Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19781 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19781 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 23191-2017 proposto da:
DAVIDS SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato
ITALA MANNIAS, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI FROSINONE,
QUESTURA DI FROSINONE;

intimati

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di FROSINONE,
depositata il 29/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

Data pubblicazione: 25/07/2018

FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Frosinone, con ordinanza del
29.6.2017, ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento
di espulsione adottato nei confronti di Davids Silvia, che ricorre
sulla base di due motivi, illustrati da memoria, con cui deduce

Immigrazione, 21 septies della L n. 241 del 1990 e 18 del
d.P.R. n. 445 del 2000; 182 c.p.c. e 18 co 6 del d.lgs. n. 150
del 2011.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, volto a contestare la ritenuta
conformità all’originale dell’atto notificato, è inammissibile. Con
esso si richiama, bensì, il condivisibile principio, secondo cui
nel caso in cui il decreto prefettizio di espulsione dello
straniero, comunicato all’interessato, sia sprovvisto di
sottoscrizione dell’autorità preposta ovvero dell’attestazione
della conformità all’originale accertata da altro pubblico
ufficiale, esso è, se non inesistente, illegittimo ed insuscettibile
di sanatoria attraverso la produzione di una copia conforme
all’originale nel corso del procedimento giurisdizionale per la
sua impugnazione (Cass. n. 3747 del 2017; n. 23171 del
2015), ma senza considerare, che, nella specie, il GdiP ha,
appunto, affermato che, il provvedimento notificato conteneva
l’attestazione di conformità all’originale operata sul retro dal
funzionario che aveva provveduto alla notifica dell’atto. Ed al
riguardo, va rilevato che il d.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, co
2, non demanda al solo organo della p.A. che ha emesso l’atto
il potere di autenticazione delle copie, ma lo attribuisce, anche,
all’autorità presso cui l’originale è depositato, sicchè la censura
è, pure, generica, in quanto, come si apprende dallo stesso
ricorso, l’atto è stato notificato, unitamente all’ordine di
Ric. 2017 n. 23191 sez. M1 – ud. 23-06-2018
-2-

la nullità del provvedimento, in relazione all’art. 13, TU

allontanamento da parte della Questura, di cui non si contesta
la qualità di depositaria.
2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la carenza di
legittimazione della Questura nel costituirsi in giudizio e si
invoca la giurisprudenza secondo cui la legittimazione passiva

è del Prefetto è altrettanto inammissibile: l’ordinanza dà conto,
nell’indicazione delle parti del procedimento, della costituzione
in giudizio della Prefettura, in persona del Funzionario
incaricato,come consentito dall’art. 18, co 6 del d.P.R. n. 150
del 2011, talchè la doglianza muove da un presupposto di fatto
diverso da quello considerato dal Giudice.
3. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività
difensiva della parte intimata. Trattandosi di processo esente,
non trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

nei procedimenti di opposizione ai provvedimenti di espulsione

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