Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19785 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19785 Anno 2013
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Rep.

SENTENZA
Cd. 11/06/2013

sul ricorso 6967-2010 proposto da:
MASSERINI GIUSEPPE MSSGPP42S19D952 , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G CALDERINI 68, presso lo
studio dell’avvocato CECCHINI ANTONELLO, rappresentato
e difeso dall’avvocato GUELI EMILIO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
contro

1313

UPFIN S.R.L. 01481230165;
– intimato –

Nonché da:

1

Data pubblicazione: 28/08/2013

UPFIN S.R.L.

01481230165,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, sig. GUIDO ACERBIS,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,
presso lo studio dell’avvocato DI MEC STEFANO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati

atti;
– ricorrente incidentale contro

MASSERINI GIUSEPPE MSSGPP42S19D952 ;
– intimato –

avverso la sentenza n. 981/2009 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, depositata
il 10/11/2009 R.G.N. 295/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato SALVATORE VITALE per delega;
udito l’Avvocato STEFANO DI NEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale condizionato.

2

BERTACCHI FRANCO, BENEDETTI MARIO giusta delega in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Durante lo svolgimento di un giudizio promosso da
Giuseppe Masserini nei confronti della Upfin s.r.1., avente ad
oggetto il retratto agrario di alcuni fondi di proprietà della
società – giudizio che si concludeva con il rigetto della

d’appello di Brescia, nonché con sentenza di rigetto del
ricorso da parte di questa Corte – la Upfin s.r.l. promuoveva
altro giudizio nei confronti del Masserini, davanti alla
Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bergamo,
chiedendo la riconsegna dei fondi per assenza di un titolo in
capo al Masserini; nonché, in via subordinata, per sentire
dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del
convenuto e, in ulteriore subordine, per ottenere la
fissazione del termine di rilascio per scadenza contrattuale.
Il giudizio veniva in un primo tempo sospeso in attesa
della definizione dell’altro. Riassunto il procedimento dalla
Upfin s.r.1., la Sezione specializzata agraria del Tribunale
di Bergamo, con sentenza del 17 ottobre 2008, accertava che i
terreni erano stati condotti in locazione dal Masserini con un
contratto in deroga avente durata decennale, dal 1 ° gennaio
1986 al 31 dicembre 1995, poi prorogato, in assenza di
disdetta, per altri dieci anni. Riteneva quindi la Sezione che
tale contratto doveva considerarsi definitivamente scaduto
alla data del 31 dicembre 2005, per cui condannava il
convenuto al rilascio dei fondi in favore della Upfin s.r.1.,
3

S’,

domanda da parte del Tribunale di Bergamo e della Corte

nonché al pagamento di euro 1.988,35 a titolo di canoni e di
indennità per il periodo di occupazione successivo alla
scadenza ed al pagamento delle spese di giudizio.
2.

La pronuncia,

impugnata dal Masserini,

veniva

confermata dalla Corte d’appello di Brescia, Sezione

condanna dell’appellante al pagamento delle ulteriori spese
del grado.
3. Avverso la sentenza della Sezione specializzata agraria
della Corte d’appello di Brescia propone ricorso principale
Giuseppe Masserini, con atto affidato a due motivi.
Resiste la Upfin s.r.l. con controricorso, contenente
anche ricorso incidentale condizionato.
La Upfin s.r.l. ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

La

Upfin

s.r.l.

ha

eccepito

preliminarmente

l’inammissibilità del ricorso, rilevando che lo stesso,
notificato in data 1 0 marzo 2010, sarebbe tardivo in relazione
all’avvenuta notifica della sentenza d’appello, alla parte
oggi ricorrente, in data 23 dicembre 2009; notifica che,
compiuta presso la cancelleria della Corte d’appello di
Brescia, sarebbe valida ai fini del decorso del termine in
considerazione della elezione di domicilio, da parte del
Masserini, nel circondario del Tribunale di Bergamo anziché in
quello del Tribunale di Brescia, sede della Corte d’appello.
2. Tale eccezione è fondata.

specializzata agraria, con sentenza del 10 novembre 2009, con

Risulta dalla sentenza d’appello e dagli atti del relativo
giudizio – cui la Corte ha accesso in considerazione del tipo
di eccezione prospettata – che Giuseppe Masserini, odierno
ricorrente, era difeso in quel giudizio dall’Avv. Mauro Baroni
del foro di Bergamo e che risultava elettivamente domiciliato

eletto domicilio nel circondario del Tribunale di Brescia,
sede della Corte d’appello investita del giudizio di secondo
grado.
Risulta dal fascicolo della parte controricorrente che la
sentenza d’appello, depositata il 10 novembre 2009, fu
notificata in data 23 dicembre 2009 presso la cancelleria
della Corte bresciana; come pure risulta che la sentenza fu
spedita per la notifica all’Avv. Mauro Baroni nell’indirizzo
di Seriate in data 22 dicembre 2009, tanto che lo stesso
Masserini asserisce, nel ricorso, che la sentenza gli fu
notificata il 30 dicembre 2009 (peraltro, senza fornirne la
prova).
2.1. Ora, l’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37,
dispone che i difensori che esercitano il proprio ufficio in
un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del
tribunale cui sono assegnati, sono tenuti ad eleggere
domicilio «nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria
presso la quale il giudizio è in corso» (primo comma), e che,
in difetto, il domicilio si intende eletto presso la

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presso lo studio del medesimo in Seriate (BG), senza aver

cancelleria dell’autorità giudiziaria davanti alla quale si
celebra il giudizio (secondo comma).
Tale disposizione è stata oggetto di due pronunce – l’una
assai recente e l’altra non lontana – delle Sezioni Unite di
questa Corte, le quali hanno affermato che il difensore che

tribunale cui è assegnato, deve eleggere domicilio nel luogo
dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso
il processo e che, in mancanza, tale elezione si intende fatta
presso la cancelleria del giudice procedente; essa assume
rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso
del termine breve per l’impugnazione, nonché per la notifica
dell’atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante
l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio
fatta dalla parte stessa nella procura alle liti (sentenza 5
ottobre 2007, n. 20845).
Più di recente, con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10143,
le medesime Sezioni Unite hanno confermato tale orientamento,
ribadendo che l’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, trova
applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense
fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come
derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e,
quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi
alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto
all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui
circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché

6

esercita il suo ministero fuori della circoscrizione del

appartenente allo stesso distretto di quest’ultima (che è
proprio il caso verificatosi nell’odierno giudizio). A tale
.

sistema si può derogare – a partire dalla data di entrata in
vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ.,
apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183 –

certificata comunicato al proprio ordine (ipotesi del tutto
estranea, anche ratione temporis, al caso in esame).
2.2. Ne consegue che la notificazione della sentenza
d’appello avvenuta presso la cancelleria della Corte d’appello
di Brescia, in mancanza di un’elezione di domicilio da parte
del Masserini nel circondario del Tribunale di quella città,
era idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni
per la proposizione del ricorso per cassazione, sicché la
notifica di questo in data 1 0 marzo 2010 è irrimediabilmente
tardiva.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
.

in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto
ministeriale

20

140,

sopravvenuto a

dichiara l’inammissibilità

del ricorso e

luglio 2012,

n.

disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte,

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio

7

in caso di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica

di cassazione, liquidate in complessivi euro 8.200, di cui
euro 200 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza

Sezione Civile, 1’11 giugno 2013.

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