Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19786 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – est. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONACIS LUCIA, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS);

– intimata –

e sul ricorso n. 29717/2006 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TOLEMAIDE 28, presso lo studio dell’avvocato FREZZA MARIA

STELLA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARTOLI

SALVATORE, DI PALO SILVIA, MANZOLI GIOVANNA, giusta delega a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 607/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/05/2006 R.G.N. 36/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato BIAGIO BERTOLONE;

udito l’Avvocato GRECO MARIA IMMACOLATA per delega avvocati DI PALO,

MANZOLI, FREZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 12.1.2006, l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) conveniva dinanzi a quella Corte di Appello P.G. ed impugnava il lodo arbitrale in data 7.10.2005, con il quale la sanzione del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore era stata sostituita con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi. Deduceva l’azienda ricorrente che la delibera citata era illegittima per violazione degli artt. 13 e 14 del CCNL vigente, in virtu’ del quale il comportamento del dipendente, sanzionato con sentenza penale passata in giudicato, non consentiva altra sanzione se non il licenziamento medesimo.

2. Si costituiva il P. ed eccepiva preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso, perche’ si verteva in tema di arbitrato irrituale, onde l’impugnazione andava proposta dinanzi al Tribunale.

3. La Corte di Appello di Torino dichiarava la nullita’ del lodo e, nel merito, confermava il licenziamento. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– l’arbitrato de quo deve essere considerato rituale e quindi impugnabile dinanzi alla Corte di Appello, a sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, gia’ D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59;

– cio’ risulta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che cita, ed in particolare da Cass. SU n. 638.2002;

– il primo CCNL successivo alla emanazione della norma citata e’ quello del 2004, circostanza questa rilevante a sensi dell’originario D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 28;

– in realta’ il P. poteva avvalersi sia di un arbitrato rituale D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55 sia di un arbitrato irrituale ex art. 56 stesso decreto;

– nella specie il lavoratore ha proposto un arbitrato rituale;

– non sussiste nullita’ del lodo per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, adempimento questo non previsto;

– nel merito, l’opposizione e’ fondata, perche’ dinanzi ad una condanna penale per il reato di cui agli artt. 416, 110, 319, 318, 320 c.p. la norma collettiva e’ rigida e non consente l’applicazione di una sanzione minore rispetto al licenziamento, neppure in presenza di ritenute circostanze attenuanti.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione P.G., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera, la quale propone ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente ha presentato memoria integrativa. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59 quale introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 28, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 e 56, art. 412 ter e quater c.p.c.: l’arbitrato e’ irrituale e l’impugnazione andava proposta dinanzi al Tribunale.

6. Il motivo e’ infondato. Come giustamente rileva la Corte di Appello, il lavoratore aveva la possibilita’ di accedere ad un arbitrato sia rituale che irrituale, rispettivamente a sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 e 56. In fatto, il giudice di merito accerta che il P. intese adire l’arbitrato rituale a sensi del primo degli articoli citati, con la conseguenza che correttamente l’impugnativa e’ stata proposta dinanzi alla Corte di Appello e non al Tribunale. Trattasi di questione di interpretazione della domanda, rimessa al giudice di merito e risolta con motivazione adeguata.

7. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 13 e 14 del CCNL 19.4.2004 e dell’art. 653 c.p.: l’intervenuta condanna penale non preclude all’amministrazione ed al collegio arbitrale di valutare autonomamente fatti diversi ed ulteriori, che “illustrino meglio il rapporto tra dipendente ed azienda”. Nella specie, il collegio ha tenuto presente che il P. era elemento di recente assunzione, e di fatto si trovava ad operare in un reparto in cui una prassi consolidata prevedeva la commissione di fatti compensati con mance.

8. Il motivo e’ infondato. Si pone il problema in diritto se, in relazione a fatti per i quali e’ intervenuta condanna penale, possa il collegio arbitrale prendere in considerazione circostanze per cosi’ dire attenuanti tali da implicare l’irrogazione di una sanzione minore rispetto al licenziamento per giusta causa. Tale potesta’ del collegio sussiste quando la contrattazione collettiva indica la sanzione a titolo meramente esemplificativo, ma non quando il CCNL di settore ricollega la sanzione ad un determinato comportamento ovvero al fatto ontologicamente esistente di avere riportato condanna penale per determinati titoli di reato. Nella specie la contrattazione collettiva e’ rigida ed impone, nella situazione del P., il licenziamento tout court. Dinanzi a siffatta rigidita’ della previsione collettiva, va ritenuto che la valutazione di gravita’ di una mancanza sia stata predeterminata dalle parti stipulanti, senza che in presenza di fatti di oggettiva gravita’ permanga alcuno spazio di apprezzamento discrezionale rimesso al datore di lavoro o al collegio arbitrale.

9. Non trova quindi spazio la giurisprudenza in tema di sanzioni disciplinari che affida, in definitiva, al giudice il compito di accertare la sussistenza della giusta causa, pur in presenza di previsioni ad hoc dei contratti collettivi. Trattasi della giurisprudenza che risale alla sentenza n. 3645.1999, ripresa piu’ recentemente da Cass. n. 2906.2005 e Cass. 27464.2006: giurisprudenza la quale presuppone una norma elastica contenuta nella contrattazione collettiva e non applicabile ad una fattispecie in cui, dinanzi alla commissione di reati particolarmente gravi nell’ambito del servizio, per i quali sia riportata condanna penale definitiva, non vi e’ spazio per l’accertamento di circostanze attenuanti tali da derubricare la sanzione, operazione questa non prevista dal contratto.

10. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna P.G. a rifondere all’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) le spese del grado, che liquida in Euro 44,00 oltre Euro tremila/00 per onorari, piu’ spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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