Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19787 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 591/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/08/2005 R.G.N. 948/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per accoglimento del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

che:

1. la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato l’illegitimita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra L.S. e Poste Italiane s.p.a.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria;

3. L.S. e’ stata assunta con contratto a termine protrattosi dal 1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002; tale contratto e’ stato stipulato a norma dell’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi;

la Corte territoriale ha attribuito, fra l’altro, valore decisivo per ritenere l’illegittimita’ del termine apposto al suddetto contratto individuale, alla circostanza che non erano state dedotte e pertanto non erano state nemmeno provate le circostanze di carattere straordinario che, ai sensi del citato art. 25 c.c.n.l., giustificavano l’apposizione del termine;

la suddetta impostazione e’ stata ampiamente censurata dalla societa’ ricorrente la quale denuncia, in particolare, la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art.. 1362 c.c. e segg. con riferimento all’interpretazione data dalla Corte di merito alla citata norma collettiva;

la censura e’ fondata;

secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimita’ la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588);

in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001;

e’ stato precisato inoltre (cfr., ad esempio, Cass. 26 settembre 2007 n. 20162; Cass. 20 aprile 2004 n. 9245), che, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, i sindacati non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, ben potendo legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali diverse (a carattere oggettivo ed anche meramente soggettivo), costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti;

in applicazione dei suddetti principi, premesso che l’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si e’ visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, deve ritenersi viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, come nel caso di specie, impone al datore di lavoro che intenda stipulare un contratto a termine invocando la suddetta causale l’onere di allegare e provare la sussistenza in concreto delle citate esigenze di carattere straordinario;

siffatta interpretazione e’ affetta da vizi di violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e vizi di motivazione: in primo luogo, la formulazione letterale della disposizione contrattuale non contiene elementi idonei ad esprimere il riscontrato significato riduttivo;

inoltre l’interpretazione accolta dai giudici di merito (anche con riferimento specifico al caso in esame) si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962;

l’interpretazione dell’accordo e’ stata, percio’, condizionata dal pregiudizio che le parti stipulanti non avrebbero potuto esprimersi considerando le specificita’ di un settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio postale, nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo; questo “pregiudizio”, erroneo alla stregua dei principi sopra enunciati, determina l’erroneita’ dell’interpretazione secondo cui l’accordo sindacale avrebbe autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta (da specificare e provare nel singolo contratto a termine) di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificita’ di uffici e di mansioni;

al riguardo, elementi utili per l’interpretazione si sarebbero potuto ricavare dal successivo (di pochi giorni) accordo 18 gennaio 2001 col quale le OO.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1,2001 per ricostruire in modo coerente l’intenzione delle parti quanto alla portata dell’autorizzazione stessa;

in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvedera’ in conformita’ con i suddetti principi; il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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