Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19785 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19785 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 5123-2018 proposto da:
NDONG OUSMANE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso danvvocatoM i PPO FINOCG1 -IIARO

– ricorrente contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA;

– intimato avverso l’ordinanza n. 137/2017 del GIUDICE DI PACE di
RAGUSA, depositata il 26/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 25/07/2018

Il Giudice di Pace di Ragusa ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto da Ndong Ousmane, avverso il decreto di
espulsione emesso nei suoi confronti il 23.03.2017, ritenendolo
carente di valida procura alle liti, giacché non era possibile
identificare con certezza il soggetto che aveva conferito il

ricorre Ndong Ousmane, con un mezzo. Il Prefetto della
Provincia di Ragusa non ha depositato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 83 c.p.c., 24 e 113 Cost., dell’art. 13
della CEDU, dell’art. 47 della Carta di Nizza, dell’art. 2, comma
1, del D. Igs. 286/1998, è fondato. Ed, invero, è principio
consolidato di questa Corte che la funzione del difensore di
certificare l’autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi
degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un
negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura
essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della
parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti
processuali che il difensore è legittimato a compiere, è
destinata a dispiegare i suoi effetti nell’ambito del processo. 2.
Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto
processuale e con l’autentica della procura riferita allo stesso,
compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di
pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata
soltanto con la querela di falso (Cass. n. 17473 del 2015; n.
24939 del 2017), il che non è stato fatto. 3. Va aggiunto che la
giurisprudenza citata (Cass. SU n. 5398 del 1995) non è
pertinente nella specie, essendo relativa al diverso caso di
procura rilasciata con firma illeggibile da rappresentante di
persona giuridica non indicato per nome, rendendo così
Ric. 2018 n. 05123 sez. M1 – ud. 28-06-2018
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mandato, perchè privo di documenti idonei. Per la cassazione,

impossibile (alle altre parti ed al giudice) l’accertamento della
sua legittimazione e, quindi, dello jus postulandi del difensore.
4. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio
della causa al Giudice di Pace di Ragusa che, in persona di
diverso giudicante, si atterrà al richiamato principio di diritto e

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e
rinvia, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Giudice
di Pace di Ragusa in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018
Il P sidente

provvederà anche sulle spese di questa fase del giudizio.

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