Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19784 del 04/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15058/2011 proposto da:

F.M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CONFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato MONICA

BATTAGLIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato FURIO TARTAGLIA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO

PETRIZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7317/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/10/2010 R.G.N. 8465/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato BATTAGLIA MONICA;

udito l’Avvocato PIETROPAOLI ANDREA per delega Avvocato TARTAGLIA

FURIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 23.10.10 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di F.M.G. (assistente personale organizzazione e servizi senior presso l’ufficio sviluppo risorse – reperimento interno alle dipendenze di ENEL Distribuzione S.p.A.) contro la sentenza n. 2548/05 del Tribunale capitolino, che ne aveva respinto le domande di superiore inquadramento contrattuale (A1S o, in subordine, A1 in luogo di quello BSS applicatole, in base al CCL dipendenti elettrici ENEL) e di risarcimento danni (patrimoniali e non) da demansionamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre F.M.G. affidandosi a cinque motivi.

ENEL Distribuzione S.p.A. resiste con controricorso.

Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., e degli artt. 99, 163, 414 e 434 c.p.c., vuoi per avere la Corte territoriale malamente interpretato la domanda (finalizzata ad ottenere il livello A1S o, in subordine, A1 in luogo di quello BSS), vuoi per non avere esaminato il tenore professionale delle mansioni espletate dalla ricorrente in relazione al livello Al, il tutto partendo anche dall’erroneo presupposto che la lavoratrice fosse inquadrata nel livello BS anzichè in quello BSS.

In base al medesimo rilievo il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 17 CCL personale dipendenti ENEL e vizio di motivazione, nella parte in cui la gravata pronuncia si è limitata ad un’interpretazione meramente letterale delle declaratorie contrattuali, senza alcun adattamento alle modalità con cui la ricorrente espletava le proprie mansioni all’interno dell’organizzazione dell’azienda, in considerazione delle sue dimensioni, delle competenze dell’ufficio in cui la ricorrente operava e del necessario bagaglio di conoscenze tecniche della lavoratrice; inoltre – prosegue il ricorso – la Corte territoriale ha confuso il concetto di funzioni direttive con quello di funzioni dirigenziali e non ha considerato che nella categoria A1 non sono previsti quei poteri di rappresentanza e quelle funzioni di coordinamento di altro personale il cui difetto è stato valorizzato dalla sentenza impugnata al fine di rigettare il gravame della lavoratrice; nè – si conclude il motivo – i giudici d’appello hanno tenuto conto del fatto che, prevedendo la struttura aziendale determinati quadri cui attribuire i poteri di rappresentanza e le funzioni di coordinamento di altro personale, i poteri medesimi non potevano caratterizzare in via esclusiva le categorie contrattuali rivendicate.

Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha desunto dalla deposizione del teste M. che la ricorrente non avesse patito un mutamento in peius delle mansioni assegnatele: in realtà prosegue il ricorso – dalla stessa sentenza emerge un notevole impoverimento qualitativo delle mansioni, sostanzialmente ridotte a quelle di una dattilografa di categoria C.

Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., perchè persino il fatto che la ricorrente avesse svolto sempre le stesse modeste mansioni (secondo quanto ritenuto dai giudici d’appello), inferiori rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza, sarebbe comunque bastato a confermare il lamentato demansionamento.

2- I primi due motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono inammissibili oltre che infondati.

Sono inammissibili perchè in sostanza denunciano un errore revocatorio, astrattamente da far valere ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (e, quindi, non con ricorso per cassazione).

Sono altresì infondati perchè la sentenza impugnata, nel momento stesso in cui ha asserito che la ricorrente non ha svolto attività riconducibili ad alcuna delle declaratorie di cui al gruppo A, ha sostanzialmente risposto alla domanda principale e a quella subordinata, rigettandole entrambe.

3- Il terzo motivo, là dove prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 17 CCL personale dipendenti ENEL, è improcedibile per mancata produzione del testo integrale del CCL personale dipendenti ENEL.

Invero, per costante giurisprudenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 4350/15; Cass. n. 2143/2011; Cass. 15.10.10 n. 21358; Cass. S.U. 23.9.10 n. 20075; Cass. 13.5.10 n. 11614), nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale della fonte convenzionale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c..

Nè a tal fine basterebbe la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tali atti siano stati eventualmente depositati, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ad es., Cass. n. 27228/14), il che nel caso in esame non è avvenuto.

Per il resto, il terzo motivo – nella parte in cui denuncia un vizio di motivazione – in realtà si risolve nel sollecitare un nuovo esame del materiale di causa per opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni: si tratta d’un modus operandi inidoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, applicabile ratione temporis, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134).

In breve, le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema.

4- Il quarto motivo è fondato, atteso che la motivazione adottata dai giudici d’appello presenta un profilo di intrinseca contraddittorietà che emerge dallo stesso testo della sentenza.

Invero, nell’affrontare la questione del lamentato demansionamento, la Corte territoriale esordisce con l’asserire che la società appellata avrebbe provato che non vi sarebbe stato alcun mutamento delle mansioni di F.M.G. e, a (ritenuta) dimostrazione di ciò, trascrive la deposizione del teste M., che invece, proprio per come riportato dalla stessa pronuncia impugnata, esplicitamente e inequivocabilmente riferisce l’esatto contrario.

Infatti il teste specifica (sempre secondo quel che risulta testualmente riprodotto dalla gravata pronuncia) che l’assegnazione di altri due dipendenti allo stesso ufficio dell’odierna ricorrente ne comportò una riduzione dei compiti lavorativi nella misura del 50% e, da un punto di vista qualitativo, una sottrazione pari all’80%.

Dunque, non si può, per la contraddizion che noi consente, suffragare l’assunto d’un permanere immutato delle medesime mansioni richiamandone, invece, una consistente riduzione sia quantitativa che qualitativa.

E la contraddizione è ancora più stridente nella parte in cui, subito dopo, la motivazione dapprima riconosce che un mutamento in realtà vi è stato (sia pure in virtù di una – asserita – legittima diversa distribuzione del lavoro), così smentendo la propria iniziale affermazione; poi richiama e fa propria altra testimonianza a conferma – invece – dell’assunto che l’odierna ricorrente avrebbe svolto sempre le stesse mansioni.

In sintesi, la Corte di merito dapprima afferma, poi nega e, infine, torna ad asserire che le mansioni dell’odierna ricorrente sarebbero rimaste sempre immutate e tralascia del tutto di valutare se esse siano o non riconducibili alla declaratoria contrattuale del livello BSS (applicato dalla società alla lavoratrice).

5- L’accoglimento del quarto motivo determina l’assorbimento del quinto, che muove dal presupposto (formulato in via di mera concessione dialettica) che le mansioni della ricorrente siano state sempre le stesse e sempre inferiori all’inquadramento contrattuale praticatole.

6- In conclusione, va accolto il quarto motivo, con assorbimento del quinto e rigetto dei primi tre.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma (in diversa composizione), affinchè si pronunci sulla domanda di risarcimento dei danni da demansionamento, stabilendo, sulla base dell’esatta anamnesi lavorativa della ricorrente, se e quando ella sia stata adibita a mansioni inferiori a quelle previste dal summenzionato contratto collettivo per il livello BSS.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara assorbito il quinto e rigetta i primi tre, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA