Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19788 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25946-2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIA FAVATA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dagli Avvocati GIULIO ROSSIGNOLI, VALTER DE CESARE giusta delega in

calce alla comparsa di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1239/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/10/2010 R.G.N. 314/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione;

udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito l’Avvocato ROSSIGNOLI GIULIO e l’Avvocato DE CESARE VALTER.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 1239/2010 ha respinto l’appello dell’Inail avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla rendita per malattia professionale a D.M..

La Corte per quanto di interesse ha sostenuto a fondamento della decisione che hai fini del computo del termine triennale di prescrizione per il diritto alla prestazione occorresse tener conto anche di tutto il periodo in cui in sede amministrativa l’Inail abbia proseguito ad esaminare e valutare le condizioni di salute dell’interessato anche oltre il periodo di 150 giorni, previsto per la sospensione del termine nella fase amministrativa testo unico n. 1124 del 1965, ex art. 111.

Contro la sentenza ricorre l’Inail con un motivo.

D.M. si è costituito in giudizio tardivamente, in data 26.3.2016, con atto contenente procura e nota di deposito di documenti; ed ha successivamente depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. con documenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente deve essere rilevato che l’atto di costituzione del sig. D.M., depositato nella cancelleria di codesta Corte di Cassazione solo il 29.3.2016, deve essere ritenuto affetto da nullità assoluta ed insanabile a seguito del rilascio in calce di procura speciale ai due avvocati Valter De Cesari e Giulio Rossignoli che l’hanno autenticata. Parimenti nulla è la successiva procura speciale rilasciata nella stessa forma in data 5.04.2017 (e contenuta nella nota di deposito della stessa procura e di atti già prodotti nei giudizi di merito).

E’ noto infatti che (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015) nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall’art. 83 c.p.c., comma 3, sicchè, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del comma 2 citato art., con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Ne consegue l’invalidità di ogni attività difensiva esplicata dai medesimi difensori in questo giudizio (deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. con documenti, deposito di nota difensiva, partecipazione alla discussione della causa).

2.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inail deduce la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 111 e 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 avendo la corte aquilana erroneamente statuito che decorso il termine di 150 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo l’interessato ha facoltà di proporre l’azione giudiziaria, ma che nulla gli impedisce di attendere che l’istituto completi i suoi accertamenti; ed inoltre che qualora l’Inail abbia proseguito ad esaminare e valutare le condizioni di salute del lavoratore la prescrizione non può maturare in danno dello stesso assicurato al quale non può addebitarsi un’inattività, essendo soggetto invece agli accertamenti e tenuto a collaborare.

3.- Il motivo è fondato. La Corte territoriale ha infatti obliterato le previsioni di cui al TU n. 1124 del 1965, art. 111, commi 2 e 3, secondo cui la prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa della prestazione, da esaurirsi nel periodo massimo di 150 giorni nel caso di presentazione del ricorso amministrativo; ed ha pure affermato l’autonomia di tale termine, volto alla proposizione del ricorso amministrativo, rispetto a quello triennale di prescrizione che ha la finalità di evitare che il procedimento inizi troppo tardi; sostenendo perciò che non si possa procedere alla semplicistica sommatoria dei due termini.

4.- Così facendo però il giudice di merito ha violato il prevalente orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui la prescrizione triennale prevista dall’art. 112 t.u. è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di 150 giorni collegato alla pendenza del procedimento amministrativo; pertanto, con l’esaurimento dello stesso termine la prescrizione riprende a decorrere, indipendentemente dal momento in cui il procedimento venga di fatto a concludersi. V. da ultimo negli stessi termini Cass. Sez. L, sentenza n. 211 del 12/01/2015: “La sospensione della prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, comma 2, opera limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal terzo comma della stessa disposizione: la mancata pronuncia definitiva dell’INAIL entro il suddetto termine configura una ipotesi di “silenzio significativo” della reiezione dell’istanza dell’assicurato e comporta, quindi, l’esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione”.

5.- Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata ad un nuovo giudice, il quale nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra richiamati.

6. Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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