Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19783 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14392-2011 proposto da:

D.V.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA SERAFINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MAZZEO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio del Dott. MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO VALENTE, ELIO PERRONE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2952/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/11/2010 R.G.N. 1508/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato VALENTE ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 29.11.10 la Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame di D.V.F. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto per difetto di prova la sua domanda proposta contro M.A. per ottenerne la condanna a pagargli la somma di Euro 54.229,80 per crediti retributivi vari.

Per la cassazione della sentenza ricorre D.V.F. affidandosi a due motivi.

M.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto carente la prova d’un rapporto di lavoro fra le parti, nonostante che fosse emerso in maniera inequivocabile il continuativo inserimento del ricorrente, per ben sei anni, nell’organizzazione e nel funzionamento del laboratorio di lavorazione in cartapesta della ditta M., sotto le direttive dell’odierno controricorrente. In particolare – prosegue il ricorso – la Corte territoriale ha trascurato le ammissioni fatte in sede di libero interrogatorio dallo stesso M.A., che ha riconosciuto che il D.V. utilizzava stabilmente, in una stanza del laboratorio artigiano, materiali e arnesi di proprietà del M. medesimo e che trasportava anche le statue in cartapesta ivi prodotte; i giudici di merito – prosegue il ricorso – si sono altresì basati su parziali estrapolazioni di quanto dichiarato dai testi C. e T. in relazione alla retribuzione corrisposta e all’orario di lavoro, nonchè di altri testi ( Me., De.Mi. e D.) circa la presenza del ricorrente nella bottega, il tutto in un quadro di riferimento ad indici e parametri secondari della subordinazione, tralasciando – invece – quello fondamentale dell’inserimento in modo stabile ed esclusivo del lavoratore nell’organizzazione aziendale, sotto le altrui direttive e con utilizzo di materiali ed attrezzature del M..

Il secondo motivo prospetta violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, in ordine alla maggior valenza probatoria conferita alla deposizione del teste Ce.Da. (sol perchè militare della Guardia di Finanza) rispetto al complesso delle risultanze istruttorie che lo smentivano (testi Q., T. e C.), senza considerarne l’oggettiva inattendibilità e i vincoli di amicizia con la famiglia dell’odierno controricorrente.

2- I due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi vanno disattesi perchè in sostanza sollecitano – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – una mera rivisitazione del materiale istruttorio affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle risultanze processuali, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, applicabile ratione temporis, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134).

Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità, l’affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l’accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è Compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti e della maggiore o minore attendibilità dei testimoni escussi, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità.

Nè il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l’illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con determinate dichiarazioni (rese in sede di libero interrogatorio o di testimonianza), vale a dire attraverso un’operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti innanzi a questa Corte Suprema.

E’, poi, appena il caso di aggiungere che al ricorrente non gioverebbe nemmeno intendere le censure summenzionate come di denuncia di travisamento del fatto, per il quale l’ordinamento appresta – ove mai, s’intende, effettivamente ne ricorrano i presupposti – il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e non quello del ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., e pluribus, Cass. n. 3535/15; Cass. n. 24834/14; Cass. n. 15702/10; Cass. n. 213/07).

Per quel che concerne, poi, gli indici sintomatici della subordinazione, non è esatto affermare che la gravata pronuncia ne abbia fatto erronea applicazione: la Corte territoriale si è limitata a rilevare l’esistenza di risultanze fra loro contraddittorie proprio in ordine a quelli che sono i consueti indici di subordinazione giurisprudenzialmente elaborati, per ritenere violati i quali sarebbe necessario – a monte – avere preliminarmente accertato le circostanze di fatto poste a base dell’asserito rapporto di lavoro subordinato.

Ma è proprio ciò che la sentenza impugnata ha negato, ritenendo non provato (con apprezzamento in punto di fatto non emendabile in sede di legittimità) che la presenza dell’odierno ricorrente presso il laboratorio artigiano fosse riconducibile ad un rapporto di subordinazione anzichè ad un saltuario utilizzo per proprio conto, da parte del D.V., della bottega del M. (come riferito da vari testi).

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono in favore dei difensori antistatari del controricorrente.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore degli avvocati Elio Perrone e Angelo Valente, antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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