Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19788 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. II, 12/07/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/07/2021), n.19788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2249-2016 proposto da:

D.S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU,

rappresentata e difesa, dall’avvocato PAOLO PICHI;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1104/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– D.S.C. convenne in giudizio B.G., proprietario di un fondo posto al confine con quello dell’attrice, chiedendo che fosse annullata la licenza edilizia che lo autorizzava a costruire un’autorimessa in aderenza a una legnaia dell’attrice, così occludendone la finestra e il convenuto condannato a “non costruire alcun immobile o manufatto se non alla distanza di 10 metri o quella indicata nel regolamento comunale”;

– il Tribunale adito, espresso il proprio difetto di giurisdizione a riguardo della domanda di annullamento della concessione edilizia, dichiarò “che l’apertura esistente nella parete della costruzione a confine con la proprietà B.P. ha le caratteristiche di finestra (…) che il convenuto è tenuto a mantenere la distanza prevista per questo tipo di servitù per la realizzazione dei due garagi”;

– la Corte d’appello di Firenze, investita dall’impugnazione di B.G., rigettò le domande della D.S.;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello la D.S. propone ricorso sulla base di sette motivi e che la controparte è rimasta intimata.

Diritto

OSSERVA

con il primo motivo, di cui i motivi da 2 a 5 possono, al più, costituire mera integrazione, essendo quest’ultimi privi di autonoma capacità censuratoria e d’indicazione della norma violata (cfr. S.U. n. 23745, 28/10/2020, Rv. 659448), la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 383-384, 703 c.p.c., nonché degli artt. 1168 e 1170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:

– la Corte territoriale, travisando la domanda, non si era accorta che la pretesa dell’attrice era fondata sul possesso della finestra e a manutenzione e comunque a difesa di esso possesso aveva agito nei confronti del vicino e proprio per ciò non aveva chiesto accertarsi in via petitoria diritto reale di sorta, se del caso acquisito per usucapione;

– il Giudice, pur avendo declinato la giurisdizione quanto all’annullamento dell’atto amministrativo, avrebbe dovuto disapplicarlo;

– la Corte d’appello aveva inteso statuire su “un “problema” non oggetto della causa e basandosi su un “documento” non esaustivo” (la Corte di merito aveva giudicato ostacolo non sormontabile la natura abusiva della legnaia dell’appellata, della quale era stata ordinata nelle more la demolizione);

considerato che l’insieme censuratorio di cui sopra non supera il vaglio d’ammissibilità, valendo quanto segue:

– il primo motivo (l’unico che individui le norme asseritamente violate), in uno ai seguenti da 2 a 5, al di là del pleonastico e inconferente riferimento agli artt. 1168 e 1170 c.c., lamenta violazione di norme processuali (anche a tal riguardo, tuttavia, non può ignorarsi l’incongruo riferimento agli artt. 383 e 384 c.p.c.), senza, tuttavia, evidenziare la nullità nel quale la sentenza impugnata sarebbe incorsa (il riferimento mero agli istituti di diritto civile della reintegrazione e della manutenzione del possesso, è inconferente rispetto alla doglianza, la quale investe, in definitiva, la interpretazione della domanda);

– questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; ne deriva che, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale (…), non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché si riferisca esclusivamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 2, n. 24247, 29/11/2016, Rv. 642198);

– in ogni caso e decisivamente, la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un “error in procedendo”, è giudice anche del “fatto processuale” e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (ex multis, Sez. L., n. 20924, 05/08/2019, Rv. 654799; ma già nello stesso senso S.U., n. 8077, 22/05/2012, Rv. 622361); puntuale indicazione qui del tutto mancante;

– infine il preteso errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale per non avere disapplicato la licenza edilizia è ovviamente non prospettabile in questa sede, attenendo al primo grado;

considerato che il sesto e il settimo motivo, il primo intitolato “Ne bis in idem” e il secondo “Veduta” risultano palesemente inammissibili, in quanto:

a) questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018);

b) da quanto sopra deriva che il ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Sez. 6, n. 11603, 14/5/2018, Rv. 648533);

c) nel caso al vaglio i due motivi, presentano una struttura atipica, promiscua, confusa e oscura, poiché, invece che diretti a censurare gli specifici vizi di cui s’e’ detto, indugiano, peraltro in forma approssimativa e appena accennata, su un “dubbio” di “bis in idem”, che la sentenza avrebbe sollevato e su una descrizione fattuale dei luoghi, senza neppure adombrare il vizio denunziato;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che non occorre far luogo a regolamento delle spese non avendo la controparte svolto difese in questa sede;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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