Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19785 del 04/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28074-2011 proposto da:

O.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PAOLO EMILIO 24-D, presso lo studio degli avvocati ANGELA

DELUIGI TESTI e PLACIDO PULIATTI, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI, 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3948/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 13.07.2011 R.G.N. 6222/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato ANGELA DELUIGI TESTI;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 3948 del 2011, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da O.V. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, recependo le conclusioni del c.t.u. medico legale, aveva dichiarato il suo diritto all’indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del (OMISSIS).

La Corte disattendeva il motivo di gravame con il quale si lamentava che il Tribunale avesse riconosciuto la provvidenza solo dalla seconda domanda amministrativa, e non da quella più risalente, presentata in data (OMISSIS), argomentando che la sentenza di primo grado non conteneva alcun riferimento alla prima domanda amministrativa, e che tale omissione di pronuncia non era stata censurata dall’appellante, che si era limitata a riproporre le argomentazioni contenute nel ricorso di primo grado, in violazione dell’art. 434 c.p.c..

Avverso tale sentenza O.V. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato atto di costituzione al solo fine di ricevere l’avviso per l’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non rilevare che l’atto di appello consentiva di individuare con idonee argomentazioni l’errore in cui era incorsa la sentenza di primo grado, con richiamo alla prima domanda amministrativa.

2. Come secondo motivo, in via subordinata, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e si rileva l’erroneità della sentenza d’appello, laddove afferma che sul punto relativo all’esame della prima domanda amministrativa si sarebbe formato il giudicato. Sostiene che, anche sulla base della valutazione della Corte d’appello, la domanda riferita alla più risalente decorrenza non sarebbe stata respinta, implicitamente nè esplicitamente, ma solo non esaminata, sicchè la sentenza avrebbe valore meramente processuale e non anche sostanziale e la domanda potrebbe essere riproposta.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale di Roma riconobbe a O.V. l’indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del (OMISSIS), dichiarando di condividere le conclusioni del c.t.u. La decorrenza integrava quindi un accoglimento parziale della domanda, le cui ragioni giustificative risultavano illustrate mediante il rinvio all’elaborato peritale.

Si rammenta infatti che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso, infatti, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519).

Nel ricorso in appello (il cui contenuto è riportato a pg. 4 del ricorso), tale argomentazione era stata censurata: si riferiva infatti di avere presentato una prima domanda amministrativa in data (OMISSIS), che veniva rigettata e reiterata in data (OMISSIS), con nuova domanda anch’essa respinta, e che con il ricorso di primo grado si era chiesto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento dalla prima data. Si argomentava poi alla pg. 7 che i requisiti invalidanti ricorrevano sin dalla prima domanda amministrativa, contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.u. di primo grado, e si concludeva in tal senso.

Il motivo d’appello, con riferimento a tale decisione di rigetto, era quindi sufficientemente specifico, laddove riproponeva la domanda di primo grado e ne argomentava la fondatezza richiamando gli aspetti sanitari che erano stati disattesi dal c.t.u. Risultavano quindi rispettati i requisiti dei motivi di impugnazione, quali individuati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento al previgente testo dell’art. 434 c.p.c., comma 1, che richiede che le ragioni dell’ l’impugnazione siano formulate con un sufficiente grado di specificità e siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, (v. ex plurimis Cass. n. 5210 del 2003, Cass. n. 8926 del 2004, Cass. n. 967 del 2004, Cass. n. 11781 del 2005, Cass. n. 12984 del 2006, Cass. n 9244 del 2007, e già Cass S U. n. 9628 del 1993, n. 9244 del 2007, Cass. n. 15166 del 2008, Cass. n. 25588 del 2010, Cass. SU n. 23299 del 2011, Cass. n. 1248 del 2013, Cass. n. 6978 del 2013). Nè si esclude che il ricorso in appello possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado, purchè esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata (Cass. n. 2143 del 2015).

4. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata.

5. Segue la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto ed il rinvio per nuovo esame, ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA