Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19785 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.09/08/2017),  n. 19785

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20542-2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO

CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LORELLA FRASCONA’, LUCIA PUGLISI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.U. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

C.U. C.F. C(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RENATO FUCINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA

STILLITANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PATRIZIO BERNINI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO

CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LORELLA FRASCONA’, LUCIA PUGLISI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 73/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/02/2011 R.G.N. 439/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo principale, rigetto del primo motivo e rigetto del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 21-6-2011, la Corte d’appello di Brescia, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato legittima la classificazione dell’attività di impresa di C.U. con riferimento alla voce 7230 con decorrenza 1.10.2007 ed ha accertato il diritto del medesimo, nei confronti dell’Inail, alla riduzione del premio assicurativo di cui alla L. n. 40 del 1999.

In pratica la Corte, pur riconoscendo che l’inquadramento dell’attività di carico e trasporto con betoniera del calcestruzzo già miscelato, così come operato dall’Inail, era corretto, ha nel contempo osservato che all’assicurato competeva la predetta riduzione, negata dall’Inail, dal momento che traspariva dalla suddetta norma la volontà legislativa di riconoscere il predetto beneficio a chi operava il trasporto per conto terzi, di per sè solo considerato. La Corte ha, infine, chiarito che la riclassificazione decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello della denunzia della variazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con due motivi.

Resiste con controricorso C.U., il quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi, al cui accoglimento si oppone l’Inail.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’Inail deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di “riconoscimento dello sconto per autotrasportatori” e successive modifiche, del D.L. n. 517 del 1996, art. 6 conv. in L. n. 611 del 1996, del D.L. n. 1 del 1997, art. 3 conv. in L. n. 38 del 1997, art. 2 – septies ed in particolare del D.L. n. 451 del 1998, art. 2 conv. In L. n. 40 del 1999, oltre che l’errata interpretazione delle stesse in relazione all’art. 12 disp. gen., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente censura l’impugnata sentenza in merito alla decisione di rigetto del motivo col quale era stato contestato il diritto dell’assicurato di beneficiare dello speciale sconto di cui sopra in relazione alla tariffa dei premi Inail, sostenendo, in ultima analisi, che l’autobetoniera, anche quando utilizzata per caricare, trasportare e scaricare calcestruzzo premiscelato, deve ritenersi non un mero mezzo di trasporto, come tale rientrante nelle categorie destinatarie del beneficio in esame, ma una macchina di lavorazione della materia trasportata, in quanto dotata di un tamburo rotante costituente un sistema di mescolazione dei vari componenti (cemento, acqua, sabbia, ghiaia ed eventuali additivi) per la produzione o anche per il solo mantenimento del calcestruzzo allo stato liquido durante il trasporto.

Il motivo è infondato.

Infatti, il D.L. 28 dicembre 1998, n. 451, art. 2, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1999, n. 40, contenente disposizioni urgenti per gli addetti ai Settori del trasporto pubblico locale e dell’autotraSporto, stabilisce che “I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999 nei limiti di Lire 40 miliardi”.

E’, quindi, corretta la decisione della Corte d’appello laddove, evidenziando il dato letterale di tale norma e la mancata previsione di limitazioni, ritiene che la volontà legislativa era proprio quella di riconoscere la riduzione al trasporto per conto terzi di per sè stesso considerato (qual’era sicuramente quello dell’impresa C.U.), per cui non è tanto il tipo di mezzo utilizzato che determina la ragione dello sgravio, quanto la natura dell’attività svolta dall’impresa.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 16, comma 2, lett. a) l’Inail contesta la decorrenza della riclassificazione dell’attività, così come individuata dalla Corte di merito, assumendo che era stata proprio l’incompletezza della denuncia di esercizio presentata dalla ditta C. nel 1996 a determinare una classificazione e, quindi, una contribuzione errata per difetto a vantaggio della parte autrice dell’errore, per cui quest’ultima avrebbe dovuto subire la retrodatazione della riclassificazione a lei sfavorevole.

Anche tale motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente posto in risalto che già all’origine l’Inail aveva a disposizione tutte le informazioni necessarie per una corretta classificazione, posto che l’assicurato aveva descritto esaurientemente il tipo di trasporto praticato, indicando il materiale trasportato (calcestruzzo) e la macchina (betoniera), per cui era da escludere che l’errore dell’istituto fosse dipeso da non corrette informazioni del datore di lavoro. Quindi, la decorrenza della nuova classificazione, operata a seguito di richiesta di rettifica e di accertamento ispettivo, doveva essere fissato, secondo la Corte di merito, al primo giorno del mese successivo alla comunicazione con lettera raccomandata della variazione.

Va, infatti, ricordato che si è già avuto modo di precisare (Cass. Sez. lav. n. 16547 del 5.8.2005) che “in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 preleggi, il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al D.M. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d’ufficio dall’Inail sia che l’esatta classificazione sia individuata dal giudice”.

3. Col primo motivo del ricorso incidentale, proposto per vizio di motivazione, C.U. contesta che l’attività di trasporto di calcestruzzo mediante autobetoniera rivestisse un carattere di pericolosità superiore al generico trasporto di merci su strada, per cui sarebbe errata la classificazione operata dalla Corte di merito sulla scorta dei rilievi dell’Inail.

4. Col secondo motivo del ricorso incidentale si segnala la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di classificazione delle lavorazioni per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: D.M. 12 dicembre 2000; Circolare Inail n. 9 dell’11.2.2002. Si evidenzia, altesì, l’errata interpretazione delle stesse norme in relazione all’art. 12 disp. gen.. Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Infatti, con argomentazione logico-giuridica immune da rilievi di legittimità, la Corte territoriale ha posto bene in evidenza, una volta accertato il tipo di attività svolta in modo incontestato dal C. ed una volta stabilito che i criteri per la tariffa sono quelli enunciati nel dm 12.12.2000, che la tariffa deve essere applicata individuando il rischio corrispondente all’attività considerata, in assenza di una voce esattamente corrispondente.

Ciò premesso, la stessa Corte ha correttamente rilevato che la formulazione letterale della voce tariffaria 7230 contemplava in modo alternativo diverse attività (conglomerati cementizi: produzione, confezionamento, trasporto con autobetoniere, sollevamento con autopompa), per cui l’attività dell’appellato (carico di calcestruzzo già miscelato, trasporto con betoniera in funzione) era espressamente contemplata fra quelle, non necessariamente cumulative, indicate nella predetta voce di tariffa. Tra l’altro, la stessa Corte ha giustamente messo in risalto la circostanza per la quale il carico, lo scarico ed il trasporto implicavano nella fattispecie l’uso di macchine diverse da un comune veicolo, il cui funzionamento, sia per la parte meccanica in movimento, sia per il particolare materiale movimentato, presentava ‘rischi specifici e diversi, per cui finiva per essere irrilevante il fatto che il C. non provvedesse anche alla produzione del calcestruzzo.

In definitiva entrambi i ricorsi vanno rigettati.

La reciproca soccombenza delle parti comporta la compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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