Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19783 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.09/08/2017),  n. 19783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18804-2011 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

GIMA GLASS S.R.L. c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ERITREA 9, presso lo studio dell’avvocato GERARDO PICICHE’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO CUCARI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 550/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/07/2010 R.G.N. 1221/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il 5/7/2010, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione proposta da Gima Glass s.r.l. avverso la cartella di pagamento, notificata, nell’interesse dell’Inps, di contributi relativi a lavoratori assunti per il tramite di una società che l’Istituto assume essere di mera intermediazione di manodopera;

la Corte ha ritenuto che l’Inps, costituitosi tardivamente nel giudizio di primo grado, non avesse assolto l’onere della prova sulla natura subordinata dei contratti di lavoro intercorsi tra la Gima Glass s.r.l. e i lavoratori inviati da due diverse società (Coop. Progetto Lavoro e Italservice S.r.l., pseudo appaltatrici), in ragione della tardività della produzione in giudizio delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori;

l’Inps ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo;

la Gima resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’Istituto censura la sentenza per omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte non avrebbe valutato il verbale ispettivo prodotto in giudizio, da cui erano desumibili circostanze idonee a dimostrare l’esistenza della fattispecie contestata;

il motivo è fondato;

in sede di ricorso per cassazione, la censura di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) deve essere accompagnata dalla evidenziazione che l’esame degli elementi di fatto trascurati dal giudice di merito avrebbe potuto, con relativa certezza, giustificare una decisione diversa da quella adottata (Cass. 18/12/1997, n. 12833);

deve altresì rammentarsi che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (fra le tante, Cass. n. 23800/2014; Cass. n. 2988/96; Cass. n. 13010/97; Cass. n. 3350/01);

si aggiunge altresì che, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall’ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l’esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza dí acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 14965/2012);

nel caso in esame, la Corte milanese – pur dando atto che il verbale era stato già prodotto in giudizio dalla stessa opponente – ha ritenuto di non poter trarre prova della subordinazione per l’assenza delle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel detto verbale, in quanto produzione tardiva;

ha tuttavia trascurato di considerare che dallo stesso verbale ispettivo, integralmente trascritto nel ricorso per cassazione nel rispetto del principio di autosufficienza e specificità dei motivi, emergevano specifiche circostanze di fatto accertate direttamente dagli ispettori e che, ove valutate, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito della causa: in particolare, la Corte non ha tenuto conto che la società opponente, nel periodo preso in considerazione, operava con tre soli dipendenti di cui una impiegata amministrativa e due operai, questi ultimi operanti su turni, nè ha espresso alcun giudizio sulle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori le quali, benchè non acquisite, sono comunque liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice del merito;

tali omissioni costituiscono certamente un vizio motivazionale censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo precedente alla riforma di tale norma introdotta dalla L. n. 134 del 2012), rivestendo il verbale ispettivo, sul piano astratto ed in base a criteri di verosimiglianza, valore decisivo tale da indirizzare ad una pronuncia diversa da quella adottata;

il ricorso deve pertanto essere accolto, con rinvio della causa ad altro giudice d’appello, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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