Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19787 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25438-2011 proposto da:

D.F.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

BARLETTELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GERARDO VASSALLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ENRICO

MITTONI, giusta delega in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1019/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/10/2010 R.G.N. 806/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PATRIZIA BARLETTELLI per delega verbale Avvocato

GERARDO VASSALLO;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/9 – 6/10/2010 la Corte d’appello di Salerno ha accolto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannato a reiscrivere D.F.N. negli elenchi agricoli del Comune di residenza ((OMISSIS)) per l’anno 2005, dopo aver accertato la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo con l’azienda “Agriflor” di Ruggiero Sabatino e, per l’effetto, ha riformato tale statuizione, rigettando la domanda di reiscrizione del D.F. in conseguenza dell’intervenuta decadenza prevista dalla L. n. 83 del 1970, art. 22.

Per la cassazione della sentenza ricorre D.F.N. con quattro motivi.

Il difensore dell’Inps, comparso all’udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 24 convertito nella L. n. 133 del 2008, nonchè la falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 convertito nella L. n. 83 del 1970, assumendo che nel caso di specie non poteva ritenersi operante il termine di decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22 trattandosi di norma abrogata dalla D.L. n. 112 del 2008, art. 24 a far data dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore del 25.6.2008, per cui alla data del 22.12.2008, in cui non era ancora decorso il termine di 120 giorni per la proposizione dell’azione giudiziale (nella fattispecie sarebbe maturato il 12.2.2009), risultava già abolita la stessa norma di cui al citato art. 22 sulla decadenza.

2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, comma 2, assumendo che la Corte d’appello di Salerno ha errato nel calcolare i termini amministrativi, concessi dal legislatore prima dei 120 giorni per l’inoltro dell’azione giudiziaria, in quanto ha omesso di computare il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo in seconda istanza alla Commissione centrale.

3. Col terzo motivo, proposto per violazione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, comma 2, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha errato nell’individuare la data di inizio del computo del termine di 90 giorni previsto in tale norma, avendo considerato come termine iniziale per il compimento del silenzio rigetto la data del 12.6.2008, che era la data di spedizione per raccomandata del ricorso amministrativo, mentre la decorrenza esatta era dal 17.6.2008, data di ricevimento della stessa da parte della competente commissione amministrativa.

4. Col quarto motivo, proposto per violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 e del D.L. n. 7 del 1970, art. 22convertito nella L. n. 83 del 1970, il ricorrente rileva che la Corte di merito non ha considerato che l’Inps, il quale aveva eccepito la decadenza e che era pertanto onerato della prova della conoscenza da parte dell’interessato del formarsi del silenzio-rigetto, non ha fornito una tale dimostrazione, per cui il destinatario del contestato provvedimento non è stato messo nella condizione di individuare la decorrenza del termine per proporre l’azione.

5. Osserva la Corte che il primo motivo è fondato.

In effetti, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato su G.U. n. 147 del 25.6.2008 – Suppl. ordinario n. 152), entrato in vigore il 25.6.2008 e convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto all’art. 24 (Taglia leggi), comma 1, che “a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato A e salva l’applicazione della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, commi 14 e 15”.

Tra le disposizioni normative abrogate di cui al predetto allegato “A” risulta quella della L. 11 marzo 1970, n. 83 di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli che all’art. 22 contemplava la causa di decadenza di cui trattasi.

A sua volta, la L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del predetto decreto-legge (pubblicata su G.U. n. 195 del 21.8.2008 – Suppl. ordinario n. 196) ha previsto all’art. 1, comma 2, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge. Quindi, alla data del 21.12.2008 non operava più la causa di decadenza oggetto del contendere e, in ogni caso, la stessa, che i giudici d’appello hanno ritenuto essersi perfezionata alla data del 12.1.2009, non era nemmeno maturata allorquando si manifestavano gli effetti della norma che l’aveva abrogata.

6. Nè è condivisibile il ragionamento dell’Inps, volto a sostenere l’assunto della permanenza in vigore della norma speciale sulla decadenza di cui trattasi, secondo il quale il D.L. n. 112 del 2008, art. 24 pur contemplando nell’allegato “A” l’espressa abrogazione della L. 11 del 1970, n. 83 a far data dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore dello stesso decreto, fa salva l’applicazione della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14 il cui comma 17 alla lett. e) espressamente statuisce che restano in vigore le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale (qual è sicuramente il D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970): invero, la norma di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 24 nel far salva l’applicazione della L. n. 246 del 2005, art. 14 non richiama affatto, come erroneamente affermato dall’Inps, la disposizione di cui al comma 17, lett. e), dello stesso art. 14, bensì della L. n. 246 del 2005, art. 14, i commi 14 e 15. Orbene, dell’art. 14, i commi 14 e 15 (semplificazione della legislazione) di quest’ultima legge contengono semplicemente la delega al Governo per l’adozione dei decreti legislativi atti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970 (quindi in epoca precedente alla norma oggetto di disputa), anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e i criteri direttivi che lo stesso comma 14 stabilisce.

7. Al riguardo, in caso analogo, questa Corte (Cass. sez. lav. n. 26161 del 19.12.2016) ha, infatti, precisato che “in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall’impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1970, è stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24 conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008, che fa salva l’applicazione della L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15 ma non del comma 17, la cui lett. e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale”.

8. In ogni caso sono fondati anche i restanti motivi del ricorso.

Invero, pur considerando la precedente disciplina sulla decadenza, il termine non è stato individuato correttamente dalla Corte d’appello, posto che, tenendo conto del ricorso amministrativo del 12.6.2008, ricevuto dalla competente Commissione il 17.6.2008, nonchè dei 90 giorni per il compimento del silenzio rigetto, avutosi il 15.9.2008, oltre che dei successivi 30 giorni per la proposizione del ricorso di seconda istanza e dei 120 giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria D.L. n. 7 del 1970, ex art. 22 il termine ultimo sarebbe venuto a cadere il 12.2.2009, per cui l’avvenuto deposito del ricorso in Tribunale in data 9.2.2009 era da ritenersi tempestivo.

Al riguardo è sufficiente ricordare che questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. sez. lav. n. 813 del 16.1.2007) che “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (in senso conforme v. pure Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29070 del 27/12/2011).

In definitiva, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con conseguente rinvio della causa per la trattazione del merito alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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