Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19786 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8602-2012 proposto da:

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLE ACACIE 23, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI

GENIO (c/o Centro Caf), rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE

AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato In ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO TRIOLO,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 189/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/03/2011 R.G.N. 976/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

Con sentenza depositata il 29.3.2011, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della statuizione di primo grado, liquidava in Euro 1.566,00 le spese del giudizio di primo grado intercorso fra S.M. e l’INPS, di cui Euro 492,00 per onorari, Euro 900,00 per diritti e Euro 174,00 per spese generali, compensando le spese della fase di gravame.

Contro questa pronuncia ricorre S.M. con tre motivi, illustrati con memoria. L’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza.

Diritto

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, della L. n. 1501 del 1957, art. unico della tariffa forense approvata con D.M. n. 127 del 2004 ed altresì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ridotto la misura dei diritti di procuratore da Euro 1.323,00 a Euro 900,00, sul presupposto che trattavasi di attività in parte non ancora espletate al momento della spedizione della lite e in parte (corrispondenza informativa e consultazioni con il cliente) non documentate.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, della L. n. 1501 del 1957, art. unico della tariffa forense approvata con D.M. n. 127 del 2004 ed altresì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ridotto la misura degli onorari da Euro 1.055,00 a Euro 492,00 senza offrire motivazione alcuna.

Da ultimo, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di merito compensato le spese del grado di appello pur in assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni indicate in motivazione.

Ciò premesso, il primo motivo è fondato. Questa Corte ha già infatti più volte statuito che le attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d’impugnazione (quali la richiesta di copie, il loro ritiro, la notifica della sentenza, l’accesso all’ufficio per ottenere l’atto notificato, l’esame della relazione di notifica e il prelievo del fascicolo) attengono alla fase del giudizio di cognizione, come previsto dalla tabella B allegata al D.M. n. 127 del 2004, sicchè le relative indennità vanno incluse dal giudice nel computo totale dei diritti richiesti con la nota spese (cfr. da ult. Cass. n. 548 del 2015); ed altrettanto deve dirsi con riferimento alle voci relative a corrispondenza informativa e consultazioni con il cliente, oggetto nel rito del lavoro di presunzione iuris tantum (cfr. Cass. nn. 21841 del 2007 e 11370 del 2004).

Parimenti fondato è il secondo motivo, dovendo il giudice che provvede alla riduzione degli onorari al di sotto del minimo debitamente motivare la sua pronuncia (Cass. n. 26152 del 2015) e non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcuna motivazione che non sia la tautologica affermazione secondo cui la somma indicata sarebbe “satisfattiva di ogni attività difensiva” (pag. 6).

Fondato, infine, è anche il terzo motivo, non ravvisandosi nella “natura delle questioni offerte alla cognizione di questa Corte” (cfr. sentenza impugnata, loc. cit.) alcuna delle gravi ed eccezionali ragioni che, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo risultante dalla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11), possono giustificare la compensazione delle spese, tali potendo ritenersi solo specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura” della controversia (arg. ex Cass. nn. 16037 del 2014 e 26987 del 2011).

Non essendosi la Corte territoriale attenuta ai superiori principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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