Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19786 del 09/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19786

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28217-2011 proposto da:

C.A. C.F. (OMISSIS), S.M.S.L. C.F.

(OMISSIS), S.R.A. C.F. (OMISSIS), in qualità di eredi di

S.M., G.M. C.F. (OMISSIS), L.R.A. C.F.

(OMISSIS), in qualità di eredi di L.G., GE.MA.

C.F. (OMISSIS), A.S. (OMISSIS), A.A.

(OMISSIS), A.G. C.F. (OMISSIS), A.S. C.F.

(OMISSIS), in qualità di eredi di A.P., S.G.

C.F. (OMISSIS), M.A. nato a (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ISABELLA CASALES MANGANO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1963/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/02/2011 R.G.N. 2041/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ma.Gi. ed altri, già dipendenti dell’Ente Acquedotti Siciliani ed in quiescenza, chiedevano davanti al Tribunale di Termini Imerese il riconoscimento del loro diritto alla perequazione automatica del trattamento pensionistico in conformità a quanto previsto dalla L.R. Sicilia n. 6 del 1997, art. 36 a decorrere dall’1/1/1998. Il Tribunale adito rigettava la domanda ritenendo l’inapplicabilità della normativa regionale dovendo trovare applicazione la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13.

La Corte d’appello di Palermo,con la sentenza qui impugnata, ha richiamato la sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti n. 5/2008,secondo la quale il citato comma 13 era ascrivibile tra gli interventi urgenti e temporanei volti a rispondere ad esigenze di stabilizzazione finanziaria con carattere di provvisorietà,in vista anche di successivi interventi di riordino, per cui non appariva connotato da quella incisiva innovatività nel contenuto normativo da imporsi, come principio generale, che esigeva una attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale e che solo con la L. n. 338 del 2000, art. 69 la disposizione sulla perequazione automatica aveva assunto principio generale che richiedeva uniforme applicazione in tutto il territorio dello Stato, quale cardine della riforma per fini di contenimento dell’onere statale necessario al finanziamento delle prestazioni previdenziali.

Secondo la Corte, pertanto, la L.R. n. 6 del 1997 continuava ad applicarsi fino al 31/12/2000. Dall’1/1/2001, invece, la normativa statale di cui all’ad 69 citato era applicabile anche ai ricorrenti.

La Corte territoriale ha tuttavia rilevato che ogni diritto dei ricorrenti fino al 31/12/2000 si era prescritto in quanto l’unico atto interruttivo era costituito dalle richieste del tentativo obbligatorio di conciliazione notificate tra febbraio e maggio 2006.

Avverso la sentenza ricorrono i pensionati con due motivi. L’Acquedotto Siciliano è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L.R. n. 6 del 1997, art. 36, della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13 e della L. n. 388 del 2000, art. 69.

Secondo i ricorrenti la L. n. 449 del 1997 citata, art. 59, comma 13, nell’introdurre un meccanismo di perequazione automatica del trattamento pensionistico, non era applicabile nei confronti del personale in quiescenza della Regione siciliana nei cui confronti doveva trovare applicazione l’art. 36 L.R.. Osservano, infatti, che la prevalenza della normativa regionale era desumibile dalla circostanza che la Regione Sicilia era a statuto speciale e che l’art. 14, lett. Q) dello statuto riconosceva alla competenza esclusiva della Regione la materia del trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti, locuzione entro la quale si riteneva compreso il trattamento pensionistico degli impiegati e funzionari medesimi, secondo quanto affermato da Corte Costituzionale n. 19/1970.

Sottolineano che, secondo una tesi peraltro non condivisa,le norme statali dovevano ritenersi vincolanti, nel senso di esigere un’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, laddove enuncino, in modo esplicito o implicito, principi fondamentali ovvero siano ad essi collegati da un vincolo di essenzialità o necessaria integrazione. Deducono che la L. n. 449 citato, art. 59 non presentava le suddette caratteristiche e che, infatti, si limitava a dettare criteri della perequazione automatica assumendo limitata valenza alla luce del generale sistema pensionistico, regolando un aspetto specifico e costituendo norma di dettaglio.

Rilevano che analoghe osservazioni valevano per la L. n. 388 del 2000, art. 69 per effetto del quale il sistema di perequazione automatica,introdotto in via temporanea e provvisoria dal citato art. 59, veniva ad essere applicato a regime, limitandosi la nuova disposizione ad introdurre delle maggiori restrizioni al criterio di perequazione e che, dunque, era norma di dettaglio inidonea ad abrogare disposizioni regionali. Osservano che l’operatività della normativa regionale era confermata dalla previsione della L.R. n. 21 del 2003, art. 20 in base al quale il trattamento pensionistico del personale regionale era disciplinato dalla normativa regionale fino al 31/12/2003 trovando, invece, applicazione dall’1/1/2004 le norme statali circa le modalità di calcolo ed i requisiti di accesso della pensione.

2.Con il secondo motivo denunciano violazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 5. Censurano la sentenza nella parte in cui, dopo aver ritenuto fondata la richiesta dei ricorrenti per il periodo compreso tra l’1/1/1998 al 31/12/2000, ha affermato che nulla era dovuto per essere intervenuta la prescrizione quinquennale. Sostengono, invece, l’imprescrittibilità del diritto sostanziale all’adeguamento dovendosi ritenere, al più, prescritti i ratei scaduti conseguenti alla rideterminazione.

3.I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

4. Preliminarmente vanno ricordate le norme dello statuto siciliano, rilevanti nella presente fattispecie.

In particolare l’art. 14 del testo (tuttora vigente) individua una competenza legislativa esclusiva della Regione entro i limiti territoriali della Sicilia in un serie di materie, tra cui lo stato giuridico ed economico del personale regionale, che in ogni caso non può essere “inferiore a quello previsto per i dipendenti dello Stato”, nel rispetto delle leggi costituzionali e delle riforme agrarie ed industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano. Tale ultimo limite è stato generalmente interpretato come equivalente a quello delle “norme fondamentali delle riforme economico sociali” previsto per le altre regioni a statuto speciale, con ciò ampliando notevolmente il potere statale di controllo di merito delle scelte regionali.

Va, poi, richiamato l’art. 17 dello Statuto il quale prevede che, entro il limite dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, e per soddisfare condizioni particolari ed interessi propri della Regione, quest’ultima abbia una competenza legislativa concorrente su numerose materie, fra cui “legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale”, con l’ulteriore limite del rispetto dei “minimi stabiliti da leggi dello Stato”.

5.I ricorrenti, ex dipendenti dell’Ente Acquedotto Siciliano o loro eredi, chiedono la perequazione (ovvero la periodica rivalutazione) del trattamento pensionistico in atto, da loro goduto sulla base della L.R. siciliana n. 6 del 1997 a decorrere dal 1.01.98, sostenendo che non trovavano applicazione nei loro confronti, nè la Legge Statale n. 449 del 1997, art. 59 nè la successiva L. n. 388 del 2000. Secondo i ricorrenti il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali rientrava nella competenza esclusiva regionale di cui all’art 14 dello statuto che al punto q) prevede il “trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti”.

La tesi dei ricorrenti, che riconducono alla competenza legislativa esclusiva la fattispecie oggetto del presente giudizio,non può essere condivisa dovendo invece trovare accoglimento quanto affermato dalla sentenza impugnata che, facendo proprie le considerazioni svolte dalle sezioni riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 5/2008, ha sottolineato che lo statuto della Regione siciliana, mentre include tra le materie oggetto di legislazione esclusiva ” lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della regione “, inserisce la previdenza nelle materie nelle quali l’Assemblea regionale può legiferare entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale (art. 17 citato). L’art. 14 dello statuto disciplina, cioè, solo il rapporto di servizio dei dipendenti regionale.

Va, a riguardo, rilevato che la sentenza n. 19/1970 della Corte Costituzionale, citata dai ricorrenti, non sembra invero affermare il principio da essi voluto secondo cui la materia previdenziale rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva della regione sulla base del punto q) dell’art. 14. Detta pronuncia, come risulta agevolmente dalla sua lettura, si riferisce all’indennità di buonuscita e la Corte Costituzionale, riconducendola alla materia di cui all’art. 14 dello statuto, ha rilevato “che l’indennità di buonuscita accordata al personale statale dapprima col R.D. n. 2480 del 1923, disciplinata poi dal t.u. n. 619 del 1928 e successive modificazioni, se pure erogata a cura di un’apposita opera di previdenza, faccia parte integrante del trattamento di quiescenza, come vero e proprio diritto patrimoniale connesso con lo status di dipendente di ruolo che abbia maturato il diritto a pensione: e su ciò non influisce la circostanza che per la sua determinazione e liquidazione valgano norme non in tutto coincidenti con quelle regolative della pensione”.

Non risulta, pertanto, affermato il principio voluto dai ricorrenti e conseguentemente la materia previdenziale, e quindi anche la questione della perequazione del trattamento pensionistico, come sostenuto dalla Corte territoriale, è riconducibile alla competenza legislativa concorrente contemplata dall’art. 17 dello statuto regionale.

Deve, altresì, trovare accoglimento il successivo approfondimento effettuato dalla Corte territoriale circa il significato dello stesso art. 17 nella parte in cui riconosce la potestà legislativa concorrente “per soddisfare condizioni particolari ed interessi propri della Regione”, nonchè della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 57, che nell’estendere le disposizioni di cui all’ articolo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, precisa che ciò deve avvenire “in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione”.

La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che le disposizioni della normativa regionale vanno integrate con quella statale e che ciò non può valere per le disposizioni statali volte a disciplinare fattispecie particolari o che hanno un evidente carattere temporaneo e transitorio come nel caso dell’art. 59, comma 13, citato.

A riguardo va rilevato che effettivamente l’art. 59, comma 13, citato introduce una normativa temporanea di sospensione e di restrizione della perequazione automatica con riferimento ai trattamenti pensionistici “dovuti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme sostitutive od esclusive”. La norma riguarda le pensioni INPS particolarmente elevate e, a seconda dell’ammontare di esse, esclude o limita fortemente la perequazione automatica”, affermando il principio di diritto secondo cui “con riguardo a quest’ultima categoria di pensioni, la perequazione automatica rimane bloccata”.

Come è stato precisato anche da questa Corte e va qui ribadito, la norma della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13, – che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita con riferimento ai trattamenti previdenziali obbligatori ed a quelli specificamente contemplati da tale disposizione – ha chiaramente, nel quadro del corpus normativo, natura eccezionale oltre che temporanea (cfr Cass. 13573/2011).

6. Con la L. n. 388 del 2000, art. 69 la disposizione sulla perequazione automatica posta dalla legislazione statale ha assunto, invece, i caratteri di principio generale che richiede uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale e di cardine della riforma per fini di contenimento dell’onere statale necessario al finanziamento delle prestazioni previdenziali.

Anche su tale punto le argomentazioni della Corte non sono, pertanto, censurabili.

Deve rilevarsi, infatti, che la previdenza pubblica si basa sul sistema a ripartizione, cioè sull’utilizzo immediato dei contributi versati dai lavoratori in attività per pagare le prestazioni pensionistiche in essere: rappresenta, quindi, una solidarietà intergenerazionale tra lavoratori in attività e lavoratori a riposo. Il sistema della ripartizione, a differenza di quello basato sulla capitalizzazione, è destinato, evidentemente, a subire ripercussioni laddove il rapporto tra popolazione attiva e popolazione pensionata è sperequato. Infatti, quando il secondo indice di riferimento supera il primo ovvero quando squilibri si determinano a causa dell’alto tasso di disoccupazione e della scarsa crescita dei salari, la conseguenza è l’incidenza del divario determinatosi sulla spesa previdenziale pubblica (in un sistema di previdenza obbligatoria il trattamento pensionistico è garantito a tutti a prescindere dalla capienza dei contributi versati dai lavoratori in attività). Quando ciò si verifica si pone l’esigenza di stabilizzare tale spesa ed in questo contesto si collocano gli interventi legislativi che, specialmente nell’ultimo decennio del duemila hanno cercato di rendere compatibile la spesa previdenziale con il bilancio dello Stato. Si è trattato di interventi che si sono sviluppati in varie direzioni, e, per quanto qui interessa, è stata introdotta la disciplina di cui all’art. alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, alla L. n. 448 del 1998, art. 34 e alla L. n. 388 del 2000, art. 69 con cui sono stati rivisti i meccanismi automatici di indicizzazione delle pensioni. Le disposizioni sulla perequazione automatica posta dalla legislazione statale hanno assunto i caratteri di principi generali che devono trovare generalizzata applicazione in tutto il territorio dello stato, così come correttamente affermato dalla Corte territoriale. Nessun argomento a favore della tesi dei ricorrenti, può, infine, essere tratto dalla L.R. Sicilia n. 21 del 2003, art. 20 riguardando detta norma il personale in servizio. Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.

7. E’, altresì, infondato il secondo motivo con cui si censura la prescrizione che, secondo la Corte, si è maturata per tutto il periodo fino al 31/12/2000. Dopo tale data, come prima rilevato la perequazione è disciplinata dalla legislazione statale e dunque nessuna pretesa può essere avanzata.

8. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non si deve provvedere sulla liquidazione delle spese processuali poichè l’Ente è rimasto intimato.

PQM

 

Rigetta il ricorso, nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA