Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19785 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. II, 27/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1325/2010 proposto da:

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato

FALVO D’URSO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato BAJARDO

Fausto Paolo giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato CORVASCE

Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MANTOVANI FRANCESCO giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3185/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

5/11/08, depositata il 26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Spangaro Lorenzo (delega avvocato Bajardo Fausto

Paolo), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Amitrano Margaret (delega avvocato Corvasce

Francesco), difensore del controricorrente e ricorrente incidentale

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARD1 che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Dalla roggia Frata Ospedaletta attingono acqua tanto il terreno dell’attore F.P. che il terreno del convenuto V.G., siti in (OMISSIS).

Il F. agiva nel gennaio 2000, lamentando che nell’estate 1998 il V. aveva tombinato un tratto del canale lungo il confine della sua proprietà, con tubi di diametro insufficiente e apponendo una griglia di ferro.

Il tribunale di Lodi rigettava la domanda volta all’adeguamento della condotti, domanda che veniva accolta dalla Corte d’appello di Milano il 26 novembre 2008.

V. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 gennaio 2010, con unico motivo.

F. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso il V. denuncia vizi di motivazione della sentenza “su un fatto controverso decisivo per il giudizio”.

Il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, giacchè il nuovo rito, che abroga l’art. 366 bis c.p.c., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nella L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (Cass. 26364/09). Esso è inammissibile.

Si rileva infatti la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Nella disposizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

Nella specie tale chiara e sintetica indicazione è del tutto mancata.

Inoltre la critica svolta in ricorso, come prontamente rilevato dal resistente, si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.

I vizi della motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 6064/08; 18709/07).

Infine il motivo è viziato sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, perchè non riporta le risultanze che asserisce essere decisive e non valutate o insufficientemente considerate.

Vi si legge infatti che sarebbe stato trascurato l’esame della consulenza tecnica acquisita in primo grado e si fa riferimento a deposizioni testimoniali non adeguatamente considerate e a “documenti prodotti da controparte”, che si assume non adeguatamente valutati.

Viene però omessa la trascrizione testuale e integrale di tali risultanze o almeno di tutte le parti salienti (perchè non utilizzate dalla Corte, o ignorate, o per qualche verso da valorizzare).

Il ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sulla specifica domanda, formulata in sede di appello, di restituzione delle somme pagate dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il motivo è inammissibile, perchè non si conclude con il quesito di diritto, indispensabile in relazione alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4.

Discende da quanto esposto, ai sensi degli artt. 366 e 366 bis c.p.c., la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Stante la maggiore incidenza, sul merito della controversia, delle questioni poste dal ricorso principale, rispetto alla mera omissione di pronuncia in ordine al recupero delle spese di lite domandato in via incidentale, si giustifica la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA