Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19787 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19787 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: UCCELLA FULVIO

SENTENZA

sul ricorso 14452-2007 proposto da:
BADIALI

NADIA

BDLNDA47R66A944C,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio
dell’avvocato MORI PIETRO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GERMANO GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1464

contro

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing.
VILMO FERIOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 28/08/2013

D’AMATO DOMENICO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI GIORGIO giusta
delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

del Direttore Generale Avv. RICCARDO MARCIO’
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA
LA SCALA, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale del Dott. Notaio GERMANO ZINNI in MILANO il
24/09/2010, rep. n. 90409;
– interventore con procura speciale –

avverso la sentenza n. 343/2006 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 30/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
• Generale Dott. MARIO FRESA per l’inammissibilità del
ricorso in subordine per il rigetto;

NON PERFORMING LOANS S.P.A. 05022260961 in persona

Svolgimento del processo

In data 15 aprile 2003 il Tribunale di Ferrara nel confermare il
decreto ingiuntivo del 18 giugno 2001 emesso a favore della
Cassa di Risparmio di Cento nei confronti di Badiali Nadia,
quale fideiussore di Bassi Giovanni, condannava la Badiali in

67.894.150, oltre interessi e spese.
Nell’ occasione il Tribunale rigettava la eccezione di
incompetenza territoriale del giudice adito.
Su gravame della Badiali la Corte di appello di Bologna il 30
marzo 2006 ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la
Badiali affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Cento, oggi
sostituita da NON PERFORMING LOANS s.p.a., quale successore a
titolo particolare nei diritti della Cassa in virtù del
contratto di cessione di rapporti creditizi individuati in
blocco concluso in data 16 maggio 2008.
Motivi della decisione

1.-Con l’ unico motivo ( incompetenza territoriale-violazione e
falsa applicazione dell’ art.1469 bis c.c. comma terzo n.19 c.c.
nella formulazione successiva all’ entrata in vigore dell’art.25
legge 21 dicembre 1999 n.526 e precedente l’ entrata in vigore
dell’art.142 decr.leg.vo 6 settembre 2005 n.206, nonché
dell’art.1469

quinquies primo e terzo comma c.c. in relazione

all’ art.360 n.2 e n.3 c.p.c. ) la ricorrente lamenta che

3

solido con il debitore principale al pagamento di lire

erroneamente il Tribunale prima e il giudice dell’appello poi
abbiano ritenuto che avendo agito la Badiali nel concludere il
contratto di fidejussione per scopi estranei alla sua attività
imprenditoriale non andasse affermata la incompetenza
territoriale ma dovendosi applicare alla fattispecie l’ art.1469

clausola n.16 che stabiliva la esclusiva competenza del
Tribunale di Ferrara.
Ad illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito
di diritto:
Se sia da considerarsi vessatoria e perciò inefficace ex
art.1469 quinquies

comma 1 e 3 la clausola contenuta in un

contratto di fideiussione stipulato da un consumatore con un
professionista

a

garanzia

delle

obbligazioni

di

un

professionista cui sia applicabile l’ art.1460 bis coma terzo
n.19 nella formulazione successiva all’ entrata in vigore
dell’art.25 legge 21 dicembre 1999 n.526 e precedente l’ entrata
in vigore dell’ art.142 decr.leg.vo 6 settembre 2005 n.206.
Ciò premesso,

osserva

il

Collegio

che

il

ricorso è

inammissibile.
La inammissibilità va dichiarata sia per come sottolineato da
parte resistente per carenza di autosufficienza in quanto la
ricorrente non riporta il testo integrale della sottoscritta
fidejussione, ma solo la clausola n.16 delle lettere di
fideiussione del 24 novembre 1997 e di data l ° settembre 1998

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quinquies c.c. dovesse essere dichiarata la inefficacia della

(p.3 ricorso ), sia perché non indica dove detta fideiussione è
rinvenibile.
Ed inoltre il giudice dell’ appello

nel condividere la

decisione di prime cure ha rilevato che in ogni caso era
operativo l’ art.20 c.p.c. e, quindi, il foro facoltativo, ossia

che aveva ad oggetto una somma dio danaro determinata nel suo
ammontare ( p.3 sentenza impugnata ).
Ma detta inammissibilità va affermata anche in relazione al
quesito di diritto, dianzi trascritto.
Di vero, trattandosi di fideiussione, che si concreta come una
obbligazione accessoria rispetto a quella principale e connessa
all’ esercizio di una attività professionale, in relazione al
caso concreto, va detto che la qualità del debitore principale
attrae quella del fideiussore ai fini della considerazione del
soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore (Cass.
n.314/01).
Del resto, poiché nella specie sembra non controverso che la
fideiussione sia stata rilasciata a soggetto non consumatore,
giusta il

dictum delle sezioni Unite di questa Corte, cui si

richiama anche la impugnata sentenza ( S.U.n.14669/03 ) la
competenza era derogabile, ossia la clausola in questione non
era e non può definirsi vessatoria.
WV■12′”
Conclusiv‘ il ricorso va dichiaro inammissibile e la ricorrente
condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che
si liquidano come da dispositivo.

5

il luogo ove avrebbe dovuto eseguirsi l’ obbligazione principale

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
cassazione che si liquidano in euro 2.800, di cui euro 200 per
spese, oltre accessori come per legge.

2013.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno

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