Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19788 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto ai n. 25322/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

EDILIZIA TERMCA IDRAULICA-Edil T.I. s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), con

sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso Manferoce, con domicilio

eletto presso il medesimo, con studio in Roma, Piazza Vescovio n.

21;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 578/01/2011, pronunciata il 5 luglio 2011 e depositata il 19

settembre 2011;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2020

dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 365/41/2009 emessa dalla CTP di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di due avvisi di accertamento IVA ed imposte dirette con riferimento agli esercizi 2003 e 2004, emessi per il recupero a tassazione di costi indeducibili ed IVA indetraibile (oltre sanzioni) in quanto inerenti fatturazioni per operazioni inesistenti.

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la CTR ritenne accertato che trattavasi di fatture (regolarmente pagate e contabilizzate da EDILIZIA TERMCA IDRAULICA-Edil T.I. s.r.l.) emesse per operazioni esistenti, in quanto relative a prestazioni rese (dalla società Euro tecno Appalti) in favore della contribuente quale esecutrice di opere pubbliche alla stessa commissionate, poi oggetto di positiva verifica di congruità e relativo collaudo.

L’accertamento di cui innanzi sì fondò altresì sul numero di dipendenti della società emittente le fatture (con la quale, peraltro, la contribuente aveva intrattenuto legittimi rapporti anche con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007), ritenuto compatibile con l’esecuzione delle prestazioni fatturate, oltre che corroborato da elementi rinvenienti da sentenze penali.

3. Contro la sentenza d’appello l’Amministrazione ricorre con due motivi, sostenuti da memoria, e la contribuente si difende con controricorso (con il quale prospetta anche profili di inammissibilità delle doglianze) e deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I due motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 23, e 28, del D.L. n. 429 del 1982, art. 4, lett. d) (convertito con L. n. 516 del 1982, e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè dell’art. 2697 c.c.”.

Al di là della tecnica utilizzata nella formulazione tanto della rubrica quanto della censura, in sostanza il ricorrente si duole della circostanza per la quale la CTR, dopo aver erroneamente ritenuto trattarsi di ipotesi di fatturazioni per operazioni oggettivamente e non soggettivamente inesistenti, avrebbe mal governato i principi inerenti il riparto degli oneri probatori in materia.

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, antecedente alla sostituzione apportata ad opera del D.L. n. 83 del 2012), si deduce una insufficienza motivazionale circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, sempre in ordine alla ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni in luogo di quella soggettiva, in merito al fondamento dei rapporti tra le due società con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007 (ritenuti regolari) ed in ordine ai fatti accertati in sede penale.

2.2. I motivi non meritano accoglimento.

Il motivo n. 1 è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, peraltro mirando a sostituire proprie valutazioni di fatti oltre che probatorie a quelle del Giudice d’appello.

La CTR, difatti, non fonda la propria statuizione sul mancato assolvimento degli oneri probatori in materia bensì sulla raggiunta prova circa l’esistenza delle operazioni fatturate, peraltro inerenti prestazioni eseguite proprio dalla società fatturante (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

Così statuendo la sentenza impugnata sfugge anche alle censure mosse con riferimento alla tipologia dell’inesistenza delle operazioni contestate dall’Amministrazione (se oggettiva o soggettiva), peraltro con motivazione congrua anche con riferimento alla valenza probatoria data alle statuizioni penali ed agli altri elementi probatori, tra i quali non annovera i rapporti corretti intrattenuti dalla due società negli anni 2005, 2006 e 2007 il cui riferimento si sostanzia in mera argomentazione.

3. In conclusione, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore della controricorrente, che si liquidano, in considerazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 20.000po, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA., come per legge.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore della controricorrente, che si liquidano in Euro 20.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA., come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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