Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19788 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18525/2009 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NIZZA 92, presso lo studio dell’avvocato ARLEO NICOLA

LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato DE PASQUALE Valentina

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI DAVOLI (OMISSIS) in persona del Sindaco pt. Ing. F.

C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA INNOCENZO XI 8,

presso lo studio dell’avvocato GALATI ALBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato VAITI Vincenzo giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2008 DEL TRIBUNALE di CATANZARO SEDE

DISTACCATA DI CHIARAVALLE CENTRALE, depositata il 24/06/2008, R.G.N.

1002/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE RANIERI per delega;

udito l’Avvocato VINCENZO VAITI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. propone ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza n. 492/08 del 24-6-08 con la quale il Tribunale di Catanzaro – Sezione Distaccata di Chiaravalle, accogliendo l’appello proposto dal Comune di Davoli avverso la sentenza del giudice di pace, ha rigettato la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune a titolo di canone minimo per la fornitura e somministrazione di acqua.

Resiste con controricorso il Comune di Davoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ necessario preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta da Comune di Davoli per aver il ricorrente impugnato la sentenza n. 492/08 che risulta essere stata pronunziata nei confronti della signora R.M.S..

Si rileva che il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 492/08, mentre ha depositato una sentenza pronunziata nei suoi confronti che reca il numero 494/08.

Nella sede de ricorso dedicata allo svolgimento del fatto ha indicato che la domanda è stata proposta in primo grado dall’avv. Valentina De Pasquale e che è stata accolta con sentenza n. 572/06, successivamente impugnata dalla stessa De Pasquale davanti al Tribunale di Chiaravalle, riferendo quindi di una vicenda processuale a lui del tutto estranea.

Di conseguenza non si tratta si un semplice errore di indicazione del numero della sentenza impugnata e la contraddittorietà degli elementi indicati nel ricorso non permettono alla parte cui il ricorso è diretto di individuare qual è effettivamente la decisione impugnata, tenendo anche conto della natura seriale della controversia.

Il ricorso è improcedibile e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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