Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19788 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 134, presso

lo studio dell’avv. FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in Roma via Reno n. 21,

presso lo studio dell’avv. RIZZO Roberto, che lo rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3282/2005 della Corte d’appello di Roma,

depositata in data 5/8/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.06.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi gli avv.ti MICELI Mario per delega Fiorillo e Rizzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del Tribunale di Roma veniva accolta la domanda di P.A. di dichiarare la nullita’ dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per i periodi:

a) 8.6 – 30.9.98 e motivata dalla “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo – giugno settembre”, ex art. 8 del CCNL 26.11.94;

b) 1.12.98 – 30.1.99 (con proroga al 30.4.99) e motivata da “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ex art. 8 del CCNL 26.11.94 come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97.

Il giudice dichiarava che a decorrere dall’8.6.98 era sorto il rapporto di lavoro a tempo determinato e disponeva la riammissione in servizio della dipendente, condannando il datore a corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla costituzione in mora.

2. Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 5.8.05 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito rilevava che — pur nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva — il datore avrebbe dovuto fornire la prova delle concrete esigenze di sostituzione dei lavoratori in ferie, indicando specificamente il nominativo dei lavoratori sostituiti. Il mancato soddisfacimento di tale onere probatorio giustificava la dichiarazione di nullita’ del termine apposto all’assunzione.

3. Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui P. rispondeva con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso e’ fondato.

La soc. Poste Italiane propone cinque motivi di ricorso che possono essere sintetizzati come segue.

4.1.- Violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, e carenza di motivazione per la reiezione dell’eccezione di risoluzione del contratto, in quanto il lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto e l’offerta della prestazione sarebbe indice di disinteresse del lavoratore a sostenere la nullita’ del termine e darebbe corpo alla presunzione di estinzione del contratto per mutuo consenso (primo motivo);

4.2.- violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg. sotto un triplice profilo:

4.2.1.- in quanto il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che, per integrare la fattispecie prevista dall’art. 8 del CCNL 26.11.94 della assunzione a termine per assicurare il servizio in concomitanza della fruizione delle ferie da parte del personale, dovesse essere indicato il nominativo del lavoratore sostituito (primo motivo);

4.2.2.- ritenendosi che detto art. 23 non abbia posto alcun vincolo oggettivo alle causali di fonte collettiva e, in particolare, che la situazione di fatto elevata pattiziamente a fattispecie legittimante l’apposizione del termine debba essere necessariamente correlata con una temporanea assenza dal lavoro di altro personale (terzo e quarto motivo).

4.3. violazione delle normativa in materia di messa in mora e corrispettivita’ delle prestazioni, sottolineandosi che l’attrice avrebbe diritto a titolo risarcitorio alle retribuzioni solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e che erroneamente il giudice di merito non ha considerato l’eventualita’ che controparte possa avere svolto altre attivita’ lavorative tanto da consentire la deduzione dell’aliunde perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento (motivo quinto).

5. Il primo motivo e’ infondato alla luce della giurisprudenza di legittimita’ (v. tra le tante Cass. 17.12.04 n. 23554, 28.9.07 n. 20390, 10.11.08 n. 26935).

E’ stato, infatti, affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilita’ di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso e’ necessario che sia accertata — sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’, alla stregua delle modalita’ di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

Nel caso di specie il giudice di merito sostiene che il lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto a termine e l’avvio della controversia (circa un anno sei mesi) non puo’ essere considerato indice della volonta’ di porre fine al rapporto, in quanto non qualificabile “comportamento significativo”, alla luce della suddetta giurisprudenza.

Circa l’inesistenza del consenso dei dipendenti alla definitiva risoluzione del contratto dichiarato nullo esiste, dunque, una valutazione di merito che appare congruamente articolata, la quale esclude da un lato la censurabilita’ in sede di legittimita’ della motivazione e, dall’altro, pone in evidenza l’inesistenza di altre circostanze (la cui prova era a carico del datore di lavoro) che possano qualificare nel senso di inerzia colpevole il comportamento dei lavoratori.

Il motivo e’, pertanto, infondato.

6. Tanto premesso, deve rilevarsi la fondatezza dei motivi di impugnazione secondo, terzo e quarto (v. n. 4.2), da trattare in unico contesto per l’evidente collegamento tra di essi esistente.

Il contratto a termine fu motivato dalla necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre, in forza di fattispecie prevista esplicitamente dall’art. 8, comma 2, del CCNL 26.11.94.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2.3.07 n. 4933), decidendo su una fattispecie inerente l’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 dei lavoratori postali “per necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre” ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

Infatti, l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva e’ del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, in considerazione del principio (Cass. S.u, 2.3.06 n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati. Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

L’art. 8, comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94, per il quale “l’Ente potra’ valersi delle prestazioni di personale con contratto a termine …

anche nei seguenti casi: necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre …”, usando una formula diversa da quella della L. n. 230 del 1962 testimonia che le parti stipulanti considerano questa ipotesi di assunzione a termine, in ragione dell’uso dell’espressione in concomitanza, sempre sussistente nel periodo stabilito (giugno – settembre). Altre decisioni (cfr. Cass. 6.12.05 n. 26678) hanno, inoltre, confermato le decisioni di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operativita’ fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Non essendosi il giudice di merito attenuto a questi principi, i detti motivi secondo, terzo e quarto debbono essere accolti con conseguente, assorbimento del quinto motivo e cassazione dell’impugnata sentenza nei limiti del loro accoglimento.

7. Non avendo il giudice di merito pronunziato sulla domanda di dichiarare la nullita’ del secondo contratto a termine, pur ribadita in appello, per il suo esame deve disporsi il rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedera’ anche per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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