Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19784 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.09/08/2017),  n. 19784

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19466-2011 proposto da:

S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO MINA;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIA PUGLISI,

LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/05/2011 R.G.N. 542/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 4/5/2011, ha rigettato l’impugnazione proposta da S.G. contro la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda dell’appellante volta ad ottenere la condanna dell’Inail a corrispondergli la rendita per malattia professionale (ipoacusia e angioneuropatia) in misura corrispondente all’avvenuto aggravamento;

la Corte territoriale ha ritenuto la parte decaduta dal relativo diritto in applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 137, u.c., essendo trascorso, al momento della domanda amministrativa, il termine annuale per chiedere la revisione per aggravamenti verificatisi entro il quindicennio dalla costituzione della rendita;

S. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi (violazione o falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 1,3,4,66,74,83,84,131 e 137, artt. 3 e 38 Cost., art. 112 cod. proc. civ., e insufficiente o carente motivazione), illustrati da memoria; l’Inail resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

questa Corte ha più volte affermato che il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull’esistenza stessa del diritto, in quanto individua l’ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, in pejus o in melius, delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull’attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche (Cass. 17/2/2011, n. 3870;

l’art. 137, u.c., t.u. dispone che la domanda di revisione di una rendita da malattia professionale deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni: si ritiene pacificamente trattarsi di un termine di decadenza annuale (Cass. 26/8/2004, n. 15925; Cass., 6/8/2004, n. 15260; Cass. 24/1/2003 n. 1098);

tale orientamento è stato confermato da Cass. Sez. Un. 21/5/2003 n. 10839, la quale, decidendo anche sulla questione se dopo il quindicennio previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137 operasse anche per l’INAIL la decadenza annuale, ha così statuito:

a) “Il termine, di complessivi quindici anni, per la revisione della rendita per inabilità professionale, previsto dall’art. 137 del T.U. di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non preclude la revisione adpera dell’INAIL per miglioramenti delle condizioni dell’assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio”;

b) “è preclusa la possibilità per l’INAIL di disporre la revisione per miglioramento (e si verifica quindi il consolidamento del trattamento in atto) ove l’Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, non comunichi all’interessato l’inizio del relativo procedimento”;

infine, la Corte costituzionale con la sentenza n. 46 del 2010, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 132 e 137 sollevate, in riferimento agli artt. 3,32 e 38 Cost., dal Tribunale di Brescia per difetto di rilevanza (ord. n. 97 del 2009, richiamata dal ricorrente);

nella fattispecie in esame è incontestato che: a) il ricorrente è titolare di rendita per malattia professionale (ipoacusia e angioneuropatia), a decorrere dal 1992 (7/10/1992); b) il termine di quindici anni per la revisione prevista dall’art. 137 è scaduto nell’ottobre 2007; c) nell’ottobre 2008 è scaduto il termine annuale di decadenza di cui all’ultimo comma della norma citata; d) la domanda di revisione del grado di invalidità è stata presentata dal ricorrente, come risulta dallo stesso ricorso, in data 1/10/2009, oltre il termine annuale di decadenza;

la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi in esame, sicchè non si ravvisa la violazione di legge nè il difetto di motivazione denunciati con il ricorso per cassazione;

quanto a quest’ultima censura, meglio illustrata nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, è anch’essa infondata: la Corte territoriale ha correttamente interpretato la domanda come richiesta di aumento della rendita in misura corrispondente all’avvenuto aggravamento ai sensi del t.u. n. 1124 del 1965, art. 137 per il quale trova applicazione il termine annuale di decadenza, e ciò per l’assorbente considerazione che come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, il suddetto aggravamento è intervenuto entro il quindicennio dalla decorrenza della rendita, e tale circostanza non è stata oggetto dell’appello (pag. 4 della sentenza);

il ricorrente tenta di introdurre la diversa questione del riconoscimento di una nuova rendita ai sensi del t.u. n. 1124 del 1965, art. 131 in ragione del protrarsi dell’esposizione al rischio morbigeno e a tal fine cita il precedente di questa Corte n. 5550/2011;

ma anche sul punto la decisione della corte bresciana è corretta e in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2010, invocata dal ricorrente, nella quale sono state ben distinte le ipotesi disciplinate dal t.u. n. 1124 del 1965, artt. 80, 131 e 132), da un lato e art. 137 dall’altro: le prime riguardano l’ipotesi in cui un lavoratore, già titolare di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale sia colpito da nuovo infortunio o contragga nuova malattia, laddove la seconda disciplina il caso in cui l’invalidità dipendente dall’infortunio o dalla malattia per i quali sia stata costituita la rendita INAIL, si aggravi o migliori nel corso del tempo (art. 137);

i giudici delle leggi hanno infatti precisato che le norme di cui agli artt. 80 e 131, riferendosi all’ipotesi di “nuovo” infortunio o “nuova” malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale (“vecchia”, quindi, in contrapposizione alla “nuova”), il protrarsi dell’esposizione al medesimo rischio patogeno determini una “nuova” inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta;

tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l’ipotesi così delineata nell’ambito di applicabilità del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137 il quale si riferisce esclusivamente all’aggravamento eventuale e consequenziale dell’inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia;

quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una “nuova” malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 80, estesa alle malattie professionali dall’art. 131;

la diversità delle due ipotesi imponeva una diversa prospettazione della domanda, che la Corte non ha ravvisato senza che sul punto sia stata mossa adeguata e specifica censura (su cui v. Cass. 21/2/2014, n. 4205); sotto questo aspetto, il caso in esame non è sovrapponibile a quello esaminato nel precedente citato di questa Corte (Cass. N. 5550/2011), in cui si dà atto che “con domanda amministrativa del.., era stato fatto valere non un aggravamento verificatosi entro il quindicennio, ma l’aggravamento verificatosi nel periodo successivo, data la continuazione in atto della attività morbigena”;

il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, in mancanza di autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ..

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.500 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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