Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19783 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19783 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA

v./

sul ricorso 28261-2017 proposto da:
SHEHU ELION, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PIERO SPALLA;

– ricorrente contro
PREFETTURA DI PIACENZA

– intimata avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di PIACENZA,
depositato il 11/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 25/07/2018

Con decreto del 1.2.2016, il GdP di Piacenza ha respinto
l’impugnazione proposta -“Shehu Elion avverso il provvedimento
di sua espulsione dal territorio nazionale, adottato il 22.7.2015,
risultando egli pericoloso. Il ricorso per cassazione proposto
dallo Shehu è stato accolto da questa Corte, con ordinanza n.

delle categorie indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423,
art. 1, come sostituito dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 2,
ovvero nella L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, come sostituito
dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 13, egli appartiene ed
in ragione di quali fatti accertati nei suoi confronti. Con decreto
dell’11.10.2017, Il GdP ha rigettato il ricorso, per la cui
cassazione Shehu Elion ha proposto ricorso affidato ad un
motivo. La Prefettura non ha svolto difese,
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 13, co 2 lett. c) del d.lgs. n. 286 del
1998, in riferimento agli artt. 1 della L n. 1423 del 1956; 4, co
3, 4 bis, 5, 5 bis e 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, 1 e 116 del
d.lgs. n. 259 del 2011 ed 8 CEDU. Il ricorrente lamenta che il
GdP abbia omesso una valutazione compiuta della sua asserita
pericolosità sociale nonché l’indicazione della categoria di cui
egli farebbe parte. Inoltre, non è stata considerata la sua
situazione familiare, essendo egli sposato dal 2001 con una
cittadina e padre di quattro figli.
2. Il motivo è inammissibile. Il decreto ha affermato
sussistere la pericolosità dello straniero, osservando, da una
parte, che egli, fin dal 2007 aveva manifestato di essere incline
a comportamenti antisociali e di trarre la propria fonte di
reddito da traffici delittuosi -spaccio di sostanze stupefacentiavendo riportato una serie di condanne, tra cui quella per il
Ric. 2017 n. 28261 sez. M1 – ud. 28-06-2018
-2-

3301 del 2017, che ha demandato al GdP di accertare a quale

reato di cui all’art. 4 della l n. 110 del 1975, e, dall’altra, che
non risultava alcun tipo di percorso riabilitativo. Pur se con stile
non del tutto ortodosso, il GdP ha dato seguito all’indagine che
gli era stata demandata, avendo accertato che, per la sua
condotta, il ricorrente può inquadrarsi nelle indicate nei numeri

D.Lgs. n. Igs. n. 259 del 2011 (coloro che debba ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici
delittuosi; coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose) ed avendo valutato l’attualità di tale condotta. La
doglianza, pertanto, si sostanzia in una valutazione di merito,
inammissibile in questa sede di legittimità.
3. Il profilo relativo alla condizione di soggetto coniugato
con cittadina e padre di minori, riferito alla disposizione per il
rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, è anch’esso
inammissibile, per la sua novità e genericità: di esso non vi è,
infatti, traccia nella sentenza rescindente di questa Corte, né,
peraltro, il ricorrente riferisce quando lo avrebbe in precedenza
dedotto.
4. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività
difensiva della parte intimata. Trattandosi di processo esente,
non trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

1) e 2) della L. 27/12/1956, n.1423 Art. 1, oggi art. 1 del

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