Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19782 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. I, 17/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 17/09/2010), n.19782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.T. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRANTE MARIANO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

30/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma dep. il 30.7.08 con cui veniva rigettata la domanda proposta ex L. n. 89 del 2001 per pagamento di un indennizzo per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi in primo grado innanzi al tribunale di Nola quale giudice del lavoro e ancora pendente al momento della proposizione del ricorso.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale avendo rilevato che il giudizio era iniziato il 10.07.02 ed era pendente alla data del 13.7.06. ha, però, rilevato, che vi era stato nel processo un ritardo di diciotto mesi imputabile al ricorrente per cui non poteva ritenersi che vi fosse ancora stata durata irragionevole.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo motivo si deduce la errata individuazione del periodo di normale durata del processo.

Anche tale motivo è inammissibile. Lo stesso è basato sulla astratta e tautologica affermazione che la giusta durata del processo – stante la sua natura previdenziale – avrebbe dovuto essere di due anni per il primo grado ed uno e mezzo per il secondo, senza chiarire in riferimento alla fattispecie in esame le ragioni per cui si sarebbe dovuto adottare tale criterio.

E’, infatti, noto che i termini stabiliti dalla Cedu non sono rigidi ma costituiscono dei criteri di riferimento che possono quindi essere, entro certi limiti, adattati con valutazione del giudice al caso concreto, e che la natura giuslavoristica di una causa non comporta di per sè l’applicazione di un termine di durata ragionevole ridotto dipendendo tale determinazione pur sempre dalla valutazione della complessità della causa rimessa al giudice in ordine alla quale non si rinviene nel motivo alcuna censura.

Con il terzo motivo ci si duole del mancato rispetto dei parametri di durata ragionevole del processo (3 anni per il primo grado, due per il secondo e 1 anno e mezzo per la cassazione) stabiliti dalla Cedu.

Il motivo è manifestamente infondato e per certi versi inammissibile. Anzitutto, lo stesso contrasta con quanto richiesto nel motivo precedente, ove veniva fatta valere una diversa e minore ragionevole durata. In secondo luogo, lo stesso si limita ad affermazioni di principio senza fare alcun specifico riferimento al periodo di durata ragionevole riconosciuto dalla Corte d’appello e senza spiegare in concreto perchè lo stesso era difforme dai parametri Cedu.

Invero la Corte ha ritenuto,che una parte della durata del processo incorso fosse addebitarle al comportamento dilatorio del ricorrente onde, sottraendo il periodo in questione ha constatato che il termine previsto dalla Cedu di tre anni non era stato superato.

Il ricorrente non censura in modo specifico tale motivazione, onde in relazione a essa la censura è inammissibile.

Il quarto motivo con cui si deduce che non sarebbe stato indicato quale fosse il limite di durata da stimarsi ragionevole, è palesemente infondato avendo implicitamente la corte d’appello fatto riferimento al paramento di anni tre stabilito dalla cedu per la ragionevole durata del processo di primo grado.

Il ricorso va in conclusione rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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