Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19787 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19787 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12193-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (Ct. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
S.I.L.I. SOCIETA’ INDUSTRIALE LAVORAZIONE INERTI DI
BUONAIUTO GIUSEPPE E C. SNC;

– intimata avverso la sentenza n. 598/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il
17/11/2016;

Data pubblicazione: 25/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 18 ottobre 2016 la Commissione tributaria

entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 71/2/11 della
Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva accolto
il ricorso di S.I.L.I. snc Società Industriale Lavorazione Inerti di
Bonaiuto Giuseppe & C. contro il diniego di condono per imposte
erariali 1975. La CTR osservava in particolare che l’atto impugnato era
illegittimo poiché basato esclusivamente sul mancato pagamento delle
rate successiva alla prima, non essendo tale forma di decadenza
desumibile dalla disciplina normativa relativa, salva la debenza degli
importi imp aga ti.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ .-kgenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione dell’art. 12, legge 289/2002, poiché la Commissione
tributaria regionale, peraltro erroneamente, anche se irrilevantemente,
sussumendo il caso concreto nella previsione condonistica di cui all’art.
9 bis, stessa legge, ha affermato l’ininfluenza ai fini della definizione
agevolata prevista da tale disposizione legislativa del mancato
pagamento delle rate successive alla prima e quindi statuito la
correttezza della sentenza appellata di accoglimento del ricorso
introduttivo della lite.
Ric. 2017 n. 12193 sez. MT – ud. 21-06-2018
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regionale del Molise respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle

La censura è fondata.
Va premesso che, osservando il principio di autosufficienza del ricorso
l’agenzia fiscale ricorrente, ha evidenziato e dimostrato che il caso in
oggetto è riconducibile alla disposizione agevolativa di cui all’art. 12,
legge 289/2002.

della 1. n. 289 del 2000 costituisce una forma di condono clemenziale
applicabile anche in materia di IRAP, sicché, essendo pienamente certo
il “quantum” da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale,
l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero
importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive
alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente,
restando irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è
idonea ad impedire la decadenza» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21416 del
24/10/2016, Rv. 641578 – 01).
Peraltro, che se si facesse riferimento alla diversa ipotesi di cui all’art. 9
bis, legge 289/2002, si dovrebbe comunque dare seguito all’analogo
principio di diritto che «In tema di condono fiscale, la definizione
agevolata ai sensi dell’art. 9 bis della 1. n. 289 del 2002, comportante la
non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle
imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate
entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è
scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede
all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla
medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle
contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che
considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza
adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione
analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di
Ric. 2017 n. 12193 sez. MT – ud. 21-06-2018
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Ciò posto, deve essere ribadito che «La sanatoria prevista dall’art. 12

carattere eccezionale» (Sez. 5, Ordinanza n. 31133 del 29/12/2017, Rv.
646576 – 01).
In ogni caso e più radicalmente, per quanto riguarda l’IVA, ne va
ribadita la non condonabilità, secondo i consolidati principi che:
-«In tema di condono fiscale, l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, nella

pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, comporta una
rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito
già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente
ai crediti per IVA, per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE
del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un’interpretazione
adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17
luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di
infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata
l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli arti. 2
e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella
parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi
indicate. (Sez. U, Sentenza n. 3674 del 17/02/2010, Rv. 611635 – 01);
-«L’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui
consente di definire una controversia con l’Amministrazione
finanziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato
od omesso versamento dell’IVA, deve essere disapplicato a prescindere
da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi
preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere
“chiuso” del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli
obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17
maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative all’IVA,

secondo

l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio
Ric. 2017 n. 12193 sez. MT – ud. 21-06-2018
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parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il

2008, causa C-132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata
generale. Invero, anche tale forma di condono cosiddetto demenziale,
come le ipotesi di condono premiale previste dagli artt. 7 ed 8 della
menzionata legge n. 289 del 2002, è idonea a pregiudicare seriamente il
funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto,

Sentenza n. 20435 del 26/09/2014, Rv. 632453 – 01)
Ciò rilevato in diritto e pacifico in fatto che il contribuente non ha
versato le rate successive alla prima, la sentenza impugnata è
palesemente difforme dai principi di diritto espressi nei citati arresti
giurisprudenziali, risultando di contro pienamente legittimo

il

provvedimento di diniego della definizione agevolata de quo.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e,
decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, va respinto il ricorso introduttivo della lite.
Stante l’esito alterno delle fasi processuali, le spese dei gradi di merito
possono essere compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di
legittimità devono invece essere tassate secondo il generale principio
della soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese
dei gradi di merito; condanna l’intimata società contribuente a pagare
le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in
oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 21 giugno 2018
Il Pre

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2.300

incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto» (Sez. 5,

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