649776-01).

Fermo restando quanto innanzi, ai fini che rilevano in questa sede, occorre evidenziare che nella specie la ricorrente (da quanto dalla stessa riportato in ricorso) ha sindacato gli atti impositivi con riferimento al disconoscimento di costi e non anche in merito all’afferenza tra ricavi e costi attinenti a beni non effettivamente scambiati.

Ne consegue che quella di cui alla fattispecie è dunque ipotesi di ius superveniens, con portata retroattiva (perchè favorevole al contribuente), inerente però questione non sub iudice in quanto non fatta oggetto di ricorso in appello e finanche di ricorso introduttivo in primo grado. Sicchè, trattasi, nella specie, di diritto sopravvenuto inapplicabile (anche d’ufficio) da parte del Giudice del merito nel giudizio tributario che, pur se strutturato quale giudizio di impugna7one-merito e non in termini di mera impugnate-annullamento, si fonda pur sempre sul principio della domanda.

Sempre nella specie, peraltro, il motivo di ricorso in esame non è suscettibile di essere inteso come valida prospettazione del citato ius superveniens per la prima volta nel giudizio di legittimità (per i cui presupposti si veda in particolare Sez. 5, 24/07/2018, n. 19617, Rv. 649858-01), ovvero, se lo fosse, sarebbe inammissibile. La norma in esame, difatti, sopravvenuta al primo grado di giudizio, non solo non è posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione ma è finanche antecedente al deposito della sentenza d’appello.

3. Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 72, art. 57, comma 3, avendo la CTR ritenuto operante il c.d. raddoppio del termine per l’accertamento nonostante le violazioni, comportanti obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (per uno dei reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), fossero emerse successivamente alla scadenza dello stesso termine.

3.1. Il motivo è infondato, in applicazione di principio già sancito da questa Corte, anche in considerazione di statuizioni della Consulta (Corte Cost., n. 247 del 2011), dal quale non vi sono motivi per discostarsi.

In tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per l’IVA, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37 (conv., con modif., in L. n. 248 del 2006), sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (ex plurimis: Sez. 6-5, 14/05/2018, n. 11620, Rv. 648527-01; Cass. sez. 5, 16/12/2016, n. 26037, Rv. 641949-01, e Cass. sez. 5, 09/08/2016, n. 16728, Rv. 640966-01).

Il cd. raddoppio dei termini di cui innanzi, difatti, attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch’essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di “riapertura” o proroga di termini scaduti ne di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini “brevi” e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento (così, Sez. 6-5, 09/10/2017, Rv. 646408-01).

Ne consegue, nella specie, la correttezza della statuizione impugnata laddove ha ritenuto operante il c.d. raddoppio nel caso di rilievo del reato da parte dell’Ufficio finanziario dopo lo spirare del termine di prescrizione tributaria.

4. Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce “falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36…: carenza di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”.

Nonostante la tecnica utilizzata tanto per la formulazione della rubrica quanto nell’articolazione della censura, la ricorrente si duole della ritenuta mancata considerazione di documentazione agli atti processuali dalla quale emergerebbe l’effettività delle prestazioni rese dalla ditta individuale “Lopardo” ed oggetto di fatturazione, oltre che della mancata emersione dell’iter argomentativo fondante la decisione.

4.1. Il motivo in esame, comunque infondato, avendo la CTR congruamente e logicamente esplicitato l’iter argomentativo (nei termini innanzi sintetizzati al punto n. 2 della ricostruzione dei fatti di causa), è inammissibile in quanto tenta di sostituire proprie valutazioni fattuali e di natura probatoria a quelle del Giudice di merito. Nel far ciò, peraltro, ci si riferisce a documentazione non indicata con specifico riferimento al momento processuale di produzione e della quale, sempre ai fini della specificità del ricorso (in termini di autosufficienza), la ricorrente avrebbe dovuto riprodurre la parte strettamente d’interesse in questa sede, per rendere apprezzabile la doglianza (ex plurimis, Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701, per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, in aggiunta alle citazioni di cui innanzi e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

5. In conclusione, il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore della controricorrente, che si liquidano, in considerazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore della controricorrente, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 settembre 2020

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