Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19782 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 04/10/2016), n.19782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27678-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.F.M., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ETTORE SBARRA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/05/2013 R.G.N. 6550/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato BOZZI CARLO per delega verbale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 23.5.2013, la Corte d’appello di Bari rigettava l’appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la statuizione di prime cure che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento da essa intimato a L.F.M..

La Corte, anzitutto, riteneva che la contestazione degli addebiti fosse tardiva, essendo trascorsi circa sei mesi tra l’ultimo dei fatti contestati e l’avvio del procedimento disciplinare senza che l’azienda avesse dimostrato di aver compiuto ulteriori accertamenti, e comunque dava atto che l’azienda non aveva provato la sussistenza di alcun inadempimento del lavoratore che potesse meritargli l’inflizione della massima sanzione espulsiva.

Contro questa pronuncia ricorre Poste Italiane s.p.a. affidandosi a sei motivi. Resiste L.F.M. con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che dall’ultimo fatto contestato alla formale contestazione disciplinare fossero trascorsi sei mesi senza che nelle more fossero condotti accertamenti specifici.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. lav. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. per non avere la Corte di merito ritenuto la tempestività della contestazione disciplinare.

Con il terzo motivo, la società ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale valutato le inadempienze consistite nell’elusione, anche in concorso con colleghi di grado superiore, della normativa contrattuale in tema di trasferta, nell’illegittimo esercizio di un potere appartenente ad un organo superiore, nella carenza di autorizzazioni preventive alle missioni e nella fraudolenta simulazione di circostanze finalizzate all’indebito ottenimento di compensi.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 414 e 416 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza di qualunque inadempimento e la plausibilità delle giustificazioni offerte dall’odierno contro ricorrente.

Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. per non avere la Corte territoriale adeguatamente considerato, ai fini della lesione del vincolo fiduciario, il grado di diligenza richiesto al dipendente in ragione della posizione rivestita nell’organigramma aziendale.

Da ultimo, con il sesto motivo, la ricorrente si duole di violazione delll’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e L. n. 604 del 1966, art. 3 per non avere la Corte territoriale statuito sulla domanda subordinata volta a qualificare il fatto contestato in termini di giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Considerato che la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto la tardività della contestazione degli addebiti, ha comunque escluso la sussistenza in concreto di alcuna giusta causa di licenziamento, lo scrutinio dei motivi concernenti codesto secondo accertamento diviene logicamente preliminare rispetto ai primi due, che concernono invece il giudizio circa la tardività della contestazione: è infatti evidente che tale ultimo giudizio può avere valenza decisiva solo nel caso in cui si accerti che una giusta causa (o un giustificato motivo soggettivo) di recesso debbano ritenersi sussistenti, rimanendo altrimenti irrilevante ai fini della decisione sulla legittimità del licenziamento.

Dal canto loro, i tre motivi di censura relativi al giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla infondatezza degli addebiti possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure svolte, e sono inammissibili.

Circa le censure di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio di cui al terzo e quarto motivo, che concernono, per un verso, l’omessa valutazione di talune delle inadempienze contestate (e precisamente quelle concernenti l’elusione, anche in concorso con colleghi di grado superiore, della normativa contrattuale in tema di trasferta, l’illegittimo esercizio di un potere appartenente ad un organo superiore, la carenza di autorizzazioni preventive alle missioni e la fraudolenta simulazione di circostanze finalizzate all’indebito ottenimento di compensi) e, per altro verso, l’omessa valutazione delle deposizioni di altri testimoni (che ad avviso della ricorrente sarebbero stati più attendibili, trattandosi degli ispettori che avevano condotto le indagini), va anzitutto ricordato che, all’esito del complesso esame degli elementi probatori acquisiti, la Corte di merito ha da un lato accertato che in nessuno degli episodi contestati la società ricorrente aveva provato che l’odierno intimato non si fosse effettivamente recato presso l’ufficio postale o l’ente che aveva indicato nella documentazione predisposta a corredo della trasferta o della missione e, dall’altro lato, che l’odierno intimato aveva dato congrua spiegazione e dimostrazione delle presunte aporie comportamentali contestategli, giungendo alla conclusione che, depurata la contestazione dalla suggestione del numero degli addebiti in merito (ben 70), non rimaneva alcuna condotta concretamente lesiva del rapporto fiduciario nè, sostanzialmente, alcun inadempimento suscettibile di contestazione disciplinare, dal momento che anche le presunte irregolarità formali nella redazione della documentazione concernente le trasferte e le missioni erano passibili di congrua spiegazione.

Tale essendo il contenuto dell’accertamento di fatto, è evidente che, con le censure di cui al terzo motivo, parte ricorrente intende dolersi non già dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, quanto piuttosto dell’esito di quell’esame (che infatti attacca formulando rilievi critici circa la sufficienza della motivazione), mentre con le censure di cui al quarto motivo pretende di stigmatizzare l’omessa o insufficiente considerazione di elementi istruttori emergenti dalle prove testimoniali. E tanto basta a dichiarare l’inammissibilità delle censure in esame, nessuna di esse potendo trovare ingresso in sede di legittimità in dipendenza della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 da parte del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), (conv. con L. n. 134 del 2012): come ormai costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, nè l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione nè l’omesso esame di elementi istruttori possono infatti integrare il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 11892 del 2016 e 2498 del 2015), quest’ultimo consistendo esclusivamente nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

Non diversa sorte meritano le censure di violazione di legge di cui al quarto e quinto motivo: è sufficiente al riguardo ricordare che il vizio in questione deve consistere in un’erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un’erronea interpretazione della medesima ovvero nell’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non ha nulla a che fare con l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013).

Dovendo conseguentemente ritenersi assorbiti il primo e il secondo motivo di ricorso, deve invece ritenersi l’infondatezza del sesto motivo: è sufficiente sul punto rilevare che, risolvendosi la contestazione disciplinare della giusta causa nella contestazione di un inadempimento che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, la circostanza che la Corte di merito abbia in specie escluso la sussistenza di qualunque inadempimento implica ex se l’assorbimento della questione concernente la qualificazione del fatto contestato in termini di giustificato motivo soggettivo di licenziamento, dal momento che di giustificato motivo soggettivo di licenziamento può legittimamente parlarsi solo in presenza di un fatto comunque suscettibile di essere qualificato come inadempimento, ancorchè non così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.

Il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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