Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19789 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 04/10/2016), n.19789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16847/11) proposto da:

S.D., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

rilasciata in data 7.9.2010, dall’Avv.to Alessandra Neri del foro di

Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via

C. Fracassini n. 4;

– ricorrente –

contro

GIULIETTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv.to Giuseppe Del Bene del foro di

Treviso e dall’Avv.to Goffredo Gobbi del foro di Roma, in virtù di

procura speciale apposta a margine del controricorso, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

via Maria Cristina n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 653 depositata

il 5 maggio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30

marzo 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Alessandra Neri, per parte ricorrente, e Luisa Gobbi

(con delega dell’Avv.to Giuseppe Del Bene), per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società GIULIETTA a r.l. con ricorso depositato il 16 gennaio 2003 evocava, dinanzi al Tribunale di Biella, S.D. esponendo che con contratto del (OMISSIS) la società Giuliana aveva concesso in locazione alla Caravelle s.r.l. un immobile adibito a sala di ballo, sito in (OMISSIS), del quale la conduttrice aveva concesso in comodato l’appartamento posto al primo piano dell’edificio al proprio amministratore, Domenico S., e che con scrittura privata del (OMISSIS) la locatrice e la conduttrice avevano risolto il contratto di locazione, continuando però il comodatario ad occupare l’alloggio; precisava che con atto di scissione del (OMISSIS) lo stabile era divenuto di proprietà dell’attrice, per cui chiedeva che il convenuto fosse condannato al rilascio del bene e al risarcimento del danno patito a causa del mancato tempestivo rilascio.

Instaurato il contraddittorio, S.D. spiegava domanda riconvenzionale di usucapione del bene, avendo il godimento dello stesso dal (OMISSIS), precisando che l’intervenuta risoluzione aveva avuto ad oggetto i soli locali ad uso commerciale. Il giudice adito, espletata istruttoria, respingeva le domande attoree ritenendo intervenuta l’usucapione del diritto di proprietà dell’alloggio in capo al convenuto.

In virtù di rituale appello interposto dalla GIULIETTA s.r.l., la Corte di appello di Torino, nella resistenza dell’appellato, accoglieva il gravame e in riforma della decisione di primo grado, condannava lo S. al rilascio dell’immobile e lo condannava al pagamento della somma di Euro 12.600,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale, premessa l’ammissibilità della documentazione prodotta con l’atto di appello, trattandosi di atti indispensabili alla corretta ricostruzione dei fatti di causa, evidenziava che pur gravando sul rivendicante l’onere probatorio della originaria appartenenza del bene in questione, stante la mancata contestazione da parte del convenuto di detta circostanza l’attrice doveva limitare la dimostrazione alla validità del suo titolo di acquisto ed il dedotto rapporto obbligatorio di comodato dipendente dal rapporto di locazione tra la Giuliana s.r.l. e la Caravelle s.r.l., mentre spettava all’appellato l’onere di provare un possesso uti dominus acquisito in epoca successiva al titolo del rivendicante.

Tanto chiarito, precisava che dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali assunte emergeva che lo S. aveva trasferito la propria residenza nell’immobile de quo nell'(OMISSIS) e che nel periodo (OMISSIS) allo stesso era stata concessa licenza per pubbliche feste da ballo; inoltre, tra la Giuliana ari e la Caravelle quest’ultima rappresentata dallo S., erano stati stipulati contratti di locazione per uso commerciale in data (OMISSIS) ed il (OMISSIS), contratto di locazione risolto il (OMISSIS), redatto in data (OMISSIS) preliminare di cessione di azienda con il quale la Caravelle trasferiva a R.G., legale rappresentante della Giulietta s.r.l., agente per conto proprio e per conto della società, l’attività di discoteca e relative attività accessorie esercitate nell’immobile locato ad uso commerciale, scrittura con la quale lo S. si impegnava rilasciare l’appartamento entro un mese. Aggiungeva che dalle risultante probatorie, che pure evidenziavano un contrasto, doveva ritenersi accertata la verosimiglianza della tesi dell’appellante, secondo cui il rapporto di comodato era scaturito dalla locazione intercorsa fra la Giuliana, dante causa della Giulietta, e la Caravelle, di cui lo S. era legale rappresentante, in tal senso deponeva anche il contratto preliminare di cessione di azienda, intervenuto tra lo S. ed il R., rispettivamente legali rappresentanti delle predette società, e l’impegno assunto dallo S. di restituzione del bene, ancorchè i patti non avessero poi avuto attuazione, con la conseguenza che il possesso ventennale aveva comunque subito una valida interruzione.

Infine il danno veniva stimato in Euro 150,00 mensili, decorrenti dal deposito del ricorso alla pronuncia, con compensazione per la metà delle spese di lite, per avere l’appellante prodotto documenti indispensabili solo in appello.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione lo S., sulla base di tre motivi, al quale ha replicato la GIULIETTA s.r.l. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., oltre ad omessa o insufficiente motivazione, per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta in appello fosse indispensabile ai fini della decisione, peraltro con argomentazione tautologica.

Il motivo – con il quale viene contestata la correttezza dell’acquisizione processuale dei contratti di locazione stipulati fra la Giuliana s.r.l. e la Caravelle s.r.l., nonchè le licenze comunali attestanti la data di inizio dell’attività di discoteca presso l’immobile condotto dalla Caravelle – è infondato.

I relativi documenti, prodotti per la prima volta in appello, sono alla base della motivazione della sentenza, che ne ha compiutamente valorizzato il legittimo ingresso in quanto indispensabili, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo ratione temporis vigente, conformandosi all’orientamento per cui la norma “come modificata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultante istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; indispensabilità da apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicchè solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultante istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Tale facoltà deve essere esercitata in modo non arbitrario, in quanto il giudizio di indispensabilità, positivo o negativo, deve essere comunque espresso in un provvedimento motivato” (Cass. n. 26020 del 2011). E tale indispensabilità significa capacità “di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado” (Cass. SS.UU. n. 8203 del 2005), come avvenuto nella fattispecie.

Sul punto il Collegio osserva che la motivazione in limine della decisione impugnata dà conto proprio ed esaustivamente di tale ritenuta ammissibilità, in conformità all’indirizzo per cui è sufficiente che, come attesta il giudice di merito, con l’atto di appello i nuovi documenti siano depositati dalla parte (Cass. SS.UU. n. 8203 cit.), secondo un’accezione di specificità che appare compatibile, diversamente da quanto contestato dall’appellato qui ricorrente, anche dalla correlazione espositiva che connetta atto difensivo ed elenco dei documenti a corredo.

Invero, al di là dell’applicabilità alla vicenda dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo ratione temporis vigente anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009 (che ha introdotto identica e più esplicita regola di ingresso anche per i documenti), occorre rilevare che, dalla stessa sentenza, emerge una novità – la corretta ricostruzione dei fatti di causa, collegandola alla pronuncia del giudice di prime cure che aveva rigettato la domanda attorea sul presupposto della mancata dimostrazione della stipula di contratti di locazione in epoca anteriore al (OMISSIS) – ricognitiva di eventi riferibili al ricorrente e alla dante causa della originaria attrice e già quanto meno allegati nel loro complesso in primo grado (ed ivi non correttamente apprezzati), per cui il ricorrente mal intende il citato arresto delle Sezioni Unite.

La motivazione censurata è dunque congrua e logica, anche in punto di ammissione dei documenti.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697 (per mero errore materiale indicato l’art. 2657) e 948 c.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la corte distrettuale ritenuto assolto l’onere della prova da parte della rivendicante. In particolare, assumendo l’assenza di una specifica contestazione circa l’originaria appartenenza del bene rivendicato in capo alla Giulietta s.r.l., mentre l’atto di acquisto faceva generico riferimento ad un immobile sito in (OMISSIS); inoltre egli abitava a diverso civico, il n. (OMISSIS), per cui non vi era alcuna prova dell’essere l’abitazione in questione ricompresa nel complesso immobiliare commerciale condotto in locazione dalla Caravelle s.r.l..

Anche la seconda censura è priva di pregio.

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di rivendicazione, la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio. Per quanto, in particolare, attiene alla rilevanza del titolo, essenziale è l’indagine sull’identità del bene domandato dall’attore con quello descritto nel titolo stesso, ed essa deve essere effettuata dal giudice anche d’ufficio, senza che il convenuto sia tenuto a formulare specifiche eccezioni ovvero onerato della dimostrazione di un proprio titolo di acquisto prevalente. Il giudizio sulla corrispondenza tra il bene domandato e quello descritto nel titolo, se adeguatamente motivato e condotto secondo i normali criteri ermeneutici, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 4704 del 1985; Cass. n. 5131 del 2009).

La Corte d’appello, dunque, nell’esaminare tale profilo, non ha violato alcuna regola e, sulla base di un accertamento di fatto è pervenuta a ritenere provata l’identificazione del bene oggetto della domanda con quello posseduto dall’appellato (attuale ricorrente). In proposito, la Corte d’appello ha affermato che non vi era contestazione alcuna sulla validità del titolo di proprietà fatto valere in causa dalla Giulietta s.r.l.. D’altro canto dalla consulenza tecnica esperita in primo grado era rimasta accertata la circostanza che “l’unità immobiliare oggetto di causa fa parte del fabbricato commerciale ad uso sala da ballo ed è costituita da un alloggio al primo piano di metri quadri 110,00 e da una cantina nel piano seminterrato di metri quadri 20,00 con conseguente superficie commerciale totale pari a metri quadri 130,00”.

Si tratta, all’evidenza, di apprezzamento delle risultanze istruttorie, incensurabile nel giudizio di legittimità, non contestando peraltro lo S., neanche in questa sede, l’appartenenza dell’immobile alla società resistente.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente nel lamentare la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e 2697 c.c., oltre a vizio di motivazione, circa la sussistenza di un elemento interruttivo del computo dei termini dell’usucapione, denuncia che la corte di merito abbia dato rilievo probatorio all’impegno da lui assunto nel preliminare di cessione di azienda del (OMISSIS) che non poteva certamente essere valutato quale implicito ed inequivoco riconoscimento della proprietà del rivendicante, integrante una valida interruzione del possesso ventennale valido per l’usucapione. La Giulietta non veniva nominata nell’atto ed il R. aveva firmato per conto proprio e di società, in genere, e non per conto dell’appellante. In altri termini, mancherebbe una volontà inequivoca di attribuire il diritto reale alla Giulietta s.r.l. per essere la dichiarazione riferita ad un terzo, disponendo lo S., quindi, di un diritto proprio. Neanche la terza censura può trovare ingresso.

La sentenza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha escluso che fosse stata fornita la prova di una situazione possessoria utile ad usucapionem, avendo al riguardo considerato irrilevanti o inattendibili le deposizioni testimoniali e non decisive le risultanze emerse dalla documentazione prodotta dagli attori.

Al riguardo, i giudici di appello hanno chiarito che: 1) vi era incertezza sull’epoca in cui era iniziata l’occupazione dell’immobile da parte dello S., collocata da alcune deposizioni testimoniali negli anni (OMISSIS), dunque anteriormente ai primo rapporto locatizio tra le due società, presumibilmente risalente al (OMISSIS), allorchè vi era stato il rilascio della prima licenza per pubbliche feste da ballo, ed in tal senso vi erano le dichiarazioni del teste Lazzarini, preposto alla tenuta della contabilità della Caravelle sii.; 2) per tale ragione la decisione veniva fondata su una circostanza capace di fugare la situazione di obiettiva incertezza, rappresentata dalla data del contratto preliminare di cessione di azienda, intervenuto tra lo S. ed il R., legale rappresentante della s.r.l. Giulietta, agente in proprio e per conto della società, con il quale il ricorrente aveva assunto l’impegno di restituire l’immobile, giacchè pur non avendo poi i patti avuto attuazione, si trattava di atto che implicitamente ed inequivocabilmente riconosceva il diritto di proprietà della rivendicante; 3) come atto di riconoscimento del diritto dominicale altrui da parte del possessore interrompeva il termine utile per l’usucapione.

Orbene le doglianze, pur facendo riferimento a violazioni di legge e a vizi di motivazione, da cui la sentenza è immune, si risolvono nella censura dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie in ordine alla prova di un possesso utile ad usucapionem che, nell’ambito dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito, la Corte di appello – come detto – ha escluso: il ricorrente in sostanza sollecita un inammissibile riesame del merito, formulando una lettura del materiale probatorio difforme da quella accolta in sentenza. Al riguardo, va ricordato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, non essendo compito del giudice di legittimità verificare l’esattezza della decisione rispetto alle risultanze istruttorie, spettando a questa Corte, che non può esaminare gli atti, tranne che sia dedotto un error in procedendo, quello di controllare, sotto il profilo logico e formale, la correttezza giuridica del provvedimento impugnato attraverso l’esame del suo contenuto.

Infine, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di usucapione, ai sensi dell’art. 1165 c.c. in relazione all’art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene “uti dominus”, interrompe il termine utile perchè maturi l’usucapione, impedendone l’acquisto a favore del possessore: certamente incompatibili con l’esercizio di poteri dominicali sul bene – e non denotanti la semplice consapevolezza dall’altruità del diritto, consapevolezza inidonea ad interrompere il possesso utile ad usucapionem – erano sia l’avere riconosciuto nel contratto preliminare di cessione di azienda che l’immobile in questione fosse della società Giulietta s.r.l. sia l’obbligazione assunta di restituzione del bene medesimo formulata dallo S..

Il ricorso va rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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