Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19782 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19782 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 26526-2017 proposto da:
LOKWUTOR SUNDAY, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato avverso la sentenza n. 1587/2017 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 12/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SANIBITO.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 25/07/2018

Con sentenza in data 12.4.2017, la Corte d’Appello di
Milano ha confermato il rigetto delle istanze volte, in via
gradata, al riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto
alla protezione sussidiaria ed alla protezione umanitaria,
avanzate da Lokwutor Sunday, cittadino nigeriano dell’Edo

gruppo conosciuto come Black Axe, e di esser fuggito la sera
della sua laurea dopo esser stato aggredito da alcuni ragazzi
che lo avevano percosso, tanto da fargli perdere la vista di un
occhio. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso
Lokwutor Sunday, con cui ha denunciato omesso esame di fatti
decisivi e violazione e falsa applicazione di norme di legge
(artt. 2, 3, 5, 6 7 e 14 del D.Igs. n. 251 del 2007; 8 del d.lgs.
n. 25 del 2008; 5, co 6, d.lgs. n. 286 del 1998). Il Ministero
non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La sentenza fonda la sua tesi sfavorevole al ricorrente,
rilevando che l’isolato episodio narrato, privo di allegazioni a
sostegno della sua veridicità ed in relazione al quale non era
neppure stato chiarito il collegamento tra violenza subita -con
la perdita del visus dell’occhio sinistro- e appartenenza al
gruppo criminale Black Axe, non faceva emergere il rischio di
nuovi maltrattamenti, o di una sua persecuzione diretta e
personale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. La
Corte non ha ravvisato i presupposti della protezione
sussidiaria, ai sensi della lettera c) dell’art. 14 del D.Igs. n. 251
del 2007, affermando chellella zona meridionale della Nigeria
(Paese di grande estensione che comprende ben 36 Stati), da
cui egli proviene, non sussiste una situazione di violenza
generalizzata per effetto di un conflitto interno, in base alle
informazioni desumibili da molteplici fonti internazionali. A
Ric. 2017 n. 26526 sez. M1 – ud. 28-06-2018
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State, il quale aveva esposto di aver prestato adesione al

fronte di tali accertamenti, le critiche del ricorrente che
contestano l’apprezzamento negativo circa la credibilità
soggettiva e pongono l’accento su giurisprudenza di merito
(riferita alla Nigeria, ma senza specificazione circa la
dislocazione dei casi in essa trattati) per affermare la

nuovo giudizio di fatto, inammissibile, tuttavia, in sede di
legittimità.
2. La sentenza si sottrae a censure, pure, in relazione al
mancato riconoscimento della protezione umanitaria, pur
dovendo correggersi la motivazione. Al riguardo, occorre
osservare che i “seri motivi” di carattere umanitario oppure
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano (art. 5, co 6, del d.lgs. n. 286 del 1998), in costanza
dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al
rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass.
SU n. 19393 del 2009 e n. 5059 del 2017), non vengono
tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, ma
costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013).
Questa Corte, poi, nel valutare l’orientamento giurisprudenziale
di merito, cui si richiama la sentenza impugnata, che ha
valorizzato, a tal fine, l’integrazione sociale dello straniero e
lavorativa nel tessuto sociale italiano (nel caso ritenuta
insussistente, per l’affermata assenza di sforzi d’integrazione e
di raggiungimento di autosufficienza economica), ha di recente
e condivisibilmente affermato (Cass. n. 4455 del 2018) che
tale parametro non può essere valorizzato come presupposto
della protezione umanitaria “come fattore esclusivo, bensì
come circostanza che può concorrere a determinare una
situazione di vulnerabilità personale che merita di essere
tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno
Ric. 2017 n. 26526 sez. M1 – ud. 28-06-2018
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sussistenza di un conflitto armato interno, mira a sollecitare un

che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso
nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto
sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente
presente nel Paese d’origine, idoneo a costituire una
significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti

effettiva deprivazione dei diritti umani non è stata neppure
allegata, pur nel contesto oggettivo dello Stato di provenienza
del richiedente, talchè,da una parte, il supposto equivoco in cui
sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’ascrivere ad indolenza
il mancato svolgimento di attività lavorativa, che il ricorrente
afferma, invece, essergli stata preclusa, oltre ad attingere al
giudizio di fatto, diventa un tema d’indagine in sé superfluo, e
dall’altra, il dovere d’istruttoria officiosa non può essere
esigibile rispetto a fatti non dedotti.
4. Non si provvede sulle spese, non avendo la parte
intimata svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo.
Roma, 28 giugno 2018
Il PT9ente

fondamentali inviolabili”. 3. Nella specie, tale significativa ed

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