Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19788 del 04/10/2016

Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 04/10/2016), n.19788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16870/11) proposto da:

UNICREDIT LEASING s.p.a. (già Locat s.p.a.) e SILVESTRI PALLETS

s.a.s. di Silv s.r.l. (già Silvestri Pallets s.r.l.), in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e

difese, in forza di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv.to Alfredo Ferrari del foro di Trento e dall’Avv.to

Gabriele Pafundi del foro di Roma ed elettivamente domiciliate

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Giulio Cesare n. 14

sc. A int. 4;

– ricorrenti –

contro

NORDAUTO s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo e NORDAUTO

s.p.a.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 142 depositata

il 7 maggio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30

marzo 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Gabriele Pafundi, per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La LOCAT s.p.a. e la SILVESTRI PALLETS s.r.l. con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2005 evocavano, dinanzi al Tribunale di Trento, la NORDAUTO s.p.a. e premesso di essere, rispettivamente, proprietaria tavolare ed utilizzatrice in forza di contratto di leasing del (OMISSIS) di capannone con piazzale sito in (OMISSIS), tavolarmente identificato dalla p. ed. (OMISSIS), assumevano che la proprietà di detta particella ricomprendeva anche la comproprietà della p.f. (OMISSIS), che costituiva strada consortile di penetrazione ed accesso, confinante con la p. ed. (OMISSIS) di proprietà della convenuta, la quale da alcuni anni aveva accorpato al cortile la adiacente striscia di terreno, installandovi un cancello di cui deteneva in via esclusiva le chiavi. Tanto precisato, chiedevano la condanna della convenuta a rimuovere il cancello per consentire alle attrici il libero e pacifico utilizzo della p.f. (OMISSIS), oltre al risarcimento dei danni cagionati dalla illegittima condotta della predetta convenuta.

Instaurato il contraddittorio, spiegata dalla NORDAUTO domanda riconvenzionale per sentire accertare l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà esclusiva sulla p.f. (OMISSIS), il giudice adito, espletata istruttoria, dichiarava il diritto di proprietà comune delle parti sulla predetta particella, condannando la convenuta a rimuovere il cancello che impediva l’accesso a detta realità, respinta la domanda attorea di risarcimento e quella riconvenzionale di usucapione.

In virtù di rituale appello interposto dalla NORDAUTO s.r.l., la Corte di appello di Trento, nella resistenza delle appellate, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della NORDAUTO s.p.a., di cui la Nordauto s.r.l. era successore a titolo particolare in virtù di atto di trasferimento del (OMISSIS), che si costituiva aderendo alle difese della appellante, in accoglimento del gravame e in riforma della decisione di primo grado, respingeva le domande attoree e in accoglimento di quella riconvenzionale dichiarava l’avvenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di proprietà esclusiva sulla p.f. (OMISSIS).

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che dalla documentazione in atti si evinceva che nel luglio 1986 la Dodi s.r.l. aveva venduto la p. ed. (OMISSIS) alla North Autocar s.p.a., la quale l’anno successivo, unitamente alla quota ideale spettante sulla p.f. (OMISSIS), l’aveva ceduta alla Agrileasing s.p.a., che dieci anni dopo, nel settembre 1997, aveva venduto gli immobili alla Nordauto s p a cui era poi subentrata la Nordauto s.r.l.. Aggiungeva che non sussisteva alcun dubbio sull’esistenza di un possesso esclusivo della p.f. (OMISSIS) da parte della originaria proprietaria, avendo il primo giudice respinto la domanda riconvenzionale di usucapione sul presupposto dell’inapplicabilità nel regime tavolare dell’istituto di cui all’art. 1146 c.c. Infatti per anni la consortilità della p.f. (OMISSIS) aveva pacificamente tollerato il comportamento dei proprietari della p.ed. (OMISSIS) via via succedutisi, con l’installazione di un cancello che escludeva il possesso degli altri comproprietari, per cui doveva ritenersi avvenuto l’acquisto esclusivo della proprietà comune.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Trento hanno proposto ricorso per cassazione la UNICREDIT LEASING s.p.a. (già Locat s.p.a.) e la SILVESTRI PALLETS s.a.s. di Silv s.r.l. (già Silvestri Pallets s.r.l.), articolato su tre motivi, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c.. Non hanno svolto difese le società intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione all’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti comproprietari, nonchè la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 354 c.p.c. per la mancata remissione della causa al primo giudice, venendo in rilievo un diritto vantato in consortalità.

La censura di un asserito difetto di integrità del contraddittorio è infondata.

Invero, pur essendo possibile eccepire per la prima volta la non integrità del contraddittorio anche in sede di legittimità, tuttavia tale eccezione è proponibile nel giudizio di cassazione solo nel caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto emergano “ex se” dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività (Cass. n. 593 del 2001). Inoltre la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne resistenza, ma anche quella di indicare, se l’eccezione è proposta per la prima volta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (Cass. n. 2353 del 1995; Cass. n. 1632 del 1996).

Orbene nella fattispecie, dagli atti processuali, non è emersa l’esistenza di presunti litisconsorti necessari, e d’altra parte le ricorrenti non hanno fornito alcuna indicazione in tal senso.

Ed anzi, contrariamente a quanto dalle stesse assunto, dalla sentenza impugnata emerge che la domanda (riconvenzionale) di usucapione ha ad oggetto un’area della quale risultano comproprietarie esclusivamente le due parti in giudizio, diritto dominicale evidentemente diverso dal diritto di servitù di transito esercitato dai proprietari dei fondi limitrofi sulla medesima particella, per cui secondo pacifico orientamento in giurisprudenza non sussiste la situazione tipica che richiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti della persona non citata (pronuncia che altrimenti sarebbe “inutiliter data”) allorchè l’usucapione abbia ad oggetto un immobile del quale più persone siano proprietarie in ragione di quote fisicamente bene individuate (cfr di recente, Cass. n. 29792 del 2011).

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1146 c.c., comma 2, c.c. e del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 2 con conseguente violazione dell’art. 1158 c.c., oltre a vizio di motivazione, per non avere la corte di merito tenuto conto che l’accessione del possesso di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Nella specie esiste solamente un titolo idoneo al trasferimento della quota di consortalità della p.f. (OMISSIS) spettante alla p.ed. (OMISSIS) e non un titolo astrattamente idoneo al trasferimento delle restanti quote di consortalità.

Il motivo è fondato e per l’effetto va accolto nei termini di seguito illustrati.

Deve anzitutto premettersi che nei territori delle provincie di Trento, Bolzano, Gorizia e Trieste, in cui vige il sistema tavolare, ai sensi del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 2 il diritto di proprietà e gli altri diritti reali immobiliari non si acquistano per atto fra vivi se non con l’iscrizione nel libro fondiario. Per contro gli acquisti a titolo (derivativo mortis causa, oppure) originario non sono soggetti a tale regola, con la conseguenza che la loro eventuale pubblicità non ha efficacia costitutiva, ma solo dichiarativa. L’esistenza di diritti extra tavolari, come tali sottratti al principio dell’iscrizione, importa che la certezza della pubblica fede del libro fondiario in ordine alle vicende traslative ivi iscritte non si estende alla completezza delle sue informazioni, visto che un diritto extra tavolare può sorgere e sussistere senza che se ne dia pubblicità. In base all’art. 5, comma 3 R.D. cit., restano però salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente all’iscrizione o cancellazione, o all’annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l’iscrizione dell’usucapione o la cancellazione dei vincoli. Tale norma disciplina il conflitto fra l’acquirente per atto tra vivi e colui che abbia acquistato un diritto extra tavolare incompatibile, e lo risolve dando la prevalenza alla priorità dell’intavolazione, purchè assistita dalla buona fede del soggetto a favore del quale è effettuata. Gli acquisti a titolo originario non resi pubblici sono, dunque, precari, potendo essere persi in favore di chi acquisti dal titolare intavolato diritti incompatibili. Sorge, pertanto, il problema del conflitto tra titolare extra tavolare ed avente causa dal titolare iscritto: si dibatte, in particolare, se il principio sostanziale di salvezza del diritto acquisito a non domino sulla base delle risultanze delle pubbliche tavole subisca deroghe nei confronti del terzo di mala fede, del terzo cioè che, al momento della domanda di iscrizione fosse a conoscenza della reale situazione extra tavolare e se, in caso affermativo, basti per integrare la mala fede la colpa (grave) del terzo acquirente. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, poichè per il principio della pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, l’acquisto in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, per cui spetta al terzo, che intenda superare la prevalenza che il citato articolo 5 accorda ai diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario, provare che colui che ha acquistato dal titolare del libro fondiario era in malafede, essendo a conoscenza, o essendo stato in grado di apprenderla con l’uso della normale diligenza, della sussistenza dell’usucapione maturato ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta (Cass. n. 12428 del 1997; negli stessi termini Cass. n. 3370 del 1995 e Cass. n. 1215 del 1997). In altri termini, è onere di chi sostiene di aver usucapito un immobile provare che colui che ha acquistato il medesimo bene dal titolare in base al libro fondiario era in mala fede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell’usucapione maturata, ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprendere ciò facendo uso dell’ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6393 del 2011; Cass. n. 15196 del 2008; Cass. n. 20873 del 2004 e Cass. n. 9735 del 2002).

Un tema controverso – che con la critica formulata da parte ricorrente assume specifico rilievo – è quello della compatibilità o meno con il regime tavolare dell’istituto dell’accessio possessonis di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, ed in particolare della necessità di un titolo “astrattamente idoneo”, ripreso dal par. 1460 c.c. generale austriaco (nel testo in vigore alle novelle di riforma del 1916, per il quale il possesso ad usucapionem doveva essere non solo di buona fede, ma anche legittimo – oltre che non vizioso e continuato – e legittimo era il possesso che fosse stato “fondato sopra un titolo che sarebbe sufficiente per conseguire la proprietà, se questa fosse appartenuta a quello che l’ha ceduta”), elemento che ha una forte somiglianza non con il possesso previsto dall’art. 1158 c.c., ma con l’usucapione decennale ex art. 1159 c.c., che per espressa esclusione normativa (R.D. n. 499 del 1929, art. 12) non trova applicazione nel sistema tavolare (cfr Cass. SS.UU. n. 3369 del 1972).

La problematica è stata oggetto di un ripensamento ad opera di questa Corte che con le sentenze n. 20287 del 2008 e n. 18909 del 2012 – discostandosi dall’orientamento tradizionale – ha ammesso l’applicabilità dell’accessione, quantomeno con riferimento alle servitù, anche in regime tavolare, stante il carattere accessorio di tale diritto reale minore, il quale si trasferisce assieme alla titolarità del fondo dominante anche a prescindere dalla espressa sua menzione nell’atto di trasferimento, “sicchè non può negarsi che un titolo (ad es. contrattuale) di trasferimento della proprietà di un bene sia astrattamente idoneo a trasferire altresì il connesso diritto di servitù, afferente al medesimo bene, pur in mancanza di espressa menzione”. E poi prosegue sottolineando che: “la disciplina tavolare interferisce con l’istituto di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, per il carattere costitutivo dell’intavolazione dei diritti acquistati per atti tra vivi (e solo di essi), previsti dal R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 2. Posto tale carattere, senza dubbio la omessa intavolazione del diritto trasferito, per atto tra vivi, dal dante causa al successore a titolo particolare impedisce il verificarsi dell’accessione del possesso, dato che in mancanza di essa il diritto non può dirsi trasferito, e dunque manca un elemento della fattispecie traslativa: in altri termini, difetta il requisito dell’astratta idoneità dell’atto a trasferire il diritto….Non può affermarsi, invece, che la mancanza di intavolazione del diritto acquistato (per atto tra vivi) dal dante causa impedisca l’accessione del possesso. Quella mancanza, infatti, rileva solo nel senso che comporta l’inefficacia del trasferimento successivo, sotto il profilo del difetto di titolarità in capo all’autore; ma tale inefficacia rientra nella fisiologia dell’accessione del possesso”.

Con la conseguenza che resta aperta la generale questione dell’applicabilità dell’istituto dell’accessione con riferimento al diritto di proprietà, non essendo stata esclusa – in astratto – la possibilità di sommare i possessi ai fini dell’usucapione, ma richiedendosi, perchè operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà sul bene, per non avere la comproprietà le caratteristiche dell’accessorietà. In altri termini, pur vero che trattandosi di diritto “pro indiviso” della strada vige il principio della comunanza d’interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, ma essendo in discussione la stessa comunione del bene, per avere la controversia come oggetto proprio la comunione di esso, pur in considerazione delle obiettive caratteristiche strutturali del bene medesimo, funzionale alla viabilità, ed in presenza di più servitù di passaggio sul medesimo fondo, la destinazione all’uso esclusivo deve necessariamente trovare la sua attribuzione nel titolo. Dall’applicazione di tale principio alla fattispecie discende che – trattandosi di accertare se l’acquirente NORDAUTO possa avvalersi dell’accessione del possesso al fine di escludere la comproprietà sull’area de qua da parte delle ricorrenti, in tal senso intavolato il diritto dominicale, unendo il proprio possesso a quello della sua dante causa, la Agrileasing s.p.a. – la Corte di Appello, nel riconoscere l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà esclusiva, avrebbe dovuto verificare l’esistenza di un titolo idoneo a giustificare la traditio del possesso corrispondente a siffatto diritto reale, indagine sull’atto di provenienza che, di converso, non risulta in alcun modo svolta.

Con il terzo ed ultimo motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 111 e 112 c.p.c. per essere stato proposto l’appello dalla Nordauto s.r.I., acquirente a titolo particolare dei fondi de quibus dalla Nordauto s.p.a., facendo propria la domanda riconvenzionale formulata dalla sua dante causa, nonostante la stessa fosse stata del tutto estranea alla prima fase del giudizio.

Il motivo è privo di pregio.

Va data continuità al principio per il quale il soggetto che proponga ricorso per cassazione – non diversamente da chi proponga appello – nell’asserita qualità di successore di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio deve allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, essendo la mancanza di tale prova circostanza rilevabile d’ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 2702 del 2004; Cass. n. 13685 del 2006, nonchè di recente Cass. n. 1943 del 2011). Dimostrata la propria qualità, l’art. 111 c.p.c., comma 4, per il quale la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, conferisce al successore a titolo particolare un autonomo diritto all’impugnazione che gli spetta in quanto, in corso di causa, gli sia stato trasferito il diritto controverso (cfr., tra le tante, Cass. n. 6945 del 2007, nonchè, in tema di trasferimento di ramo di azienda, Cass. n. 25952 del 2005) e prescinde dalla sua partecipazione al giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 6444 del 2009).

Venendo al caso di specie, dunque, non rileva (più) l’accertamento della posizione rivestita dalla Nordauto s.p.a. nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, verificarne esclusivamente la posizione rispetto all’autonoma impugnazione della sentenza di primo grado, sfavorevole alle ragioni della Nordauto giacchè non può essere considerata terza, bensì titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa.

Pertanto, essendo pacifica la cessione del ramo di azienda di cui si è detto, è applicabile l’art. 111 c.p.c., comma 3, per essere la cessionaria intervenuta nella causa in veste di parte processuale, ed assumendo la stessa posizione della sua dante causa, anche quanto alle domande riconvenzionali.

Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Trento, che ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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